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Cassazione Civile, Ordinanza n. 16021/2025 del 15/06/2025

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (ente previdenziale)

La controversia

La controversia nasce dal passaggio di un soggetto dall'impiego alle dipendenze dell'Aeronautica militare, con iscrizione al relativo fondo previdenziale pubblico, a un successivo rapporto di lavoro privato presso una compagnia aerea, con iscrizione al Fondo Volo. Il lavoratore, cessato dal servizio pubblico senza avere maturato il diritto a pensione, aveva chiesto la ricongiunzione dei periodi assicurativi sostenendo che l'onere dovesse essere determinato detraendo gli interessi sulla contribuzione versata nella gestione di provenienza e ponendoli a carico di quest'ultima. Il Tribunale aveva accolto la domanda; la Corte d'appello di Milano, invece, accogliendo l'impugnazione dell'ente previdenziale, ha ritenuto applicabile non la ricongiunzione ex art. 2 l. n. 29/1979, ma la diversa disciplina della costituzione della posizione assicurativa presso l'INPS prevista dalle norme speciali per il pubblico impiego, con trasferimento dei contributi al Fondo pensioni lavoratori dipendenti senza accollo degli interessi all'ente previdenziale di provenienza. Con il ricorso per cassazione il lavoratore ha dedotto violazione degli artt. 2 e 5, comma 4, n. 1, l. n. 29/1979, dell'art. unico l. n. 322/1958 e dell'art. 12 preleggi, sostenendo che la Corte d'appello avesse erroneamente escluso l'applicazione della ricongiunzione e quindi il regime di calcolo dell'onere da lui invocato.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto infondato il ricorso. Ha richiamato la propria giurisprudenza precedente, affermando che, per il dipendente civile o militare cessato dal servizio senza diritto a pensione, trova applicazione la disciplina speciale della costituzione della posizione assicurativa presso l'INPS prevista dal D.P.R. n. 1092/1973, artt. 124, 125 e 126, e non la ricongiunzione ex l. n. 29/1979. Ha osservato che, nel caso concreto, il transito dal settore pubblico al lavoro privato era frutto di una libera scelta del lavoratore e non rientrava nell'ipotesi eccezionale di esclusione della costituzione della posizione assicurativa prevista dall'art. 126, lett. b), riferita a un nuovo servizio di pubblico impiego da riunire o ricongiungere al precedente. Ha inoltre precisato che il preteso ritardo dell'INPS nel riscontro della domanda non incide sul regime applicabile. Il ricorso è stato quindi rigettato; le spese sono state compensate per la complessità della materia; è stato altresì dato atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 2 l. n. 29/1979

    La ricongiunzione dei periodi assicurativi non si applica quando ricorre la disciplina speciale della costituzione della posizione assicurativa prevista per il pubblico impiego.

  • art. 5, comma 4, n. 1, l. n. 29/1979

    Richiamato dal ricorrente, ma ritenuto non decisivo ai fini dell'applicazione della disciplina speciale di settore.

  • art. unico l. n. 322/1958

    Norma richiamata insieme alla disciplina speciale del pubblico impiego per la costituzione della posizione assicurativa.

  • art. 12 preleggi

    Invocato dal ricorrente per sostenere l'interpretazione della disciplina applicabile, ma il motivo è stato respinto.

  • D.P.R. n. 1092/1973, art. 124

    "Qualora il dipendente civile ovvero il militare in servizio permanente o continuativo cessi dal servizio senza aver acquistato il diritto a pensione per mancanza della necessaria anzianità di servizio, si fa luogo alla costituzione della posizione assicurativa nell'assicurazione per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale, per il periodo di servizio prestato"

    La costituzione della posizione assicurativa opera ope legis al ricorrere dei presupposti indicati e comporta il trasferimento dei contributi alla gestione INPS prevista dalla norma.

  • D.P.R. n. 1092/1973, art. 125

    "I contributi da versare all'Istituto nazionale della previdenza sociale per la costituzione della posizione assicurativa sono determinati, senza interessi, in base agli stipendi, paghe o retribuzioni pensionabili, percepiti nel periodo cui si riferisce la costituzione della posizione anzidetta"

    Nella costituzione della posizione assicurativa l'importo è determinato senza interessi, diversamente da quanto accade nella ricongiunzione.

  • D.P.R. n. 1092/1973, art. 126

    "Non si fa luogo alla costituzione della posizione assicurativa per i dipendenti cessati dal servizio senza aver acquisito il diritto a pensione... b) che assumano un altro servizio di cui debba effettuarsi la riunione o la ricongiunzione con il servizio precedente"

    L'eccezione riguarda il passaggio a un nuovo servizio di pubblico impiego, non il transito volontario a un rapporto di lavoro privato.

  • L. n. 122/2010, art. 12, undecies

    È richiamata come norma che ha espressamente abrogato le disposizioni precedenti; da tale momento il trasferimento è di regola oneroso anche nelle ipotesi previste dalla ricongiunzione.

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    Norma processuale posta a fondamento del motivo di ricorso per violazione di legge.

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002

    Richiamato per dare atto dei presupposti del pagamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

Massime di principio

  • Per il dipendente civile o militare che cessi dal servizio senza aver maturato il diritto a pensione, la disciplina speciale della costituzione della posizione assicurativa presso l'INPS prevale sulla ricongiunzione ex l. n. 29/1979, quando ricorrono i presupposti previsti dalle norme speciali.
  • Nella costituzione della posizione assicurativa ai sensi del D.P.R. n. 1092/1973, l'onere è determinato senza interessi, secondo il meccanismo legale previsto, a differenza della ricongiunzione dei periodi assicurativi.
  • L'eccezione che esclude la costituzione della posizione assicurativa per chi assuma un altro servizio vale per il nuovo servizio di pubblico impiego, da riunire o ricongiungere al precedente, e non per il passaggio volontario a un impiego privato.
  • Il decorso del tempo nel riscontro amministrativo della domanda non incide, di per sé, sull'individuazione del regime giuridico applicabile, potendo eventualmente fondare altre forme di tutela ma non mutare la disciplina sostanziale.
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Come è indicizzato

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RamiPrevidenzaProcesso civile
IstitutiOnere della prova

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