Cassazione Civile, Ordinanza n. 07883/2024 del 22/03/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (ente locale)
La controversia
Il comune aveva affidato il servizio di tesoreria a un istituto di credito. In una vicenda di pignoramento presso terzi, l'ente aveva predisposto due distinti mandati di pagamento: uno a favore del creditore procedente per la somma dovuta e uno a favore del debitore esecutato per la residua somma. Il tesoriere, invece di eseguire due bonifici separati secondo le indicazioni ricevute, aveva accorpato le operazioni e disposto un unico pagamento a favore del solo soggetto indicato nell'IBAN riportato nei mandati. I giudici di merito avevano escluso la responsabilità del tesoriere, ritenendo che non avesse l'obbligo di verificare la correttezza dell'IBAN indicato dall'ente e richiamando anche la disciplina sopravvenuta in materia di servizi di pagamento. Il ricorso per cassazione censurava tale decisione con quattro motivi: violazione della disciplina sul tesoriere comunale, violazione delle norme sul mandato, omesso esame del fatto decisivo relativo all'accorpamento dei due mandati, e conseguente erronea regolazione delle spese. La tesi del ricorrente era che il tesoriere, sia in base alla normativa speciale sia in base alle regole del mandato professionale, avrebbe dovuto eseguire le istruzioni in modo corretto, segnalare l'incongruenza tra due destinatari diversi e un medesimo IBAN, e comunque non poteva unificare i pagamenti in difformità dai mandati ricevuti.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto i primi tre motivi di ricorso, ritenendo che i giudici di merito avessero ristretto erroneamente il tema alla sola verifica della correttezza dell'IBAN, senza considerare che il mandato prevedeva due bonifici distinti a favore di soggetti diversi e per causali diverse. La Corte ha affermato che, nel rapporto tra ente locale e tesoriere, il servizio è tenuto a un controllo formale sui mandati, ma comunque il mandatario professionale deve eseguire le istruzioni con la diligenza richiesta dal rapporto, segnalando al mandante eventuali incongruenze evidenti e richiedendo nuove istruzioni. L'aver unificato i due mandati e disposto il pagamento in modo non conforme alle istruzioni integra quindi inadempimento. Il quarto motivo, relativo alle spese, è stato dichiarato assorbito. La sentenza impugnata è stata cassata con rinvio.
Norme richiamate
artt. 1703 ss. c.c.
Il rapporto tra ente e tesoriere è stato ricondotto anche allo schema del mandato, da cui discende l'obbligo del mandatario di eseguire le istruzioni con la diligenza richiesta e di avvertire il mandante in caso di incongruenze evidenti.
art. 325 R.D. 3 marzo 1934 n. 383
Il tesoriere ha un potere-dovere di controllo sui mandati di pagamento emessi dall'ente, che comprende la verifica di alcuni profili di regolarità e corrispondenza, senza però estendersi all'intrinseco del titolo.
d.lgs. n. 267 del 2000
La disciplina del testo unico degli enti locali è stata invocata per sostenere che il servizio di tesoreria non sia un'attività meramente esecutiva, ma comporti controlli sulla correttezza formale del mandato di pagamento.
d.lgs. n. 11 del 2010
È stato richiamato dai giudici di merito come disciplina esonerativa del prestatore di servizi di pagamento dal controllo di congruità dell'IBAN; la Corte ha però risolto la controversia valorizzando soprattutto il profilo dell'inadempimento rispetto alle istruzioni ricevute e alla diligenza del mandatario.
Cass. 12267/1992
È richiamata per affermare che il controllo del tesoriere sui mandati è formale e non riguarda il merito intrinseco della decisione di pagamento.
Cass. 1625/1996
È richiamata insieme alla precedente per delimitare l'estensione del controllo del tesoriere sui mandati di pagamento.
Cass. 20640/2019
È richiamata per ribadire che, quando le istruzioni del mandante sono errate o incongruenti, il mandatario deve rendersene conto e informare il mandante.
Massime di principio
- Nel rapporto di tesoreria dell'ente locale il tesoriere non è un mero esecutore passivo: deve svolgere un controllo formale sui mandati di pagamento e verificare la corrispondenza dei dati indicati con i soggetti e le causali riferite.
- Anche quando non sia tenuto a sindacare la correttezza dell'IBAN in sé, il mandatario professionale risponde se esegue il pagamento in modo difforme dalle istruzioni ricevute, specie quando le indicazioni siano tra loro incongruenti o contraddittorie.
- Se il mandante impartisce istruzioni incoerenti, il mandatario ha il dovere di segnalare l'anomalia e chiedere nuove istruzioni prima di eseguire l'operazione.
- La valutazione dell'inadempimento non può essere limitata al solo profilo della verifica del singolo dato bancario, ma deve considerare l'intero contenuto dell'incarico e la correttezza della sua esecuzione complessiva.
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