Cassazione Civile, Ordinanza n. 01977/2023 del 23/01/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (ente locale)
La controversia
La controversia nasce da un’opposizione a cartella esattoriale fondata su verbali di accertamento di infrazioni al codice della strada. In primo grado l’opposizione è stata accolta solo in parte; in appello il Tribunale ha ritenuto rituale la notifica di dieci dei sedici verbali posti a base della riscossione. Il ricorrente per cassazione ha dedotto: 1) violazione dell’art. 345, comma 3, c.p.c. per avere il Tribunale posto a fondamento della decisione documenti che l’ente resistente avrebbe prodotto solo in appello, in particolare attestazioni di spedizione dell’avviso di consegna al portiere; 2) violazione delle norme sulla notificazione degli atti, sostenendo che per le notifiche eseguite mediante consegna al portiere non fosse stata provata la spedizione o produzione dell’avviso di ricevimento della raccomandata informativa, che nelle relate non fossero indicate le vane ricerche dei soggetti legittimati a ricevere l’atto prima della consegna al portiere e che, per alcuni verbali, la modalità di notifica fosse stata erroneamente ricostruita dal Tribunale; 3) con riferimento a un verbale specifico, ha contestato che la notificazione fosse avvenuta tramite consegna al portiere, affermando invece che si trattasse di notifica ex art. 140 c.p.c. con deposito presso la casa comunale e senza prova della ricezione della CAD; 4) con altro verbale, ha dedotto che la consegna non fosse avvenuta al portiere ma a persona non identificata. La Corte ha ritenuto il ricorso privo di specificità e inammissibile, rilevando anche l’infondatezza del principio invocato circa la necessità dell’avviso di ricevimento nella consegna al portiere, e ha confermato la regolarità delle notifiche come già accertata dal giudice di merito.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che i motivi fossero in parte generici e non autosufficienti, perché il ricorrente non aveva trascritto integralmente le relate di notifica né individuato con precisione i documenti asseritamente prodotti per la prima volta in appello. Ha inoltre affermato che, per la notificazione mediante consegna al portiere ex art. 139 c.p.c., non è richiesta la prova del ricevimento dell’avviso di spedizione della raccomandata informativa nei termini prospettati dal ricorrente, trattandosi di formalità diversa da quella prevista per l’ipotesi di deposito per irreperibilità relativa. Il ricorso è stato quindi respinto in rito, con condanna del ricorrente alle spese e con applicazione del raddoppio del contributo unificato, se dovuto.
Norme richiamate
art. 345, comma 3, c.p.c.
È stata dedotta la sua violazione per l’asserito utilizzo in appello di documenti nuovi; la Corte ha rilevato che la censura era generica e non autosufficiente, quindi non scrutinabile nel merito.
art. 360, comma 1, nn. 3 e 4, c.p.c.
È stato invocato come parametro del vizio denunciato in cassazione; la Corte non ha esaminato il merito dei profili di violazione di legge per difetto di specificità del ricorso.
art. 139, comma 4, c.p.c.
Richiamato per la notificazione a persona diversa dal destinatario; la Corte ha ribadito che, nella consegna al portiere, la legge richiede l’invio di una raccomandata semplice e non l’avviso di ricevimento nei termini prospettati dal ricorrente.
art. 140 c.p.c.
Richiamato dal ricorrente per una specifica notificazione per irreperibilità relativa; la Corte ha distinto tale ipotesi dalla consegna al portiere, nella quale operano requisiti diversi.
art. 149 c.p.c.
Richiamato dal ricorrente insieme alle norme sulla notificazione; la Corte ha ritenuto infondate e/o inammissibili le doglianze senza accogliere la censura.
artt. 115 e 116 c.p.c.
Invocati per contestare la valutazione delle prove documentali e della ritualità delle notifiche; la Corte ha dichiarato inammissibili le doglianze per difetto di specificità.
L. 20 novembre 1982, n. 890, artt. 2, 3 e 6
Richiamati per la disciplina delle notificazioni; la Corte ha distinto la disciplina del deposito e della raccomandata informativa da quella della consegna al portiere.
art. 380-bis c.p.c.
È stata utilizzata la procedura camerale sulla base della proposta del relatore che aveva ravvisato la manifesta inammissibilità del ricorso.
art. 391-bis, comma 4, c.p.c.
Richiamato nel decreto di fissazione dell’adunanza in camera di consiglio nell’ambito del procedimento per la decisione sull’inammissibilità.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
La Corte ha dato atto dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto, in conseguenza dell’esito sfavorevole del ricorso.
Massime di principio
- Nel ricorso per cassazione che denunci un error in procedendo, il potere della Corte di esaminare direttamente gli atti di causa presuppone che il ricorrente indichi in modo puntuale il fatto processuale dedotto e assicuri il rispetto del principio di autosufficienza, trascrivendo o localizzando con precisione gli atti rilevanti.
- La censura avente a oggetto la nullità o l’irregolarità di una notificazione deve riportare integralmente la relata di notifica o comunque consentire un controllo immediato del vizio denunciato; in difetto, il motivo è inammissibile per carenza di specificità.
- La notificazione eseguita mediante consegna al portiere segue una disciplina diversa da quella del deposito per irreperibilità relativa: non è corretto trasporre automaticamente alla prima le formalità previste per la seconda, perché nella consegna al portiere la legge contempla una comunicazione semplificata, non il medesimo schema della raccomandata con avviso di ricevimento.
- Ai fini della validità della notifica, occorre distinguere con precisione la concreta modalità eseguita; la censura che assuma una modalità diversa da quella accertata dal giudice di merito deve confrontarsi specificamente con gli atti e con le risultanze documentali richiamate nella decisione impugnata.
- La deduzione di violazioni processuali fondate sull’asserito utilizzo di documenti nuovi in appello richiede un’esatta individuazione dei documenti, del loro contenuto e della loro collocazione nel fascicolo, non essendo sufficiente un richiamo generico a documenti non adeguatamente descritti.
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