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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 38329/2025 del 26/11/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso avverso l'ordinanza del 05/05/2025 con cui il Tribunale di Messina, in sede di riesame, confermava la custodia cautelare in carcere emessa il 11/04/2025 dal GIP nei confronti di Mariano Foti per il reato previsto dall'art. 73 d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309. Il difensore deduceva violazione di legge e vizio di motivazione in ordine all'attualità e concretezza delle esigenze cautelari (pericolo di reiterazione), evidenziando il c.d. "tempo silente" (i fatti principali risalgono al febbraio 2021) e sostenendo che l'episodio del maggio 2024 fosse di detenzione per uso personale e non per spaccio.

La decisione

Il ricorso è stato dichiarato inammissibile per aspecificità e genericità. La Corte ha ritenuto corretta la valutazione del Tribunale del riesame che, pur tenendo conto del "tempo silente", ha individuato elementi successivi e specifici idonei a dimostrare l'attualità del pericolo di recidiva: precedenti indagini e dichiarazioni (tra cui la posizione di pusher già dal 2018), atti successivi ai fatti (perquisizioni del 2022 con sequestri di hashish/marijuana e bilancini nella rivendita gestita dall'indagato; perquisizione del 10/05/2024 con sequestro analogo), la partecipazione al sodalizio capeggiato da Genovese Filippo e il curriculum criminale del Foti. La Corte ha inoltre ritenuto adeguata la misura custodiale in carcere, considerata la conduzione dell'attività di spaccio prevalentemente all'interno della "bottega", e ha escluso che la contestazione difensiva sull'uso personale, non sufficientemente documentata, possa travolgere la motivazione. È stata disposta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309, art. 73

    Norma sostanziale richiamata quale fattispecie contestata al ricorrente (illecito in materia di stupefacenti). La sentenza si fonda sul fatto che le condotte contestate rientrano nella disciplina di tale articolo.

  • d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309, art. 74

    Richiamato in relazione al procedimento penale in corso e alla partecipazione al sodalizio criminale; utilizzato come riferimento per la collocazione dell'indagato nel contesto di un'associazione/attività delinquenziale specifica.

  • Codice di procedura penale, art. 274 lett. c)

    Richiama la causa di pericolosità e le esigenze cautelari: l'art. 274 lett. c) è stata interpretata come fondamento per ritenere il Foti "pericoloso" e giustificare la misura cautelare in considerazione della sua stabile inserzione nell'attività di narcotraffico.

  • Codice di procedura penale, art. 275 comma 3

    Richiamato nel discorso giurisprudenziale sul "tempo silente": la Corte ricorda che il tempo trascorso non è neutro e richiede l'individuazione di elementi successivi specifici e concreti che dimostrino l'attualità del pericolo di reiterazione.

  • Corte Costituzionale, sent. n. 186 del 2000

    Richiamata in relazione alla statuizione sulle spese e sulla mancata assenza di colpa del ricorrente nella determinazione della causa di inammissibilità; utilizzata per giustificare l'irrogazione della somma alla Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • Il "tempo silente" (l'intervallo temporale tra i fatti contestati e l'adozione della cautela) non è un fattore neutro: se non emergono elementi successivi di pericolosità, il tempo trascorso può indebolire la giustificazione della misura cautelare; viceversa, la presenza di atti successivi ostativi alla presa di distanza (perquisizioni, sequestri, bilancini, ecc.) può mantenere l'attualità del pericolo.
  • La valutazione cautelare deve essere complessiva e sinergica: il giudice deve considerare l'insieme degli elementi (pregressi ruoli di pusher, collaborazioni, risultanze intercettative, perquisizioni e sequestri successivi) e non basarsi su un singolo episodio isolato.
  • La difesa, quando invoca l'assenza di attualità del pericolo per il tempo trascorso o per natura personale dell'illecito, deve fornire documentazione probante e coerente (es. attestazioni di cura/terapia, certificazioni SERT aggiornate, prove che i sequestri risultino per uso esclusivamente personale) per scalfire la valutazione del giudice di merito.
  • L'adeguatezza e proporzionalità della misura (carcere vs arresti domiciliari) va valutata in relazione alle modalità operative dell'attività illecita: se lo spaccio è svolto stabilmente in un luogo accessibile e funzionale all'attività, misure meno afflittive possono risultare inefficaci.
  • In sede di impugnazione cautelare la Corte di legittimità controlla la correttezza logico-giuridica e la completezza motivazionale del giudice di merito; ricorsi generici o aspecifici rischiano l'inammissibilità se non censurano puntualmente la motivazione con elementi nuovi o specifici.

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