Ordinanza n. 2610/2026 - Catania, Sezione 2
per l'annullamento degli atti indicati in ricorso e nei motivi aggiunti.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Atti relativi all’occupazione d’urgenza e all’espropriazione di porzioni delle particelle 103 e 246, nonché, con motivi aggiunti, la comunicazione comunale sull’immissione in possesso e gli atti di reiterazione del vincolo preordinato all’esproprio; nella presente fase, la nota comunale del 22 luglio 2026 sul picchettamento dell’area
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il proprietario ha impugnato gli atti di occupazione d’urgenza ed espropriazione di porzioni dei propri terreni, destinati alla costruzione della strada di collegamento tra via Verga e via Manzoni. Con motivi aggiunti ha contestato la comunicazione del 22 maggio 2026 relativa all’immissione in possesso e le deliberazioni consiliare n. 35/2026 e di Giunta n. 44/2026, concernenti la reiterazione del vincolo espropriativo. Dopo che il TAR, con ordinanza n. 204/2026, aveva vietato il taglio degli alberi nella proprietà sino all’esito dell’udienza del 9 luglio 2026, il ricorrente ha chiesto, ai sensi dell’art. 59 c.p.a., l’annullamento o la sospensione della nota comunale n. 30968 del 22 luglio 2026 e il rinnovo del divieto. Ha sostenuto che la precedente misura cautelare era rimasta efficace anche dopo l’ordinanza interlocutoria del 14 luglio 2026 e che il Comune, richiamando l’urgenza legata al cronoprogramma e annunciando il picchettamento della particella 103 per il 28 luglio, avesse agito in contrasto con essa; ha inoltre rappresentato il timore che l’avvio dei lavori comportasse il taglio degli alberi.
La decisione
Il TAR ha rigettato l’istanza. Ha chiarito che la misura cautelare, pur formulata inizialmente come efficace sino all’esito dell’udienza del 9 luglio 2026, doveva intendersi operante sino alla definizione del giudizio di merito, in coerenza con la sua funzione strumentale rispetto alla decisione finale, e permane quindi salvo espressa revoca. Tuttavia, la nota del 22 luglio 2026 non disponeva il taglio degli alberi: tale intervento resta vietato fino alla definizione del merito. Non ricorrevano pertanto i presupposti per accogliere la richiesta di annullamento o sospensione della nota né per rinnovare il divieto. Spese della fase cautelare compensate per la particolarità della vicenda.
Norme richiamate
Ai sensi dell’art. 59 c.p.a., il ricorrente ha chiesto: a) l’annullamento o la sospensione della nota comunale. n. 30968 del 22 luglio 2026; b) il rinnovo del divieto di tagliare gli alberi nella sua proprietà.
La disposizione è indicata quale base per l’istanza volta a ottenere l’annullamento o la sospensione della nota sopravvenuta e il rinnovo della misura cautelare; l’istanza è stata rigettata poiché la nota non disponeva il taglio vietato.
Massime di principio
- Una misura cautelare, in quanto strumentale alla decisione di merito, può essere interpretata come destinata a restare efficace sino alla definizione del giudizio quando il riferimento alla data di un’udienza è collegato alla trattazione originariamente fissata per la decisione di merito; essa permane salvo espressa revoca.
- La contestazione di un atto successivo come contrario a una misura cautelare non giustifica l’accoglimento dell’istanza se l’atto non dispone né determina l’attività specificamente vietata dalla misura.
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