Cassazione Penale, Sentenza n. 7455/2024 del 20/02/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il Procuratore ha impugnato l'ordinanza del Tribunale di Palermo (31/07/2022) che, in parziale accoglimento dell'appello cautelare di Di Giovanni, ha annullato la parte dell'ordinanza del G.I.P. (disposta ai sensi dell'art. 307 c.p.p.) relativa al divieto di dimora nelle regioni Calabria e Campania e all'obbligo di dimora fuori dai medesimi territori. Il ricorrente denunciava violazione di legge e vizio di motivazione: dagli atti di polizia giudiziaria (annotazione del 16/9/2021) emergevano il ruolo di Di Giovanni negli acquisti di ingenti carichi di stupefacenti effettuati nelle regioni indicate e il suo trasferimento a Gioia Tauro, elementi che avrebbero giustificato il mantenimento delle misure anche rispetto a Calabria e Campania; il Tribunale aveva invece affermato l'assenza di collegamenti con quelle realtà senza fornire adeguata motivazione.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato per contraddittorietà e insufficienza della motivazione del Tribunale circa l'adeguatezza della misura delimitata alla sola Sicilia. Ha rilevato l'assenza di argomentazione sul motivo per cui le indagini e i contatti evidenziati non giustificassero l'estensione del divieto di dimora e dell'obbligo di dimora anche alle regioni Calabria e Campania, nonché la contraddittorietà logica rispetto al ruolo apicale del ricorrente nella famiglia mafiosa. Perciò ha annullato l'ordinanza impugnata e ha rinviato il procedimento per nuovo esame al Tribunale di Palermo, ai sensi dell'art. 309 comma 7 c.p.p.
Norme richiamate
art. 307 cod. proc. pen.
Richiamata come la norma che autorizza il G.I.P. ad adottare misure cautelari personali (es. divieto di dimora, obbligo di dimora) nell'ambito dell'istruttoria cautelare.
art. 309 comma 7 cod. proc. pen.
Richiamata quale norma che disciplina la competenza per il nuovo esame in caso di annullamento dell'ordinanza cautelare: la Cassazione rinvia il provvedimento al Tribunale competente per nuovo giudizio ai sensi di tale disposizione.
Massime di principio
- Il giudice che modifica o elimina misure cautelari deve motivare specificamente e in relazione alle prove perché esclude l'esistenza di collegamenti o pericoli oggettivi con altri territori.
- La mera affermazione della 'assenza di collegamenti' senza confronto critico con gli atti investigativi costituisce vizio di motivazione e può essere cassata.
- Il ruolo apicale in una struttura mafiosa richiede particolare attenzione: tale posizione non è neutra rispetto al rischio di contatti interregionali e va esplicitamente valutata nella proporzione della misura cautelare.
- Quando il pubblico ministero produce atti (annotazioni di PG, elementi su spostamenti e acquisti di stupefacenti) che documentano collegamenti con altre regioni, il Tribunale deve motivare dettagliatamente perché tali elementi non giustificano l'estensione delle misure cautelari.
- Le misure cautelari possono essere applicate cumulativamente e la loro adeguatezza va valutata con riferimento alla necessità e alla proporzionalità rispetto alla pericolosità accertata; la mancanza di tale valutazione è motivo di annullamento.
- In caso di motivazione contraddittoria o insufficiente il rimedio della Cassazione è l'annullamento con rinvio per nuovo esame, affinché il giudice di merito ricostruisca e giustifichi in modo compiuto la scelta cautelare.
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