Ordinanza n. 66/2026 - Venezia, Sezione 1
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: annullamento d’ufficio della determinazione di assegnazione di una nuova concessione demaniale marittima a finalità turistico-ricreativa e degli atti conseguenti
Esito
La controversia
La società ricorrente ha impugnato, chiedendone la sospensione cautelare, la nota comunale del 19 settembre 2025 e la connessa determinazione dirigenziale n. 1063 del 19 settembre 2025, con cui il Comune ha disposto, ai sensi dell’art. 21-nonies della legge n. 241/1990, l’annullamento della precedente determinazione dirigenziale n. 715 del 4 luglio 2024 e degli atti conseguenti, nell’ambito della procedura di gara per l’assegnazione di una nuova concessione demaniale marittima a finalità turistico-ricreativa relativa ad aree comprese nel comparto 7M del Piano Particolareggiato degli Arenili. È stata altresì impugnata la comunicazione di avvio del procedimento di annullamento in autotutela del 5 giugno 2025. Dal testo dell’ordinanza non risultano specificati i singoli motivi di illegittimità dedotti nel ricorso. Il TAR ha ritenuto opportuno approfondire le questioni giuridiche e fattuali nella sede di merito.
La decisione
Il TAR ha accolto la domanda cautelare esclusivamente ai fini della sollecita definizione del giudizio, ai sensi dell’art. 55, comma 10, c.p.a., fissando per la trattazione del merito l’udienza pubblica del 15 aprile 2026. L’ordinanza non contiene una decisione sull’illegittimità degli atti impugnati né una valutazione definitiva dei motivi di ricorso; la scelta processuale è giustificata dalla necessità di approfondire nella più appropriata sede di merito le questioni giuridiche e fattuali sottese all’impugnativa. Le spese della fase cautelare sono state compensate.
Norme richiamate
art. 21-nonies l. 241/1990
annullamento ai sensi dell’art. 21-nonies della Legge 241/1990
La norma è richiamata quale base giuridica dell’annullamento d’ufficio disposto dal Comune; l’ordinanza non ne esamina i presupposti concreti.
art. 55, comma 10, c.p.a.
mediante la fissazione della pubblica udienza del 15 aprile 2026
La disposizione consente, quando le esigenze della parte possono essere soddisfatte mediante una sollecita definizione del giudizio, di fissare direttamente l’udienza di merito senza una decisione cautelare sostanziale sull’atto impugnato.
Massime di principio
- Quando le esigenze cautelari possono essere adeguatamente soddisfatte mediante la sollecita definizione del giudizio, il giudice amministrativo può accogliere la domanda cautelare ai soli fini della fissazione dell’udienza di merito, ai sensi dell’art. 55, comma 10, c.p.a., senza anticipare la decisione sulla fondatezza dell’impugnazione.
- La fissazione dell’udienza di merito ai sensi dell’art. 55, comma 10, c.p.a. è appropriata quando le questioni sottese all’impugnativa richiedono un approfondimento giuridico e fattuale incompatibile con una definizione sommaria nella sola fase cautelare.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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