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Sentenza

Sentenza del 23/11/2018 n. 30351 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La controversia riguardava le sanzioni IVA irrogate alla società committente per non avere regolarizzato le fatture relative a lavori contabilizzati mediante stati di avanzamento lavori (SAL). L'appaltatrice aveva emesso fatture indicando anche una ritenuta a garanzia del 5%, trattenuta dalla committente fino a 120 giorni dal collaudo definitivo. La società riteneva che tale importo non costituisse corrispettivo imponibile fino al successivo svincolo; l'Agenzia delle Entrate sosteneva invece che, essendo l'importo indicato in fattura, dovesse essere incluso nella base imponibile IVA già al momento della fatturazione.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo dell'Agenzia delle Entrate, ritenendo che l'emissione della fattura renda l'operazione rilevante ai fini IVA limitatamente all'importo fatturato, compresa la ritenuta a garanzia indicata nel documento. Il secondo motivo, relativo all'omessa motivazione sull'incolpevolezza dell'errore della contribuente, è stato dichiarato assorbito. La sentenza della CTR è stata cassata e la Corte ha deciso nel merito rigettando il ricorso originario della società. La A. L. S. C. è stata condannata al pagamento di Euro 4.100,00 per le spese del giudizio di legittimità, mentre le spese dei gradi di merito sono state compensate.

Norme richiamate

  • D.P.R. n. 633 del 1972, art. 6

    Le prestazioni di servizi si considerano effettuate all'atto del pagamento del corrispettivo. Se anteriormente, o indipendentemente da tale evento, è stata emessa fattura, l'operazione si considera effettuata, limitatamente all'importo fatturato, alla data della fattura.

    Ai fini IVA, l'emissione anticipata della fattura anticipa il momento di effettuazione dell'operazione limitatamente all'importo indicato nel documento, rendendo l'imposta esigibile su tale importo.

  • D.P.R. n. 633 del 1972, art. 13

    La base imponibile IVA comprende il corrispettivo dell'operazione; nel caso esaminato, la ritenuta a garanzia indicata nella fattura relativa al SAL deve essere inclusa nella base imponibile, anche se il relativo pagamento è differito allo svincolo.

  • D.Lgs. n. 471 del 1997, art. 6, comma 8

    La disposizione è stata richiamata in relazione all'obbligo del committente di regolarizzare le fatture ricevute quando l'IVA o il corrispettivo risultino indicati in modo non corretto.

  • D.Lgs. n. 472 del 1997, art. 6, comma 2

    Prevede l'esclusione della responsabilità sanzionatoria in presenza di obiettive condizioni di incertezza sulla portata e sull'ambito di applicazione della norma tributaria. Nel caso concreto, la CTR aveva riconosciuto tale esimente, ma la questione è rimasta superata dall'accoglimento del motivo principale.

  • Legge n. 212 del 2000, art. 10, comma 3

    Tutela il contribuente in presenza di obiettive condizioni di incertezza normativa e di affidamento, ma la Cassazione non ha esaminato nel merito tale profilo perché ha deciso la controversia sulla base della corretta determinazione della base imponibile IVA.

  • Codice di procedura civile, art. 384

    Consente alla Corte di cassazione, quando non sono necessari ulteriori accertamenti di fatto, di decidere direttamente la causa nel merito dopo aver cassato la sentenza impugnata.

Massime di principio

  • Quando una fattura indica un determinato importo, tale importo può rilevare ai fini IVA già alla data di emissione, anche se il pagamento è differito o subordinato a un evento futuro.
  • Le ritenute a garanzia nei contratti di appalto, se esposte nelle fatture relative ai SAL, devono essere valutate come parte dell'importo fatturato e, in linea generale, incluse nella base imponibile IVA.
  • La previsione contrattuale di uno svincolo futuro della ritenuta non impedisce necessariamente l'esigibilità dell'IVA sull'importo fatturato; il differimento del pagamento non coincide automaticamente con il differimento dell'imponibilità.
  • Il committente deve verificare la correttezza delle fatture ricevute e procedere alla regolarizzazione prevista dalla normativa quando il cedente o prestatore non abbia applicato correttamente l'IVA.
  • Le esimenti legate all'incertezza normativa possono evitare le sanzioni solo se l'incertezza è obiettiva e concretamente dimostrabile; non eliminano automaticamente l'obbligo di versare l'imposta correttamente determinata.

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