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Sentenza

Sentenza n. 62/2026 - Salerno, Sezione 2

per l'annullamento del provvedimento prot. n. 47970 del 17 settembre 2024, a firma del Dirigente del II Settore del Comune di Cava de’ Tirreni, recante l’acquisizione gratuita al patrimonio comunale dell’immobile alla Via XXV Luglio, 160.

Giustizia amministrativa202402064

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Salerno, Sez. IISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Provvedimento di acquisizione gratuita al patrimonio comunale di un immobile abusivo a seguito di accertata inottemperanza all'ordine di demolizione

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (comune)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente, proprietario per 6/10 di un immobile già adibito ad autofficina, ha impugnato il provvedimento comunale di acquisizione gratuita al patrimonio comunale adottato dopo l'inottemperanza a un'ordinanza di demolizione del 2015. Ha dedotto, anzitutto, la violazione dell'art. 31, comma 4, del d.P.R. n. 380/2001, il difetto di istruttoria e il travisamento dei fatti, sostenendo che l'accertamento dell'inottemperanza effettuato nel febbraio 2023 non gli era mai stato notificato. Ha lamentato, inoltre, la violazione del principio di leale collaborazione, affermando di essersi comunque attivato per demolire il manufatto, con comunicazione di inizio lavori del novembre 2024 e trasferimento dell'attività di autofficina. Infine, ha dedotto la violazione dell'art. 31 del d.P.R. n. 380/2001 e il difetto di motivazione, sostenendo che il provvedimento non individuasse adeguatamente i criteri e i parametri utilizzati per delimitare l'area acquisita.

La decisione

Il TAR ha respinto integralmente il ricorso. Quanto alla mancata notificazione dell'accertamento dell'inottemperanza, ha ritenuto che l'acquisizione gratuita costituisca una sanzione autonoma, conseguente alla mancata demolizione entro il termine perentorio di novanta giorni, e che l'effetto traslativo della proprietà si produca automaticamente allo spirare di tale termine. Il successivo atto di acquisizione ha natura ricognitiva e dichiarativa, non costitutiva, sicché la sua efficacia non dipende dalla previa notificazione dell'accertamento, salvo il caso eccezionale in cui il proprietario dimostri di essere stato completamente impossibilitato a eseguire la demolizione per una malattia invalidante. Il giudice ha escluso anche la rilevanza dell'attività di ripristino tardivamente intrapresa: il ricorrente non aveva dimostrato di aver iniziato e completato la demolizione entro il termine di novanta giorni, né prima della notificazione dell'atto di acquisizione; l'adempimento tardivo non impedisce quindi l'operatività delle ulteriori sanzioni. È stata inoltre respinta la censura sul difetto di motivazione e di individuazione dell'area, poiché il provvedimento indicava la particella catastale, i subalterni, la metratura e la destinazione dell'area, consentendone anche la trascrizione. Le spese sono state compensate per le oscillazioni giurisprudenziali sulla materia.

Norme richiamate

  • art. 31 d.P.R. n. 380/2001

    Il dirigente […] ingiunge al proprietario e al responsabile dell’abuso

    La mancata ottemperanza all'ordine di demolizione entro il termine previsto determina l'acquisizione gratuita del bene e dell'area individuata dalla legge al patrimonio comunale; l'acquisizione successiva ha natura dichiarativa e ricognitiva di un effetto traslativo già prodotto.

  • art. 31, comma 3, d.P.R. n. 380/2001

    Il termine di novanta giorni per l'esecuzione della demolizione è perentorio; decorso inutilmente, si produce ipso iure l'acquisto del bene da parte del Comune.

  • art. 31, comma 4, d.P.R. n. 380/2001

    La previa notificazione dell'accertamento dell'inottemperanza ha funzione procedimentale di garanzia, ma non impedisce l'effetto acquisitivo già prodotto allo spirare del termine, salvo l'eccezionale impossibilità assoluta del proprietario di adempiere.

  • art. 36 d.P.R. n. 380/2001

    fino alla scadenza dei termini di cui agli articoli 31, comma 3, 33, comma 1, 34, comma 1, e comunque fino all’irrogazione delle sanzioni amministrative

    L'accertamento di conformità può essere richiesto, per l'intervento senza permesso di costruire, sino alla scadenza del termine di cui all'art. 31, comma 3; dopo tale scadenza il privato non è più legittimato a chiedere la sanatoria.

  • art. 33 d.P.R. n. 380/2001

    La fiscalizzazione dell'abuso, mediante sanzione pecuniaria sostitutiva della demolizione, riguarda le ipotesi di ristrutturazione eseguita in assenza o in totale difformità dal titolo, non l'intervento senza permesso di costruire disciplinato dall'art. 31.

  • art. 34 d.P.R. n. 380/2001

    La fiscalizzazione può operare per gli interventi eseguiti in parziale difformità dal titolo edilizio, nei casi previsti dalla legge.

  • d.l. 28 maggio 2024, n. 69, convertito dalla l. 24 luglio 2024, n. 105

    fino a un massimo di duecentoquaranta giorni nei casi di serie e comprovate esigenze di salute dei soggetti residenti nell’immobile all’epoca di adozione dell'ingiunzione o di assoluto bisogno o di gravi situazioni di disagio socio-economico

    La disciplina consente, nei casi tassativi indicati, una proroga del termine per adempiere all'ordine di demolizione, fino a un massimo di 240 giorni.

  • art. 38 d.P.R. n. 380/2001

    La fiscalizzazione dell'intervento può operare, in una distinta ipotesi, per opere realizzate in base a permesso di costruire successivamente annullato; tale disciplina non è applicabile all'abuso privo di permesso oggetto del giudizio.

  • art. 27 d.P.R. n. 380/2001

    Il Comune può procedere direttamente alla demolizione delle opere abusive e alla rimessione in pristino nei casi previsti dalla norma.

Massime di principio

  • L'acquisizione gratuita dell'opera abusiva al patrimonio comunale costituisce una sanzione autonoma, il cui presupposto è la mancata ottemperanza all'ordine di demolizione entro il termine legale di novanta giorni.
  • L'effetto traslativo della proprietà si produce ipso iure allo spirare inutilmente del termine perentorio assegnato per la demolizione; il successivo provvedimento comunale di acquisizione ha natura dichiarativa e ricognitiva, non costitutiva.
  • La previa notificazione dell'accertamento dell'inottemperanza svolge una funzione procedimentale di garanzia, ma non differisce né impedisce l'acquisto della proprietà già verificatosi, salvo che il proprietario dimostri una completa e comprovata impossibilità di adempiere per una condizione invalidante.
  • La demolizione o il ripristino eseguiti tardivamente, dopo la scadenza del termine perentorio o dopo l'acquisizione, non impediscono l'applicazione della sanzione acquisitiva e delle ulteriori conseguenze previste dalla legge.
  • Il provvedimento di acquisizione è atto vincolato e deve essere adeguatamente motivato mediante l'accertamento dell'inottemperanza e l'individuazione certa del bene e dell'area acquisita; l'indicazione di particella catastale, subalterni, metratura e destinazione soddisfa tale esigenza.

Come è indicizzato

MaterieAbusi edilizi e sanzioniSanatoria e condono edilizioMotivazione del provvedimento
RamiEdiliziaProcedimento amministrativo
SottomaterieAcquisizione gratuita al patrimonio comunaleOrdinanza di demolizione
IstitutiEfficacia ed esecutorietàTermini del procedimentoDifetto di motivazioneDifetto di istruttoria

Testo integrale

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