Sentenza n. 470/2026 - Napoli, Sezione 8
PER L'OTTEMPERANZA Al giudicato formatosi sulla sentenza numero 7177/2024 emessa in data 30 ottobre 2024, dal Tribunale di Napoli, Sezione Lavoro
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Napoli, Sezione Lavoro, che aveva accertato il diritto al beneficio della carta elettronica del docente per due anni scolastici
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha promosso il giudizio di ottemperanza ai sensi dell'art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a. per ottenere l'attuazione della sentenza del giudice ordinario passata in giudicato, con la quale era stato accertato il suo diritto a usufruire del beneficio economico di 500 euro annui tramite la carta elettronica del docente per gli anni scolastici 2019/2020 e 2020/2021, per complessivi 1.000 euro. La sentenza era stata notificata al Ministero il 30 ottobre 2024; l'amministrazione non l'aveva impugnata e non aveva dato prova dell'adempimento. La ricorrente ha dedotto l'inutile decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto per l'esecuzione forzata nei confronti delle pubbliche amministrazioni e ha chiesto la condanna dell'amministrazione all'adempimento, con nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inerzia, oltre agli accessori di legge e alle astreintes.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso nei limiti indicati in motivazione. Ha ritenuto ammissibile l'azione di ottemperanza proposta per conseguire l'attuazione di una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario, verificando il rispetto dei termini processuali e del termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14 del d.l. n. 669/1996. Poiché il Ministero non ha provato l'adempimento, il Collegio ha dichiarato l'obbligo dell'amministrazione di dare esatta e integrale esecuzione al giudicato entro 60 giorni dalla notificazione o comunicazione della sentenza. Ha precisato che, qualora sia ormai decorso il termine temporale stabilito dal giudice ordinario per la fruizione del beneficio, l'amministrazione deve corrisponderne il controvalore pecuniario, con interessi legali fino al soddisfo, non potendo trarre vantaggio dalla propria inerzia. È stato nominato sin d'ora quale commissario ad acta un dirigente della Direzione generale competente del Ministero, senza compenso e con facoltà di delega, attribuendogli anche gli adempimenti contabili e di pagamento necessari. Il TAR ha inoltre chiarito che l'esaurimento dei fondi di bilancio o la mancanza di disponibilità di cassa non costituiscono legittimo impedimento all'esecuzione del giudicato. È stata respinta la domanda di astreinte, ritenuta non equa nel caso concreto. Il Ministero è stato condannato alle spese di lite, liquidate in 500 euro oltre accessori.
Norme richiamate
art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.
L'azione di ottemperanza può essere proposta per conseguire l'attuazione [...] delle sentenze passate in giudicato e degli altri provvedimenti ad esse equiparati del giudice ordinario, al fine di ottenere l'adempimento dell'obbligo della pubblica amministrazione di conformarsi, per quanto riguarda il caso deciso, al giudicato.
La norma consente di agire davanti al giudice amministrativo per ottenere l'esecuzione, da parte dell'amministrazione, di una sentenza passata in giudicato pronunciata dal giudice ordinario.
art. 114, comma 1, c.p.a.
Il termine per la proposizione dell'azione di ottemperanza è stato ritenuto rispettato.
art. 87, comma 2, lett. d), e comma 3, c.p.a.
Sono stati ritenuti rispettati i termini processuali applicabili al rito camerale dell'ottemperanza.
art. 14 d.l. n. 669/1996, convertito dalla l. n. 30/1997
Il decorso infruttuoso del termine dilatorio di 120 giorni dalla notifica del titolo esecutivo consente di procedere all'esecuzione nei confronti della pubblica amministrazione; il termine è stato ritenuto decorso nel caso concreto.
art. 1, comma 121, l. n. 107/2015
Costituisce la base normativa del beneficio economico annuale destinato alla formazione e all'aggiornamento del personale docente, la cui attribuzione era stata riconosciuta dal giudicato.
Massime di principio
- L'azione di ottemperanza è proponibile per ottenere l'adempimento dell'obbligo di una pubblica amministrazione di conformarsi a una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario, ai sensi dell'art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.
- Quando l'amministrazione non dimostra di avere adempiuto a un giudicato che le impone l'attribuzione di un beneficio economico, il giudice dell'ottemperanza deve dichiararne l'obbligo di esecuzione entro un termine assegnato, potendo nominare sin da subito un commissario ad acta per il caso di ulteriore inerzia.
- Se il termine previsto dal giudicato per la fruizione di un beneficio economico è ormai decorso per causa imputabile all'inerzia dell'amministrazione, l'obbligazione può essere adempiuta mediante corresponsione del controvalore pecuniario, maggiorato degli interessi legali fino al soddisfo; l'amministrazione non può invocare a proprio vantaggio il ritardo da essa provocato.
- Nell'esecuzione di un giudicato avente a oggetto un pagamento, l'esaurimento degli stanziamenti di bilancio o la mancanza di disponibilità di cassa non costituiscono, di per sé, legittimo impedimento: l'amministrazione, anche tramite il commissario ad acta, deve porre in essere gli atti contabili e finanziari necessari a rendere possibile il pagamento.
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