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Cassazione Penale, Ordinanza n. 11341/2025 del 20/03/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha conseguentemente applicato le statuizioni previste dall'art. 616 c.p.p., condannando la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente

La controversia

L'imputata ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte d'appello di Messina del 9 settembre 2024. Dal testo emerge che le doglianze riguardavano esclusivamente il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e la ritenuta non applicabilità della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis c.p. La Corte ha rilevato che tali motivi investivano valutazioni di merito già sorrette da motivazione sufficiente e non illogica, con adeguato esame delle deduzioni difensive, e che pertanto non erano proponibili in sede di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 131-bis c.p.

    La causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto non è stata ritenuta applicabile dalla sentenza di merito; la valutazione del giudice di appello, se sorretta da motivazione sufficiente e non illogica, non è sindacabile in cassazione.

  • art. 616 c.p.p.

    In caso di inammissibilità del ricorso, seguono le statuizioni accessorie previste dalla norma, tra cui la condanna alle spese processuali e al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • In sede di legittimità non sono censurabili le valutazioni di merito sul mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche quando la sentenza impugnata sia sorretta da motivazione sufficiente e non manifestamente illogica.
  • La decisione sulla non applicabilità dell'art. 131-bis c.p. è espressione di un giudizio di merito; se il giudice di appello ha esaminato le deduzioni difensive e ha motivato in modo adeguato, la questione non può essere riesaminata in cassazione.
  • L'inammissibilità del ricorso comporta le conseguenze economiche previste dall'art. 616 c.p.p., con condanna del ricorrente alle spese e al versamento alla Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieCause di non punibilitàImpugnazioni
RamiParte generaleProcesso penale
IstitutiParticolare tenuità del fatto

Testo integrale

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