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Cassazione Civile, Ordinanza n. 19303/2025 del 14/07/2025

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ESTINZIONE

Favorevole al resistente (datore di lavoro)

La controversia

La controversia nasceva da un rapporto di lavoro subordinato nell'ambito del quale la lavoratrice aveva chiesto il riconoscimento del diritto all'indennità di vacanza contrattuale, oltre ad altre domande subordinate, che erano state respinte sia in primo grado sia in appello. La ricorrente aveva quindi proposto ricorso per cassazione articolato in due motivi contro la sentenza della Corte d'Appello di Napoli che aveva confermato il rigetto delle sue pretese. Prima della decisione, tuttavia, entrambe le parti depositavano atto di rinuncia al ricorso e di accettazione della rinuncia, dichiarando di avere sottoscritto un verbale di conciliazione e chiedendo la cessazione della materia del contendere con compensazione integrale delle spese.

La decisione

La Corte ha preso atto della rituale e tempestiva rinuncia al ricorso da parte della lavoratrice, accettata dalla società resistente, e della intervenuta conciliazione tra le parti. Ha quindi dichiarato cessata la materia del contendere, pronunciandosi anche sulle spese nel senso richiesto dalle parti. È stato inoltre escluso il presupposto per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato. Non vi è stata una decisione sul merito dei motivi di ricorso.

Norme richiamate

  • art. 390 c.p.c.

    La rinuncia al ricorso, se regolarmente proposta e accettata dalla controparte, consente di dichiarare la cessazione della materia del contendere.

  • contributo unificato

    La declaratoria di cessazione della materia del contendere ha escluso i presupposti per l'ulteriore importo pari al contributo unificato dovuto per il ricorso.

Massime di principio

  • Quando, nel giudizio di cassazione, il ricorrente rinuncia al ricorso e la controparte accetta la rinuncia, il giudice può dichiarare cessata la materia del contendere senza esaminare il merito delle censure.
  • La sopravvenuta conciliazione tra le parti può determinare la definizione del processo con cessazione della materia del contendere e con regolazione delle spese secondo quanto richiesto congiuntamente dalle parti, se ritenuto compatibile dal giudice.
  • In caso di definizione del giudizio per rinuncia accettata, non ricorrono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato.

Come è indicizzato

MaterieDifferenze retributiveRicorso per cassazione
RamiLavoroProcesso civile
IstitutiGiudicato

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