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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 17419/2023 del 27/04/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il ricorso impugnava la sentenza del G.i.p. che aveva prosciolto Bonfiglio dall'accusa di falso ideologico (art. 483 c.p.) per aver attestato falsamente, in una istanza telematica di cambio di residenza, di avere in locazione un immobile ERP allegando un contratto di locazione falso. Il Pubblico Ministero contestava sia la valutazione sostanziale del G.i.p. (secondo il quale la dichiarazione sostitutiva non costituirebbe "atto pubblico" idoneo a integrare l'art. 483 c.p.) sia la possibilità di impugnare con cassazione la sentenza di proscioglimento emessa a fronte di richiesta di decreto penale di condanna.

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso: ha richiamato e confermato il principio (Sez. Unite n. 43055/2010) secondo cui la sentenza di proscioglimento emessa dal G.i.p. investito della richiesta di decreto penale di condanna è impugnabile mediante ricorso per cassazione; sul merito, ha affermato che le dichiarazioni sostitutive di atto notorio rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.P.R. 445/2000 sono destinate a provare la verità dei fatti e, considerandosi "come fatte a pubblico ufficiale" (art. 76, comma 3), possono integrare il reato di falso ideologico del privato in atto pubblico (art. 483 c.p.). Pertanto la sentenza impugnata è stata annullata senza rinvio e gli atti sono trasmessi al G.i.p. del Tribunale di Palermo, in diversa composizione, perché valuti nuovamente la richiesta di emissione del decreto penale di condanna attenendosi ai principi enunciati.

Norme richiamate

  • art. 483 cod. pen.

    Rilevato che il falso ideologico commesso dal privato in atto pubblico si configura quando una norma attribuisca all'atto funzione probatoria: la Corte ha ritenuto che le dichiarazioni sostitutive ai sensi del d.P.R. 445/2000 possiedano tale funzione e possano pertanto rientrare nell'ambito applicativo dell'art. 483 c.p.

  • d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, art. 46, 47 e 76

    "chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso nei casi previsti dal presente decreto"

    Le dichiarazioni sostitutive previste dagli artt. 46 e 47 sono destinate a provare stati, qualità personali e fatti; l'art. 76 comma 3 equipara tali dichiarazioni, agli effetti penali, a dichiarazioni rese a pubblico ufficiale, giustificando l'inquadramento delle false dichiarazioni nell'ambito delle falsità in atti pubblici.

  • art. 459, comma 3 e art. 129, comma 1, cod. proc. pen.

    Norme richiamate in relazione alla procedura del decreto penale e all'attività del G.i.p.: la sentenza di proscioglimento emessa dal G.i.p. a seguito di richiesta di decreto penale è stata oggetto di impugnazione per cassazione.

  • Sezioni Unite, n. 43055 del 2010

    "l'appello, salvo le ipotesi stabilite dall'art. 604 cod. proc. pen. in cui il giudice di secondo grado può dichiarare la nullità della sentenza o del provvedimento del giudice di primo grado, non ha effetti rescindenti della decisione impugnata..."

    La Corte ha riaffermato il principio secondo cui la sentenza di proscioglimento del G.i.p. su richiesta di decreto penale è impugnabile solo con ricorso per cassazione e non con appello, per ragioni sistematiche legate alla natura del procedimento monitorio e ai poteri del giudice d'appello.

  • art. 2699 e 2700 cod. civ.

    Riferimenti alla nozione civile di atto pubblico: la Corte osserva che la legge sulla documentazione amministrativa (DPR 445/2000) intende attribuire talune autodichiarazioni alla qualità di atti pubblici, anche alla luce della nozione codicistica.

  • art. 606, comma 1, lett. b) e c), cod. proc. pen.

    Norma richiamata quale motivo di ricorso per cassazione (errori di valutazione e violazione di norme di diritto e istruttorie): il ricorso del P.M. è fondato su tali censure e la Corte le ha ritenute meritevoli di accoglimento.

Massime di principio

  • La sentenza di proscioglimento del G.i.p., emessa a seguito di una richiesta di decreto penale di condanna, è impugnabile mediante ricorso per cassazione; l'appello ordinario non è il rimedio procedurale idoneo.
  • Le dichiarazioni sostitutive di atto notorio rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.P.R. 445/2000 sono destinate a provare la verità dei fatti e sono, agli effetti penali, equiparate a dichiarazioni rese a pubblico ufficiale (art. 76), potendo integrare il reato di falso ideologico del privato in atto pubblico (art. 483 c.p.).
  • Per la consumazione del reato di falso ideologico non è necessario che la dichiarazione sostitutiva sia trasfusa in un atto pubblico distinto o che venga materialmente iscritta in registri (es. Anagrafe); è sufficiente che la dichiarazione sia resa ai sensi delle norme che le attribuiscono efficacia probatoria.
  • In caso di errata interpretazione del G.i.p. sulla natura delle dichiarazioni sostitutive, la Cassazione può annullare la sentenza e rimandare gli atti al G.i.p. in diversa composizione perché si attenga al principio di diritto enunciato.
  • Chi propone una richiesta di decreto penale di condanna deve considerare che, se il G.i.p. proscioglie l'imputato e il P.M. ritiene la decisione illegittima, il rimedio è il ricorso per cassazione, con l'effetto che la Corte può correggere uniformemente l'interpretazione delle norme sostanziali coinvolte.

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