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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 14330/2022 del 13/04/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente ha impugnato il decreto per nullità per mancata, contraddittoria e manifesta illogicità della motivazione (art. 606, comma 1, lett. b) e c) c.p.p.), sostenendo in particolare che la Corte d'appello non avrebbe effettuato il necessario riscontro del "triplice requisito" richiesto dopo la sentenza della Corte costituzionale n. 24/2019 per l'applicazione della misura fondata sulla pericolosità generica; che non sarebbe indicato il momento esatto dell'arricchimento ingiustificato; che non si sarebbe considerato l'effetto della custodia cautelare (dal marzo 2018) sulla persistenza dei legami associativi; che la motivazione ha fatto riferimento a procedimenti non definitivi e a dichiarazioni di testi non adeguatamente vagliate; e che non sarebbe dimostrata la attualità della pericolosità sociale né la corretta cronologia delle condotte (contestata la datazione al 2006)

La decisione

La Corte di legittimità ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che la Corte d'appello avesse rispettato i principi di legge: ha evidenziato sia la pericolosità qualificata (indizi per associazione finalizzata al traffico illecito di stupefacenti, art. 74 d.P.R. 309/1990) sia la pericolosità generica; ha ritenuto che il giudice di merito avesse implicitamente ma adeguatamente riscontrato il "triplice requisito" (delitti commessi in un arco temporale significativo, produzione di profitti e rilevanza di tali profitti come fonte di reddito); ha precisato che elementi emergenti da procedimenti pendenti e da dichiarazioni di collaboratori possono sorreggere la misura; ha escluso che la custodia cautelare comporti la cessazione della pericolosità (ai sensi dell'art. 14, comma 2-bis, d.lgs. n.159/2011 la custodia sospende soltanto l'esecuzione della sorveglianza speciale); ha confermato la delimitazione temporale della pericolosità nel 2006 ai fini della confisca dei beni acquisiti da allora. Condanna alle spese e pagamento di euro 3.000 in favore della cassa delle ammende

Norme richiamate

  • d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 (codice delle misure di prevenzione)

    art. 1, comma 1, lett. b); art. 6, comma 1; art. 10, comma 2; art. 14, comma 2-bis

    Definisce i presupposti per le misure di prevenzione: la lett. b) disciplina la "pericolosità generica" richiedendo elementi di fatto, l'art. 6 impone la valutazione dell'effettiva pericolosità ai fini dell'applicazione della misura, l'art. 10 impone adeguata motivazione del provvedimento di appello, e l'art. 14 stabilisce che la custodia cautelare sospende l'esecuzione della sorveglianza speciale ma non ne determina automaticamente la cessazione

  • legge 27 dicembre 1956, n. 1423 (richiamata)

    art. 4 (oggi richiamato come art. 10 del d.lgs. n. 159/2011)

    Storico richiamo procedurale che limita il ricorso per cassazione alle sole violazioni di legge nel procedimento di prevenzione e sancisce il dovere del giudice d'appello di motivare il provvedimento

  • codice di procedura penale

    art. 606, comma 1, lett. b) e c) (vizi deducibili); art. 606 lett. e) citato come non esperibile in sede di legittimità nel procedimento di prevenzione; art. 51, comma 3-bis

    In materia di impugnazioni per misure di prevenzione il sindacato della Cassazione è limitato a violazioni di legge; la censura per "illogicità manifesta" (lett. e) non è in linea di principio sindacabile in cassazione nel procedimento di prevenzione, salvo motivazione inesistente o meramente apparente; art. 51, comma 3-bis indica reati che possono integrare pericolosità qualificata

  • Costituzione / Corte costituzionale

    sent. Corte cost. n. 24 del 2019

    Ha imposto che, per le misure fondate sulla pericolosità generica, sia richiesta una predeterminazione di specifiche "categorie" di reato e che tali categorie soddisfino il "triplice requisito" (commessi abitualmente in un arco significativo, abbiano generato profitti e costituiscano una rilevante fonte di reddito), da ancorare a precisi elementi di fatto e adeguatamente motivate dal giudice di merito

  • giurisprudenza di legittimità (citata)

    Sez. U, n. 4880 del 26/06/2014 (Spinelli); Sez. 5, n. 182 del 30/11/2020 (Zangrillo); Sez. 2, n. 27263 del 16/04/2019 (Germanò); Sez. 6, n. 36216 del 13/07/2017 (Schiraldi); Sez. U, n. 33451 del 29/05/2014 (Repaci)

    Consolidano principi: la confisca di prevenzione è vincolata al periodo di manifestazione della pericolosità; il giudice può fondare la misura anche su elementi provenienti da procedimenti pendenti e su dichiarazioni di collaboratori/testimoni purché valutati nel complesso; e precisano i limiti del sindacato in cassazione sui profili motivazionali

Massime di principio

  • Nel procedimento per misure di prevenzione la Cassazione è limitata al sindacato di legittimità (violazioni di legge); non può sostituirsi al giudice di merito valutando la "logica" completa della motivazione se non in caso di motivazione inesistente o meramente apparente
  • Per applicare misure fondate sulla pericolosità generica il giudice di merito deve riscontrare il "triplice requisito": delitti commessi abitualmente in un arco temporale significativo, che abbiano generato profitti e che costituiscano una fonte rilevante di reddito; tali elementi devono essere ancorati a fatti concreti e adeguatamente motivati
  • Elementi emersi da procedimenti penali pendenti e dichiarazioni di collaboratori o testi possono sorreggere l'adozione della misura di prevenzione, purché il giudice di merito li valuti e motivi la loro rilevanza
  • La custodia cautelare non determina automaticamente la cessazione della pericolosità sociale: sospende l'esecuzione della sorveglianza speciale ma non toglie la base per la sua applicazione o per la confisca, se la pericolosità è dimostrata su base fattuale
  • Per la confisca di prevenzione occorre individuare temporalmente il momento di inizio della pericolosità: sono confiscabili i beni acquisiti nel periodo in cui si è manifestata la pericolosità (per la pericolosità qualificata il periodo può investire l'intero percorso esistenziale o un arco determinato)
  • Nel contestare una motivazione di merito è essenziale dimostrare l'assenza di motivazione o la sua apparente natura; censure meramente critiche sulla valutazione delle prove difficilmente ottengono accoglimento in cassazione

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