Sentenza n. 1605/2026 - Firenze, Sezione 1
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: atti di adeguamento e revisione dei prezzi di un contratto di appalto, comprese la nota di comunicazione dei nuovi prezzi, l’atto di sottomissione e il rigetto delle riserve formulate dall’appaltatrice
Esito
Favorevole al resistente (stazione appaltante)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il raggruppamento temporaneo di imprese, incaricato della progettazione esecutiva e dell’esecuzione dei lavori di realizzazione di un impianto di essiccamento fanghi, ha impugnato gli atti con cui la società appaltante ha determinato i nuovi prezzi e l’importo aggiornato dei lavori ai sensi dell’art. 26 del d.l. n. 50/2022, nonché il parziale rigetto delle riserve apposte all’atto di sottomissione. La ricorrente ha dedotto la violazione dell’art. 26 del d.l. n. 50/2022, degli artt. 106 e 30 del d.lgs. n. 50/2016, dell’art. 32 del d.P.R. n. 207/2010, dell’art. 8 del d.m. n. 49/2018, del capitolato speciale d’appalto, dell’art. 1372 c.c. e dell’art. 3 della l. n. 241/1990; ha inoltre lamentato la violazione di pareri ministeriali e del parere ANAC n. 2/2023, dei principi di efficacia, economicità, buon andamento, equilibrio contrattuale e affidamento, nonché eccesso di potere sotto diversi profili. Nel corso del giudizio la ricorrente ha riconosciuto il sopravvenuto orientamento giurisprudenziale, secondo cui le controversie sull’adeguamento dei prezzi previsto dall’art. 26, commi 6-bis e 6-ter, del d.l. n. 50/2022 appartengono alla giurisdizione ordinaria.
La decisione
Il TAR ha dichiarato il ricorso inammissibile per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, senza esaminare nel merito le censure rivolte agli atti di revisione dei prezzi. Ha ritenuto che le controversie relative all’adeguamento previsto dall’art. 26, commi 6-bis e 6-ter, del d.l. n. 50/2022 spettino al giudice ordinario, poiché il meccanismo legale è automatico, obbligatorio e fondato su parametri oggettivi e vincolanti, quali i prezziari regionali aggiornati. L’amministrazione, pertanto, non esercita un potere autoritativo né dispone di margini di discrezionalità quanto all’an e al quantum dell’adeguamento, ma agisce quale parte contrattuale in posizione paritaria rispetto all’appaltatore, titolare di un diritto soggettivo. Il giudizio può essere riproposto davanti al giudice ordinario entro i termini previsti dall’art. 11, comma 2, c.p.a., con salvezza degli effetti processuali e sostanziali della domanda. Le spese sono state compensate nei rapporti con le amministrazioni statali, mentre nulla è stato disposto nei confronti della stazione appaltante non costituita.
Norme richiamate
art. 26, commi 2, 6-bis e 6-ter, d.l. n. 50/2022, convertito dalla l. n. 91/2022
La disciplina straordinaria dell’adeguamento dei prezzi configura un meccanismo automatico e obbligatorio, fondato su parametri oggettivi e vincolanti, senza margini di discrezionalità amministrativa in ordine al riconoscimento del diritto o alla determinazione dell’importo.
art. 11, comma 2, c.p.a.
In caso di declinatoria della giurisdizione, la controversia può essere riproposta davanti al giudice munito di giurisdizione entro il termine previsto, con conservazione degli effetti processuali e sostanziali della domanda.
art. 106 d.lgs. n. 50/2016
Richiamato dalla ricorrente quale parametro di legittimità degli atti di adeguamento e modifica del contratto; la sentenza non ne esamina il merito per difetto di giurisdizione.
art. 30 d.lgs. n. 50/2016
Richiamato dalla ricorrente tra le disposizioni asseritamente violate; la relativa censura non viene esaminata.
art. 32 d.P.R. n. 207/2010
Richiamato dalla ricorrente tra i parametri di legittimità degli atti contestati; la sentenza non affronta la questione nel merito.
art. 8 d.m. n. 49/2018
Richiamato dalla ricorrente in relazione alla determinazione dei prezzi e alla direzione dei lavori; la relativa questione resta assorbita dalla declaratoria di difetto di giurisdizione.
art. 3 l. n. 241/1990
Richiamato dalla ricorrente per contestare la motivazione degli atti impugnati; la censura non è esaminata.
Massime di principio
- Le controversie relative all’adeguamento dei prezzi previsto dall’art. 26, commi 6-bis e 6-ter, del d.l. n. 50/2022 appartengono alla giurisdizione del giudice ordinario, poiché la disciplina attribuisce all’appaltatore una posizione di diritto soggettivo.
- Quando l’adeguamento dei prezzi è disciplinato da un meccanismo automatico e obbligatorio, ancorato a parametri oggettivi e vincolanti predeterminati dalla legge, l’amministrazione non esercita un potere autoritativo né dispone di discrezionalità sull’an o sul quantum della spettanza.
- Nelle controversie sull’adeguamento automatico dei prezzi l’amministrazione agisce come parte del contratto in posizione paritaria rispetto all’appaltatore; le relative pretese attengono quindi all’esecuzione del rapporto contrattuale e sono devolute al giudice ordinario.
- La declaratoria di difetto di giurisdizione consente la riproposizione della domanda davanti al giudice ordinario entro i termini dell’art. 11, comma 2, c.p.a., con salvezza degli effetti processuali e sostanziali della domanda originaria.
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