Cassazione Penale, Sentenza n. 17096/2026 del 12/05/2026
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorrente ha impugnato la sentenza della Corte d'appello di Roma per omissione di pronuncia e violazione di legge in relazione al mantenimento, nonostante la dichiarazione di prescrizione del reato, della confisca dei due veicoli (Lancia Y targata ER564CE e Honda SH 150 targato BY73404) e del denaro posto sotto sequestro. Ha dedotto che la confisca disposta in primo grado era di natura facoltativa ex art. 240 c.p. (beni strumentali o prezzo/prodotto del reato qualificato apoditticamente), la quale presuppone la condanna e non può sopravvivere ad una pronuncia estintiva per prescrizione; in subordine ha contestato la qualificazione del denaro come "profitto" ex art. 73 d.P.R. 309/1990 (sul punto invocando che nella mera detenzione ai fini di spaccio non è pacificamente configurabile un profitto attuale), nonché l'applicabilità di misure ablative per sproporzione (art. 240-bis c.p.) e la loro eventuale insopprimibile efficacia ratione temporis. Ha chiesto l'annullamento limitato alle statuizioni di confisca e la restituzione dei beni.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto fondati i motivi relativi all'omessa pronuncia sulla revoca o conferma della confisca dopo la dichiarazione di prescrizione. Ha rilevato che la sentenza impugnata non ha motivato il mantenimento delle misure ablative e non ha qualificato se si trattasse di confisca facoltativa (art. 240 c.p.) o obbligatoria (art. 322-ter c.p. o art. 73 DPR 309/1990), disattendendo l'obbligo di pronunciarsi esplicitamente sul punto. La Corte ha precisato che le pronunce delle Sezioni Unite (ex multis, Lucci, Sez. U., 26/06/2015) consentono il mantenimento della confisca solo se si è in presenza di confisca obbligatoria del prezzo/profitto (e con i presupposti indicati dalle pronunce), ma non estendono tale effetto alla confisca facoltativa ex art. 240 c.p., che presuppone la condanna. Per tali ragioni la Cassazione ha annullato la sentenza impugnata limitatamente alla confisca dell'autovettura Lancia Y (ER564CE), del motociclo Honda (BY73404) e del denaro sequestrato, rinviando per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte d'appello di Roma affinché determini la natura delle confische e si pronunci espressamente sul loro mantenimento o revoca.
Norme richiamate
d.P.R. n. 309/1990, art. 73
Norma che disciplina i reati in materia di stupefacenti e prevede misure ablative sul prezzo o profitto del reato; la Corte rileva che la qualificazione del denaro come "profitto" comporta specifici presupposti da accertare, e che nella mera detenzione per spaccio può non sussistere un profitto attuale.
codice penale, art. 240
Prevede la confisca facoltativa dei beni strumentali o profitto; la Corte ribadisce che la confisca facoltativa ex art. 240 c.p. presuppone la condanna e, pertanto, non può automaticamente sopravvivere a una dichiarazione di estinzione del reato per prescrizione.
codice penale, art. 322-ter
Riguarda la confisca obbligatoria del prezzo o del profitto del reato; la giurisprudenza (Sez. U., Lucci) può consentire il mantenimento della confisca in appello dopo prescrizione solo se sussistono specifici presupposti (preesistente accertamento di responsabilità non mutato nel merito).
codice penale, art. 240-bis
Istituto della confisca per sproporzione; la Corte evidenzia che l'applicazione richiede specifici accertamenti e che la sua efficacia ratione temporis non può essere estesa automaticamente se le norme sono sopravvenute rispetto alla sentenza di primo grado.
principio tempus regit actum / norme sopravvenute (richiami a d.l. 306/1992, art.12-sexies ecc.)
La Corte richiama il principio che le norme sopravvenute non possono essere applicate retroattivamente se incidono sul regime delle misure patrimoniali adottate in epoca anteriore, salvo i limiti previsti dalla legge e dalla giurisprudenza.
Giurisprudenza: Sez. U., n. 31617/2015 (Lucci)
Ha stabilito che, in casi tassativi di confisca obbligatoria del prezzo o profitto, la confisca può essere mantenuta in appello anche dopo prescrizione se l'accertamento di responsabilità e la qualificazione del bene rimangono inalterati; tuttavia la Cassazione nel caso in esame limita l'ambito applicativo di tale principio ai soli casi di confisca obbligatoria.
Giurisprudenza: Sez. 5, n. 52/2020 (dep. 2021) e Sez. 2, n. 29043/2023 (Gjorgjevik)
Sono richiamate per confermare i limiti dell'estensione della confisca dopo prescrizione e per precisare che la confisca facoltativa non può essere mantenuta in assenza di condanna.
Massime di principio
- Quando il reato si estingue per prescrizione, il giudice d'appello deve pronunciarsi espressamente sul mantenimento o sulla revoca di ogni misura di confisca: non è ammesso il silenzio motivazionale né l'automatismo.
- Distinguere sempre tra confisca facoltativa (art. 240 c.p.) e confisca obbligatoria del prezzo/profitto (art. 322-ter c.p. e disposizioni speciali): la prima presuppone condanna e normalmente non sopravvive alla prescrizione; la seconda può, in casi tassativi e con presupposti specifici, essere mantenuta se gli accertamenti rimangono inalterati.
- La qualificazione del denaro sequestrato come "profitto" richiede prova dell'effettivo profitto o prezzo realizzato; nella sola detenzione ai fini di spaccio la configurabilità del profitto attuale non è automatica.
- La confisca per sproporzione richiede accertamenti patrimoniali e motivazione specifica; la sua applicabilità è soggetta a limiti intertemporali se le norme sono sopravvenute rispetto al primo grado.
- In sede di impugnazione è opportuno devolvere espressamente la questione della confisca (e della sua natura) e motivare la richiesta di revoca, indicando eventuali profili di temporalità della norma invocata (tempus regit actum).
- Il giudice che rinvia dovrà compiere valutazioni concrete sui fatti e motivare la natura della confisca e la compatibilità del suo mantenimento con la pronuncia di estinzione per prescrizione.
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