Cassazione Penale, Ordinanza n. 11549/2026 del 26/03/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il ricorrente proponeva ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Salerno che aveva ribaltato la decisione di primo grado, lamentando un vizio di motivazione rafforzata in relazione alla ritenuta correlazione tra le minacce rivolte a un agente operante e l'atto d'ufficio. In sostanza sosteneva che la motivazione d'appello fosse insufficiente o non corretta perché le minacce erano state percepite solo da uno degli agenti e non dagli altri, e comunque non avevano prodotto un concreto impedimento o ostacolo al compimento dell'attività di ufficio.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto manifestamente infondato l'unico motivo di ricorso, osservando che la Corte di appello aveva congruamente motivato sulla correlazione tra la minaccia e l'atto d'ufficio e aveva spiegato le ragioni del ribaltamento della decisione di primo grado. È stato ritenuto irrilevante che le minacce fossero state indirizzate verso un solo agente operante e non percepite dagli altri, così come è stata ritenuta irrilevante la mancata prova di un concreto impedimento all'attività di ufficio. Conseguentemente il ricorso è stato dichiarato inammissibile e il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende ex art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende, determinata equitativamente in euro 3.000.
Massime di principio
- Nel giudizio di legittimità, la censura per difetto di motivazione è manifestamente infondata quando la sentenza di appello spieghi in modo congruo le ragioni del ribaltamento della decisione di primo grado e il collegamento tra la condotta minacciosa e l'atto d'ufficio.
- Ai fini della rilevanza penale della minaccia collegata all'esercizio delle funzioni, non è decisivo che la minaccia sia percepita da tutti gli operatori presenti, essendo sufficiente che sia rivolta a un soggetto investito dell'attività d'ufficio.
- Per escludere la rilevanza della condotta non è necessario che la minaccia abbia prodotto un effettivo e concreto impedimento all'atto di ufficio, quando la motivazione del giudice di merito abbia correttamente valorizzato la connessione funzionale tra minaccia e funzione esercitata.
- La declaratoria di inammissibilità del ricorso per cassazione comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma alla Cassa delle ammende nei limiti di legge.
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