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Sentenza

Sentenza del 02/07/2015 n. 6085 - Comm. Trib. Prov. Milano

IRES - Società non operative - Disapplicazione della normativa - Presupposti - Prove.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La controversia riguarda la richiesta di disapplicazione della disciplina sulle società non operative o "società di comodo" ai fini IRES. La società doveva dimostrare l'esistenza di una situazione oggettiva, non imputabile alla propria volontà, che le impedisse di raggiungere le soglie minime di ricavi e di redditività previste dalla normativa. Non è sufficiente allegare genericamente difficoltà operative o risultati economici inferiori alle soglie: occorre provare concretamente gli elementi impeditivi.

La decisione

Dal principio riportato emerge che la disapplicazione può essere riconosciuta solo quando siano provati gli specifici fatti che determinano un impedimento oggettivo al conseguimento dei ricavi e della redditività presunti. In assenza di tale dimostrazione, la disciplina sulle società non operative resta applicabile. Il testo non indica gli importi, gli atti processuali o l'esito formale del dispositivo; pertanto, l'esito è ricostruibile nel senso del rigetto della pretesa di disapplicazione, con prevalenza dell'Amministrazione finanziaria.

Norme richiamate

  • Disciplina fiscale delle società non operative o "società di comodo" ai fini IRES

    La disciplina opera sulla base di soglie presuntive di ricavi e redditività. Per ottenere la disapplicazione, il contribuente deve dimostrare una situazione oggettiva che renda impossibile raggiungere tali soglie.

Massime di principio

  • La mera produzione di ricavi inferiori alle soglie presuntive non consente, da sola, di disapplicare la disciplina sulle società non operative.
  • Il contribuente deve fornire una prova concreta, documentata e specificamente riferita alla propria situazione, dell'impedimento oggettivo al raggiungimento dei ricavi o della redditività richiesti.
  • Le difficoltà devono essere estranee alla libera scelta gestionale della società e non possono consistere in circostanze generiche, temporanee o non adeguatamente documentate.
  • In caso di contestazione, è necessario collegare ogni elemento probatorio all'effettiva impossibilità di conseguire le soglie fiscali presunte.
  • L'onere dimostrativo grava sul contribuente che chiede la disapplicazione; se la prova è insufficiente, la presunzione e i relativi effetti fiscali rimangono applicabili.

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