Cassazione Penale, Sentenza n. 20383/2022 del 25/05/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il Procuratore generale impugnava la sentenza del G.U.P. del Tribunale di Bergamo (27/05/2021) che, dopo giudizio abbreviato, aveva condannato i due imputati per ricettazione e furto senza disporre la misura di sicurezza dell'espulsione dal territorio dello Stato. Il P.G. deduceva omessa motivazione circa la mancata applicazione dell'espulsione e mancato accertamento della concreta pericolosità sociale, chiedendo la riqualificazione del ricorso ai sensi dell'art. 680 c.p.p. e la trasmissione degli atti al Tribunale di Sorveglianza.
La decisione
La Corte ha ritenuto ammissibile il ricorso per cassazione (anziché la riqualificazione come appello al Tribunale di Sorveglianza) ma lo ha dichiarato manifestamente infondato e, quindi, inammissibile. Ha affermato che la misura dell'espulsione prevista dall'art. 235 c.p. è una misura di sicurezza personale a carattere facoltativo rimessa alla discrezionalità del giudice, il quale non è obbligato a motivare esplicitamente l'assenza di pericolosità sociale; tale valutazione negativa può ritenersi implicita quando la misura non viene applicata. Nel caso specifico, la mancata applicazione dell'espulsione è risultata giustificata dall'assenza di accertamento di pericolosità, con riferimento solo ai precedenti penali, e dunque il ricorso del P.G. è stato dichiarato inammissibile.
Norme richiamate
art. 579 comma 2 c.p.p.
L' impugnazione contro le sole disposizioni che riguardano le misure di sicurezza è proposta a norma dell'art. 680 comma 2 c.p.p.
La norma chiarisce che le impugnazioni riguardanti misure di sicurezza seguono il procedimento previsto dall'art. 680 c.p.p.; la Corte ha però ritenuto che, nel complesso del sistema delle impugnazioni e della preclusione di cui all'art. 443 c.p.p., il ricorso per cassazione del P.M. sia lo strumento applicabile nel caso di sentenza abbreviata che ometta la statuizione sulla misura.
art. 680 comma 2 e comma 3 c.p.p.
L'art. 680 definisce le forme di impugnazione per le sole disposizioni sulle misure di sicurezza (richiamate come 'appello' all'art. 680 comma 3). La Corte ha interpretato queste disposizioni nel contesto del divieto per il P.M. di proporre appello avverso sentenze abbreviate, ritenendo che, di fatto, il rimedio per il P.M. sia il ricorso per cassazione.
art. 235 c.p.
La misura dell'espulsione prevista dall'art. 235 c.p. è stata qualificata dalla Corte come misura di sicurezza personale a carattere facoltativo: la sua applicazione dipende dalla discrezionalità del giudice, che deve verificare la pericolosità sociale; in caso di mancata applicazione non sussiste un obbligo di esprimere una motivazione negativa esplicita.
art. 202 c.p.
Richiamato come riferimento generale al regime facoltativo delle misure di sicurezza: conferma che molte misure di sicurezza sono rimesse alla valutazione discrezionale del giudice.
art. 443 comma 3 c.p.p.
Stabilisce la preclusione per il pubblico ministero di impugnare con appello le sentenze di condanna pronunciate con il rito abbreviato; la Corte lo ha ritenuto rilevante nell'escludere la possibilità di riqualificare il ricorso del P.G. in un appello al Tribunale di Sorveglianza.
D.P.R. n. 309/1990 art. 86
Citato a confronto: secondo tale disposizione (disciplinante una fattispecie diversa) la misura può essere prevista in termini obbligatori ('deve'), e in quel caso la mancata applicazione richiederebbe una motivazione esplicita; la Corte ha evidenziato la differenza normativa per giustificare l'opzione interpretativa a favore della facoltatività dell'art. 235 c.p.
Massime di principio
- La misura dell'espulsione prevista dall'art. 235 c.p. è di natura facoltativa: il giudice la applica solo se valuta la sussistenza della pericolosità sociale; l'assenza della misura non richiede sempre una motivazione negativa esplicita e può essere implicitamente dedotta.
- Quando una norma diversa dispone l'obbligatorietà della misura (es. D.P.R. 309/1990 art.86 nel suo ambito), il giudice ha l'onere di motivare esplicitamente la valutazione sulla pericolosità; la diversità testuale tra le norme è centrale per l'onere motivazionale.
- In caso di sentenza emessa con rito abbreviato, il Procuratore non può proporre appello avverso la sentenza di condanna (art.443 c.p.p.); pertanto, il rimedio processuale concreto del P.M. per contestare la mancata statuizione sulla misura di sicurezza è il ricorso per cassazione, purché ne ricorrano i presupposti di diritto.
- Per contestare efficacemente la mancata applicazione di una misura di sicurezza facoltativa, il pubblico ministero deve dimostrare che il giudice non ha adeguatamente considerato o valutato la pericolosità sociale, ovvero ha travisato fatti/elementi probatori rilevanti; la mera omissione di una statuizione formale non è sufficiente se la valutazione negativa può ritenersi implicita.
- La difesa può opporsi efficacemente sostenendo la discrezionalità giudiziale: salvo violazioni evidenti del principio di motivazione o errori di diritto, le scelte del giudice in materia di misure di sicurezza sono difficilmente sindacabili in sede di legittimità.
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