Sentenza n. 3563/2026 - Milano, Sezione 4
per l'annullamento previa sospensione cautelare del provvedimento protocollo n. -OMISSIS- del 09.09.2025 di revoca del nulla osta al lavoro subordinato (prot. n. -OMISSIS-), con contestuale determina di rigetto/rifiuto della richiesta di concessione di permesso di lavoro per attesa occupazione, nonché di tutti gli atti illegittimi presupposti e/o presupponenti quelli impugnati, consequenziali o comunque connessi, in quanto lesivi degli interessi del ricorrente.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: revoca del nulla osta al lavoro subordinato e diniego del permesso di soggiorno per attesa occupazione
Esito
Favorevole al ricorrente (cittadino straniero)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha impugnato la revoca del nulla osta al lavoro subordinato e il contestuale diniego del permesso di soggiorno per attesa occupazione. Aveva ottenuto il nulla osta nell’ambito del decreto flussi, il visto per lavoro subordinato ed era entrato regolarmente in Italia; tuttavia, non aveva potuto sottoscrivere il contratto di soggiorno perché il datore di lavoro si era reso irreperibile e la società era stata successivamente sottoposta a liquidazione giudiziale senza autorizzazione all’esercizio provvisorio. Con un unico articolato motivo ha dedotto violazione ed erronea interpretazione dell’art. 3 l. 241/1990, degli artt. 22, comma 11, e 5, comma 5, d.lgs. 286/1998, dell’art. 15 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea e delle circolari ministeriali in materia; eccesso di potere per erronea valutazione dei presupposti e sviamento; violazione della parità di trattamento, del giusto procedimento, dei principi di correttezza, buon andamento, proporzionalità, ragionevolezza, buona fede e leale collaborazione. Ha sostenuto che l’impossibilità di perfezionare l’assunzione dipendeva da una causa di forza maggiore a lui non imputabile e che, in tale situazione, l’amministrazione non avrebbe potuto revocare automaticamente il nulla osta e negare il titolo per attesa occupazione senza considerare la vicenda concreta e il legittimo affidamento ingenerato dall’ingresso regolare nel territorio nazionale.
La decisione
Il ricorso è stato accolto. Il TAR ha ritenuto documentalmente provato che il ricorrente era entrato regolarmente in Italia sulla base di un valido nulla osta e del correlato visto e che il mancato perfezionamento del rapporto di lavoro era dipeso esclusivamente dalla sopravvenuta liquidazione giudiziale della società promittente datrice di lavoro, unitamente all’irreperibilità del legale rappresentante, circostanze estranee alla volontà e alla sfera di controllo del lavoratore. Tali eventi integrano una causa di forza maggiore e impediscono di imputare al lavoratore la mancata sottoscrizione del contratto di soggiorno. La revoca automatica del nulla osta e il diniego del permesso per attesa occupazione, fondati soltanto sulla mancata formalizzazione del rapporto di lavoro, hanno violato il legittimo affidamento dello straniero e non hanno adeguatamente considerato la circostanza eccezionale e sopravvenuta. Sono stati quindi ravvisati difetto di istruttoria e difetto di motivazione, con annullamento dell’atto e obbligo dell’amministrazione di rideterminarsi, valutando la possibilità di rilasciare il permesso per attesa occupazione. Nella nuova istruttoria l’amministrazione dovrà comunque verificare la sussistenza dei presupposti originari per il rilascio del nulla osta, inclusa l’adeguatezza reddituale originaria della società promissaria datrice di lavoro, nonché l’assenza di ulteriori motivi ostativi. Le spese sono state compensate. È stato confermato il rigetto della domanda di ammissione al patrocinio a spese dello Stato per incompletezza della documentazione.
Norme richiamate
art. 22 d.lgs. 286/1998
Disciplina il nulla osta al lavoro subordinato nell’ambito della procedura di ingresso del lavoratore straniero.
art. 22, comma 11, d.lgs. 286/1998
“quale conditio per il rilascio di un simile permesso, la preesistente titolarità di un permesso di soggiorno per lavoro subordinato”
È richiamato dall’amministrazione come norma che consente il permesso per attesa occupazione al lavoratore che abbia perso il lavoro durante la titolarità di un permesso per lavoro subordinato. Il TAR, pur senza riconoscere un rilascio automatico del titolo, esclude che tale disposizione consenta il rigetto automatico senza valutare la causa di forza maggiore.
art. 5, comma 5, d.lgs. 286/1998
È indicato tra le disposizioni invocate dal ricorrente; il giudice impone comunque la verifica dell’assenza di ulteriori motivi ostativi al rilascio del titolo.
art. 3 l. 241/1990
Impone una motivazione adeguata e, nella fattispecie, è posto in relazione al difetto di motivazione dell’atto che non ha considerato la liquidazione giudiziale della società datrice.
circolare del Ministero dell’Interno n. 3836 del 20.08.2007
È richiamata quale indirizzo amministrativo favorevole al rilascio del permesso per attesa occupazione in caso di indisponibilità del datore di lavoro; il TAR afferma che la tutela discende comunque dalla necessità di valutare la forza maggiore, anche a prescindere dall’applicabilità della circolare.
circolare congiunta del Ministero dell’Interno e del Ministero del Lavoro n. 2399 del 24.07.2020
È richiamata per l’analogia con la disciplina applicata nelle procedure di emersione del lavoro irregolare.
art. 15 Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea
È indicato tra i parametri invocati dal ricorrente, senza una specifica elaborazione autonoma nella motivazione.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Costituisce il fondamento dell’oscuramento delle generalità e dei dati identificativi delle parti.
artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679
Sono richiamati, unitamente alla normativa nazionale, a tutela dei diritti e della dignità della parte interessata mediante oscuramento dei dati.
Massime di principio
- La liquidazione giudiziale della società promittente datrice di lavoro, accompagnata dall’irreperibilità del legale rappresentante e dall’assenza di autorizzazione all’esercizio provvisorio, può integrare una causa di forza maggiore quando renda oggettivamente impossibile al lavoratore straniero perfezionare il contratto di soggiorno, purché l’evento sia estraneo alla sua volontà e sfera di controllo.
- L’amministrazione non può revocare automaticamente il nulla osta al lavoro subordinato e negare il permesso di soggiorno per attesa occupazione per la sola mancata sottoscrizione del contratto di soggiorno, senza valutare le cause oggettive e non imputabili al lavoratore che abbiano impedito il perfezionamento dell’assunzione.
- Il lavoratore straniero entrato regolarmente nel territorio nazionale sulla base di un nulla osta e di un visto validi beneficia di un legittimo affidamento che impedisce di addossargli le conseguenze pregiudizievoli derivanti da eventi sopravvenuti imputabili al datore di lavoro o a vicende coattive dell’impresa.
- L’annullamento del diniego impone all’amministrazione una nuova istruttoria, ma non comporta automaticamente il rilascio del permesso per attesa occupazione: devono essere nuovamente verificati i presupposti originari del nulla osta, compresa l’adeguatezza reddituale del datore di lavoro al momento rilevante, e l’assenza di ulteriori motivi ostativi.
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