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Sentenza

Sentenza n. 3664/2026 - Napoli, Sezione 8

per l'annullamento a) del provvedimento della Città di Aversa prot. n. 4057 del 04/02/2019, notificato il giorno 08/02/2019 con il quale si annulla il permesso di costruire in sanatoria n. 821/2011 a suo tempo rilasciato al ricorrente; b) per quanto di ragione, del verbale n. 16/2000 del Comando di Polizia Municipale di Aversa; c) per quanto di ragione, del verbale n. 26/2000 del Comando di Polizia Municipale di Aversa; d) per quanto di ragione e in parte qua, della nota prot. n. 1402/2018 dell’Area Urbanistica-Settore Edilizia Privata del Comune di Aversa; e) per quanto di ragione, della comunicazione di avvio del procedimento prot. n. 45782/2018; f) in parte qua e per quanto di ragione, della relazione istruttoria prot. n. 20435/2018 del Comune di Aversa; g) in parte qua e per quanto di ragione, di ogni relazione istruttoria, mai comunicata al ricorrente; h) di ogni atto presupposto, connesso o consequenziale, per quanto di ragione; e per l’accertamento - dell’intervenuta formazione, medio tempore, del titolo edilizio per silenzio assenso ai sensi dell''''art. 35 della legge n. 47 del 1985, sulla istanza di condono prot. 034900 del 30/09/1986.

Giustizia amministrativa201901702

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Napoli, Sez. VIIISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: annullamento del permesso di costruire in sanatoria n. 821/2011 relativo agli abusi edilizi realizzati ai primi quattro piani di un fabbricato

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (proprietario)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha impugnato il provvedimento con cui il Comune di Aversa aveva annullato in autotutela il permesso di costruire in sanatoria n. 821/2011, sostenendo che anche le opere relative al quarto piano fossero comprese nella domanda di condono del 1986 e che, comunque, non ricorressero i presupposti per l’annullamento d’ufficio. In particolare, ha dedotto la violazione dell’art. 21-nonies della legge n. 241/1990, il difetto di interesse pubblico prevalente, l’omessa comparazione con l’interesse privato alla conservazione del titolo e l’insussistenza di una falsa rappresentazione dei fatti idonea a indurre in errore l’amministrazione. Ha inoltre contestato l’annullamento parziale del titolo, prospettando la possibilità di ricondurre il quarto piano alla disciplina del condono di cui alla legge n. 326/2003, eventualmente mediante integrazione documentale o versamento della maggiore oblazione. La verificazione disposta dal TAR ha chiarito che i primi tre piani erano legittimati dal permesso in sanatoria n. 821/2011; che il quarto piano era stato oggetto di una concessione edilizia in sanatoria n. 34/2000 relativa alla copertura e al muro di recinzione; e che sulla successiva domanda del 9 maggio 2001 il Comune aveva concluso favorevolmente l’istruttoria, senza tuttavia adottare un provvedimento espresso.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso e annullato gli atti impugnati. Ha ritenuto fondata la censura relativa alla violazione dell’art. 21-nonies della legge n. 241/1990, escludendo che nella domanda di sanatoria fosse stata resa una falsa rappresentazione dei fatti idonea a trarre in inganno il Comune. Dagli atti istruttori e dalla comunicazione del dirigente del settore tecnico risultava, infatti, che l’amministrazione aveva svolto una propria autonoma valutazione sulla possibilità di sanare anche il quarto piano. Esclusa la condotta decettiva del privato, il giudice ha rilevato anche l’assenza di un interesse pubblico concreto al ritiro del titolo: il provvedimento si limitava a richiamare l’esigenza astratta di ripristinare la legalità, senza compararla con l’interesse del privato alla conservazione del manufatto, nonostante il considerevole intervallo temporale dal rilascio del titolo. Il Comune è stato condannato al pagamento di 4.000 euro di spese di giudizio, oltre accessori e rimborso del contributo unificato, nonché delle spese di verificazione, da liquidarsi separatamente.

Norme richiamate

  • art. 21-nonies l. 241/1990

    L’annullamento d’ufficio di un titolo edilizio favorevole richiede, oltre all’illegittimità originaria, presupposti ulteriori, tra cui l’assenza di una falsa rappresentazione imputabile al privato e la concreta individuazione di un interesse pubblico al ritiro, comparato con l’interesse del privato alla conservazione del titolo. Il richiamo generico al ripristino della legalità non è sufficiente.

  • art. 35 l. 47/1985

    È richiamato con riferimento alla domanda di accertamento della formazione del titolo edilizio per silenzio-assenso sulla domanda di condono del 1986; la sentenza, tuttavia, decide il ricorso sulla carenza dei presupposti dell’autotutela.

  • legge n. 326/2003

    È invocata dal ricorrente quale disciplina potenzialmente applicabile alla sanatoria del quarto piano, ma il giudice non fonda su tale questione la decisione di accoglimento.

Massime di principio

  • L’annullamento d’ufficio di un titolo edilizio favorevole non può fondarsi sul solo richiamo all’esigenza astratta di ripristinare la legalità, ma richiede una motivazione concreta sull’interesse pubblico attuale al ritiro e sulla sua prevalenza rispetto all’interesse privato alla conservazione del titolo.
  • La falsa rappresentazione dei fatti da parte del privato, idonea a giustificare l’esercizio dell’autotutela anche dopo il decorso del tempo, non ricorre quando l’amministrazione abbia autonomamente esaminato gli elementi rilevanti e svolto una propria valutazione sulla sanabilità dell’intervento.
  • Quando gli atti istruttori dimostrano che l’amministrazione ha conosciuto e valutato autonomamente la situazione edilizia, non è sufficiente imputare al privato una rappresentazione non veritiera per superare i limiti dell’annullamento d’ufficio.
  • Nel procedimento di annullamento d’ufficio di un titolo edilizio favorevole, il decorso del tempo impone una motivazione rafforzata sull’interesse pubblico concreto e attuale al ritiro e sulla comparazione con l’affidamento del titolare.

Come è indicizzato

MaterieSanatoria e condono edilizioAutotutela
RamiEdiliziaProcedimento amministrativo
IstitutiAutotutela decisoriaLegittimo affidamentoPonderazione degli interessi e interesse pubblicoDifetto di motivazione

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