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Sentenza

Sentenza del 14/03/2019 n. 7249 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale l’amministrazione

La controversia

A. S.p.A. ha impugnato per cassazione la sentenza della Commissione tributaria regionale della Toscana, contestando: l'esclusione dell'IVA applicata sulla TIA relativa agli anni 2001-2005; l'annullamento delle sanzioni per omessa o infedele dichiarazione della superficie imponibile; e la compensazione delle spese di giudizio. La società sosteneva che la TIA costituisse il corrispettivo di un servizio soggetto a IVA e che l'indicazione di una superficie imponibile inferiore a quella effettiva integrasse una dichiarazione infedele sanzionabile.

La decisione

La Corte di cassazione ha respinto il primo e il terzo motivo e accolto il secondo. Ha confermato che la TIA 1 ha natura tributaria e non costituisce il corrispettivo di una prestazione di servizi: pertanto, non è soggetta a IVA. Ha invece ritenuto legittime le sanzioni, poiché l'accertamento riguardava una superficie tassabile superiore a quella dichiarata, fattispecie riconducibile alla denuncia infedele ai sensi del D.Lgs. n. 507 del 1993, art. 76, e del regolamento comunale TIA. La sentenza impugnata è stata cassata limitatamente alle sanzioni e la Corte ha deciso nel merito dichiarando legittimi, sotto tale profilo, gli avvisi di accertamento. Le spese di tutti i gradi di giudizio sono state compensate.

Norme richiamate

  • D.P.R. n. 633 del 1972, art. 3

    Sono soggette a IVA le prestazioni di servizi effettuate verso corrispettivo.

    L'IVA presuppone il pagamento di un corrispettivo per una prestazione di servizi; non si applica a somme aventi natura tributaria, anche se destinate a finanziare un servizio pubblico.

  • D.P.R. n. 633 del 1972, Tabella A, parte III, n. 127-sexiesdecies

    Prestazioni di gestione, stoccaggio e deposito temporaneo di rifiuti urbani e speciali.

    La previsione agevolata o imponibile riguarda prestazioni rese verso corrispettivo e non il pagamento di un tributo come la TIA 1.

  • D.Lgs. n. 22 del 1997, art. 49

    La tariffa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani, cosiddetta TIA 1, è stata qualificata dalla giurisprudenza come entrata di natura tributaria.

  • D.P.R. n. 507 del 1993, art. 76

    Per l'omessa presentazione della denuncia si applica una sanzione dal cento al duecento per cento della tassa o della maggiore tassa dovuta; se la denuncia è infedele, la sanzione va dal cinquanta al cento per cento della maggiore tassa dovuta.

    La dichiarazione relativa a una superficie imponibile inferiore a quella effettiva integra un'ipotesi di denuncia infedele, sanzionabile sulla maggiore tassa accertata.

  • Regolamento TIA del Comune di Capannori, art. 39

    Per l'omessa presentazione della denuncia di inizio utenza o di variazione delle condizioni di applicazione della tariffa si applica la maggiorazione del 100% della tariffa o della maggiore tariffa dovuta, con un minimo di Euro 100 per anno.

    Il regolamento comunale prevede una sanzione per la mancata denuncia delle variazioni della superficie o di altri elementi rilevanti per il calcolo della tariffa.

  • Legge n. 212 del 2000, art. 10

    L'esclusione delle sanzioni per obiettive condizioni di incertezza normativa richiede elementi specifici e obiettivi; nel caso esaminato tali elementi non sono stati ravvisati.

  • Codice di procedura civile, art. 92

    La compensazione delle spese può essere confermata quando la controversia presenta profili di reciproca soccombenza o questioni giuridicamente rilevanti, anche se una parte risulta vittoriosa solo su alcuni aspetti.

  • Codice di procedura civile, art. 384

    La Corte di cassazione, quando non sono necessari ulteriori accertamenti di fatto, può decidere direttamente nel merito dopo aver cassato la sentenza impugnata.

  • Cass. SS.UU. n. 5078 del 2016

    La tariffa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani, avendo natura tributaria, non è assoggettabile all'IVA.

    Il pagamento di un tributo, anche se destinato a finanziare un servizio dal quale il contribuente beneficia, non costituisce il corrispettivo di una prestazione ai fini IVA.

Massime di principio

  • Quando una somma è qualificata come tributo e non come corrispettivo contrattuale di un servizio, non può essere assoggettata a IVA, anche se finanzia un servizio pubblico direttamente utilizzato dal contribuente.
  • La TIA 1, secondo l'orientamento giurisprudenziale richiamato, ha natura tributaria; pertanto l'IVA applicata sulla tariffa deve essere esclusa.
  • La dichiarazione di una superficie imponibile inferiore a quella effettivamente accertata può integrare una denuncia infedele e comportare l'applicazione delle sanzioni sulla maggiore tassa dovuta.
  • Il fatto che il contribuente abbia continuato a pagare importi analoghi a quelli degli anni precedenti non esclude automaticamente la sanzione, se l'obbligo dichiarativo relativo alla superficie o alle sue variazioni non è stato adempiuto correttamente.
  • L'esonero dalle sanzioni per obiettiva incertezza normativa non opera in via automatica: devono emergere circostanze concrete, specifiche e oggettive che rendano non imputabile la violazione.
  • La compensazione delle spese può essere disposta quando la parte vincitrice ha ottenuto ragione soltanto su alcuni profili e la controversia presenta questioni giuridiche controverse o rilevanti.

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