Cassazione Penale, Sentenza n. 9620/2024 del 06/03/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione della sentenza di appello che confermava la condanna per il reato previsto dall'art. 648-bis, comma 4, c.p., e dichiarava prescrittto il reato di cui all'art. 483 c.p.; il ricorrente contestava in particolare il diniego della sospensione condizionale della pena, sostenendo che la dichiarazione di prescrizione aveva rideterminato la pena in modo tale da rendere possibile la concessione del beneficio e che il precedente a cui la Corte aveva fatto riferimento risultava essere relativo a un delitto per il quale era intervenuta riabilitazione
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto fondato il ricorso in relazione al mancato e insufficiente giudizio motivato sul diniego della sospensione condizionale della pena. Ha rilevato che, dopo la riduzione della pena in appello (anche per effetto della prescrizione di un capo), il cumulo delle pene era inferiore alla soglia prevista dall'art. 164 c.p., e pertanto la Corte di appello avrebbe dovuto valutare in concreto la proponibilità del beneficio. La motivazione fornita dall'appello è stata ritenuta formulaica e insufficiente; la sentenza impugnata è stata annullata limitatamente al punto relativo alla sospensione condizionale della pena e la causa è stata rimessa ad altra sezione della Corte di appello di Reggio Calabria per nuovo esame su quel solo punto. L'accertamento della responsabilità per il resto è dunque divenuto definitivo
Norme richiamate
art. 648-bis c.p.
Norma richiamata in quanto parametro del reato per cui è stata inflitta la condanna; la sentenza impugnata ha confermato la condanna per tale fattispecie
art. 483 c.p.
Articolo relativo al capo di imputazione dichiarato prescritto in appello; la prescrizione ha inciso sulla rideterminazione della pena complessiva
art. 164 c.p.
Disciplina i limiti e le cause ostative alla concessione della sospensione condizionale della pena in relazione al cumulo delle pene e ai precedenti: la Cassazione ha richiamato tale norma per valutare che, dopo la rideterminazione della pena in appello, il cumulo era sotto la soglia prevista e dunque doveva essere compiuta una valutazione motivata e concreta sull'ostatività dei precedenti
art. 23, comma 8, d.l. n. 137/2020
Norma richiamata nel dibattimento/processo (menzionata dal Pubblico Ministero nella requisitoria) relativa alla modalità di svolgimento del contraddittorio scritto; citazione di procedimento processuale e non soggetto centrale della decisione
Massime di principio
- Se in grado d'appello la pena viene ridotta per effetto di prescrizione di uno o più capi, il giudice deve riconsiderare la concedibilità della sospensione condizionale della pena alla luce del nuovo ammontare complessivo: una rideterminazione sotto la soglia prevista può rendere possibile il beneficio
- Il diniego della sospensione condizionale richiede motivazione concreta e non formule di stile: il giudice deve esaminare specificamente la rilevanza dei precedenti, l'eventuale riabilitazione e le concrete modalità della condotta, motivandone l'ostatività o meno
- La mera enunciazione che un precedente o le modalità della condotta sono ostative non è sufficiente; occorre un giudizio valutativo sul singolo caso (periodo temporale, gravità, riabilitazione, attuale pericolosità sociale)
- La riabilitazione di una precedente condanna può incidere sull'ostatività ai benefici penali e deve essere valutata concretamente dal giudice
- Quando il ricorso in cassazione è limitato a una sola questione (qui la sospensione condizionale), le altre statuizioni di responsabilità diventano definitive: la Corte di rinvio deve decidere solo sul punto rimesso
- Se la Corte di appello non dà adeguata motivazione su un profilo decisivo per la concessione di un beneficio, la Cassazione può annullare con rinvio solo per quel profilo, ordinando un nuovo esame da parte del giudice di merito
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