Ordinanza n. 600/2026 - Milano, Sezione 5
per l'annullamento A) per quanto riguarda il ricorso introduttivo: - della D.G.R. Lombardia n. XII/2854 del 29 luglio 2024, avente ad oggetto "Criteri per la definizione delle attività e servizi da finanziare con l'Istituto delle Funzioni di cui all'art. 8-sexies del D.Lgs. 502/1992, a decorrere dall'esercizio 2024", ed atti preordinati, conseguenziali e connessi B) per quanto riguarda i motivi aggiunti: - della D.G.R. Lombardia n. XII/4266 in data 30.04.2025 ed atti connessi.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: D.G.R. Lombardia n. XII/2854 del 29 luglio 2024 e D.G.R. Lombardia n. XII/4266 del 30 aprile 2025, relative ai criteri di finanziamento di attività e servizi sanitari
Esito
La controversia
La ricorrente ha impugnato, con il ricorso introduttivo, la deliberazione della Giunta regionale lombarda n. XII/2854 del 29 luglio 2024, concernente i criteri per la definizione delle attività e dei servizi da finanziare mediante l'istituto previsto dall'art. 8-sexies del d.lgs. 502/1992, nonché gli atti connessi. Con motivi aggiunti ha impugnato la successiva D.G.R. n. XII/4266 del 30 aprile 2025. Dal testo dell'ordinanza non emergono gli specifici motivi di illegittimità dedotti, ma soltanto la necessità di aggiornare la situazione sostanziale e processuale della controversia e di verificare la permanenza dell'interesse alla decisione.
La decisione
Il TAR non ha definito il merito del ricorso, ma ha disposto incombenti istruttori. La parte ricorrente deve dichiarare motivatamente, mediante breve memoria, se permanga l'interesse alla decisione; in caso affermativo deve aggiornare la situazione relativa alla vicenda, indicare eventuali fatti o atti sopravvenuti, precisare se ritenga necessaria ulteriore istruttoria e segnalare l'eventuale esistenza di ricorsi connessi o aventi a oggetto le medesime questioni. L'amministrazione intimata o resistente deve fornire chiarimenti documentati e aggiornati sui fatti di causa, depositando gli atti impugnati e la relativa documentazione, ove non già prodotti. Gli adempimenti devono essere eseguiti entro trenta giorni dalla comunicazione dell'ordinanza da parte della Segreteria, nelle forme del processo amministrativo telematico. Il TAR ha espressamente avvertito che l'inerzia della ricorrente sulla dichiarazione relativa alla permanenza dell'interesse potrà essere valutata ai sensi degli artt. 64, comma 4, e 84, comma 4, c.p.a., ai fini della dichiarazione di improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse. La decisione è quindi interlocutoria e non contiene una statuizione sulle spese.
Norme richiamate
art. 8-sexies d.lgs. 502/1992
Richiamato quale fondamento normativo dell'istituto di finanziamento cui si riferiscono le deliberazioni regionali impugnate; l'ordinanza non ne espone un'interpretazione specifica.
art. 63 c.p.a.
Richiamato tra le disposizioni processuali poste a fondamento dell'attività istruttoria; l'ordinanza non specifica l'applicazione puntuale della norma.
art. 64, comma 4, c.p.a.
L'inerzia della parte, nonostante la richiesta di dichiarare la permanenza dell'interesse, può fornire elementi decisivi per valutare la sopravvenuta carenza di interesse.
art. 65 c.p.a.
Richiamato tra le disposizioni processuali applicabili all'adozione dell'ordinanza istruttoria; non è fornita una specifica interpretazione.
art. 84, comma 4, c.p.a.
Il mancato adempimento dell'incombente relativo alla dichiarazione di interesse può condurre alla dichiarazione di improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse.
art. 85 c.p.a.
Richiamato tra le disposizioni processuali applicabili; l'ordinanza non ne specifica l'interpretazione.
Massime di principio
- Quando il giudice amministrativo richiede alla parte ricorrente di dichiarare motivatamente la permanenza dell'interesse alla decisione e di aggiornare la situazione processuale e sostanziale, la mancata ottemperanza all'ordine entro il termine assegnato può essere valutata come manifestazione implicita, inequivoca e attuale di disinteresse alla decisione, conducendo alla dichiarazione di improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse.
- In presenza di una controversia non ancora definibile sulla base degli atti disponibili, il giudice amministrativo può ordinare alla parte ricorrente di precisare l'attualità dell'interesse, gli eventuali fatti o atti sopravvenuti, la necessità di ulteriori attività istruttorie e l'esistenza di giudizi connessi, nonché ordinare all'amministrazione il deposito degli atti impugnati e di documentati chiarimenti aggiornati.
- L'inerzia processuale rilevante ai fini dell'art. 84, comma 4, c.p.a. richiede che la parte sia stata specificamente sollecitata a dichiarare la permanenza dell'interesse alla decisione e che non abbia adempiuto entro il termine assegnato dal giudice.
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