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Ordinanza

Ordinanza n. 713/2026 - Napoli, Sezione 1

per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia a) del provvedimento della Prefettura di Benevento prot. n.-OMISSIS-di emissione della informativa ostativa antimafia, in uno alla relativa comunicazione; b) di tutti gli atti presupposti, ivi compresi tutti i verbali del GIA, e in particolare dei verbali del-OMISSIS-; c) di tutti gli atti istruttori acquisiti ai fini della emanazione del provvedimento ostativo, con particolare riferimento al rapporto n.-OMISSIS- del 23.4.2025 del Comando Provinciale dei Carabinieri di Benevento, alla proposta di interdittiva antimafia n.-OMISSIS-della Legione Carabinieri Campania - Comando Provinciale di Benevento, alla nota DIA n. -OMISSIS- alla nota GdF - Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria di Benevento n. -OMISSIS- alla nota della Questura di Benevento - Div. Anticrimine n. -OMISSIS-; d) ove e per quanto lesiva, della comunicazione di avvio del procedimento prot. n.-OMISSIS- del 9.7.2025; e) di tutti gli atti presupposti, connessi e consequenziali.

Giustizia amministrativa202601089

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Napoli, Sez. IOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: informazione interdittiva antimafia emessa dalla Prefettura di Benevento, con i relativi atti presupposti e istruttori

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (persona fisica)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha impugnato l’informazione ostativa antimafia, gli atti del Gruppo interforze antimafia, gli atti istruttori e la comunicazione di avvio del procedimento, deducendone l’illegittimità e chiedendone la sospensione cautelare. La questione centrale esaminata in sede cautelare riguarda l’applicabilità dell’interdittiva a una persona fisica che, secondo quanto rappresentato, non riveste la qualità di operatore economico, non esercita attività imprenditoriale, non necessita di partita IVA e intende svolgere un’attività professionale. Il provvedimento prefettizio si fondava, per tale profilo, essenzialmente sulla qualità del ricorrente di socio di un’impresa già colpita da autonoma interdittiva antimafia. Il ricorrente ha contestato anche l’insufficienza dell’istruttoria e della motivazione.

La decisione

Il TAR ha accolto la domanda cautelare e ha sospeso l’efficacia dell’informazione interdittiva antimafia. Ha ravvisato il periculum in mora nel danno grave e irreparabile derivante dalla preclusione all’attività professionale che il ricorrente intende svolgere. Ha ritenuto sussistente anche il fumus boni iuris, alla luce della regola secondo cui l’informazione interdittiva non può essere adottata nei confronti di una persona fisica priva della veste di imprenditore o, più in generale, di operatore economico. Il Collegio ha inoltre rilevato che il provvedimento appare carente di adeguata istruttoria e motivazione, poiché non emergono elementi idonei a qualificare il ricorrente come operatore economico; la mera qualità di socio di un’impresa già interdetta non è stata ritenuta sufficiente, anche perché tale impresa era già destinataria di un autonomo provvedimento antimafia. Le spese della fase cautelare sono state compensate. È stata fissata l’udienza pubblica per la trattazione di merito.

Norme richiamate

  • art. 55 c.p.a.

    Disciplina la tutela cautelare nel processo amministrativo; il TAR ha ritenuto integrati il periculum in mora e il fumus boni iuris e ha sospeso l’efficacia dell’atto impugnato.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    Richiamato quale base per l’oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi delle persone fisiche e degli enti privati menzionati nell’ordinanza.

  • artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679

    Richiamati, insieme alla disciplina nazionale sulla privacy, a tutela dei diritti e della dignità degli interessati mediante oscuramento dei dati identificativi.

Massime di principio

  • L’informazione interdittiva antimafia non può essere adottata nei confronti di una persona fisica che non rivesta la qualità di imprenditore o di operatore economico destinatario degli effetti tipici della misura.
  • La mera qualità di socio di un’impresa già destinataria di autonoma interdittiva antimafia non è, di per sé, sufficiente a giustificare un’informazione interdittiva personale, se non sono indicati ulteriori elementi idonei a qualificare il socio come operatore economico o a fondare autonomamente la misura nei suoi confronti.
  • Quando l’interdittiva antimafia incide sulla possibilità di svolgere un’attività professionale, la preclusione all’esercizio dell’attività può integrare un danno grave e irreparabile rilevante ai fini della tutela cautelare.
  • L’informazione interdittiva antimafia deve contenere un’adeguata istruttoria e una motivazione riferita alla specifica posizione del destinatario; la motivazione non può limitarsi al richiamo della sua qualità di socio di un’impresa già interdetta.

Come è indicizzato

MaterieInterdittiva e informazione antimafiaTutela cautelare
RamiAntimafia, sicurezza e ordine pubblicoProcesso amministrativo
SottomaterieEffetti sui contratti e sui titoli abilitativi
IstitutiTutela cautelareDifetto di istruttoriaDifetto di motivazioneDiscrezionalità amministrativa e tecnica

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