Sentenza n. 908/2026 - Catania, Sezione 3
per l'ottemperanza della sentenza del Tribunale di Ragusa n. 283/2025, depositata e resa pubblica il 03 marzo 2025, passata in giudicato e notificata all’ amministrazione in data 25 marzo 2025, rimasta ineseguita.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del giudice ordinario che aveva condannato il Ministero al pagamento di 1.500 euro per la mancata fruizione della Carta docente negli anni scolastici 2021/22-2023/24
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente ha promosso il giudizio di ottemperanza ai sensi dell'art. 114 c.p.a. per ottenere l'esecuzione di una sentenza del Tribunale ordinario, passata in giudicato e notificata al Ministero, rimasta ineseguita. La sentenza aveva riconosciuto in suo favore la somma di 1.500 euro per la mancata fruizione della Carta docente. Nel corso del giudizio il Ministero ha dichiarato di avere emesso un apposito voucher, depositando la comunicazione dell'avvenuta erogazione della somma da parte dell'USR Sicilia, Ambito Territoriale di Ragusa, e ha chiesto la cessazione della materia del contendere.
La decisione
Il TAR ha dichiarato cessata la materia del contendere, rilevando che l'Amministrazione, in corso di causa, aveva dato esecuzione al comando giudiziale mediante l'erogazione del voucher e che il bene della vita riconosciuto dalla sentenza del giudice ordinario era stato soddisfatto. La decisione è stata adottata anche in assenza di opposizione della ricorrente. Le spese sono state parzialmente compensate in ragione della serialità del contenzioso e del tempo non eccessivamente lungo impiegato dall'Amministrazione per adempiere; per la restante parte, in applicazione della soccombenza virtuale, il Ministero è stato condannato a corrispondere 400 euro, oltre accessori di legge se dovuti, con distrazione in favore del procuratore antistatario.
Norme richiamate
art. 114 c.p.a.
La disposizione disciplina il giudizio di ottemperanza, utilizzato per ottenere l'esecuzione della sentenza del giudice ordinario passata in giudicato; l'intervenuta esecuzione determina la cessazione della materia del contendere.
Massime di principio
- Nel giudizio di ottemperanza, quando l'amministrazione esegue integralmente in corso di causa il comando contenuto nella sentenza passata in giudicato, assicurando il soddisfacimento del bene della vita riconosciuto, deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere.
- La dichiarazione dell'amministrazione di avere adempiuto deve essere corroborata dalla documentazione attestante l'effettiva esecuzione; in assenza di opposizione del ricorrente, tale documentazione consente di ritenere soddisfatta la pretesa azionata in ottemperanza.
- Anche quando il giudizio di ottemperanza si conclude per cessazione della materia del contendere, il giudice può regolare le spese secondo il criterio della soccombenza virtuale, compensandole in parte alla luce della serialità del contenzioso e del tempo non eccessivamente lungo impiegato per l'adempimento.
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