Sentenza n. 3537/2026 - Milano, Sezione 3
per l’annullamento dell’ordinanza sindacale prot. -OMISSIS- del -OMISSIS-, avente ad oggetto “ordinanza per la rimozione e lo smaltimento di rifiuti di cui all’art. 192 del d.lgs. n. 152 del 3 aprile 2006 nell’insediamento produttivo ubicato in -OMISSIS- - -OMISSIS- - attività esercitata dalla società A-OMISSIS- s.r.l.”, nella parte in cui si ordina alla W.-OMISSIS- la rimozione e lo smaltimento dei rifiuti sull’area su cui esercita l’attività la A-OMISSIS-; - di tutti gli atti preordinati, consequenziali e comunque connessi, ivi espressamente incluso, ove occorrer possa, l’avviso di avvio del procedimento, prot. -OMISSIS- del 21.2.2025, ai sensi dell’art 8 L. 241/90 s.m.i.;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: ordinanza sindacale di rimozione, avvio a recupero o smaltimento e ripristino dei luoghi ai sensi dell'art. 192 d.lgs. 152/2006, nella parte riferita ai rifiuti depositati nell'area gestita da altra società
Esito
Favorevole al ricorrente (impresa destinataria)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha impugnato l'ordinanza con cui il Comune le aveva imposto, in solido con la proprietaria dell'area e con la società titolare dell'attività di recupero e produzione di conglomerati bituminosi, la rimozione e lo smaltimento di un deposito incontrollato di rifiuti speciali non pericolosi. Ha dedotto, in particolare, il difetto di istruttoria e la carenza di motivazione, sostenendo che non fosse stata dimostrata una sua responsabilità, neppure a titolo di concorso, nella realizzazione del deposito rinvenuto nell'area condotta dall'altra società. La ricorrente ha evidenziato che la sentenza penale richiamata dall'ordinanza aveva accertato a suo carico soltanto la realizzazione di un distinto deposito di rifiuti, di circa 20 metri cubi, nell'area a essa locata, mentre aveva riferito il deposito molto più consistente, di circa 51.000 metri cubi, all'area gestita dall'altra società. Il Comune ha eccepito la sopravvenuta carenza di interesse, sostenendo che la proprietaria dell'area avesse intrapreso e sostanzialmente completato le operazioni di rimozione e ripristino.
La decisione
Il TAR ha respinto l'eccezione di sopravvenuta carenza di interesse, rilevando che il Comune non aveva documentato la conclusione delle operazioni di ripristino e che l'ordinanza non era stata ritirata in autotutela. In ogni caso, l'interesse della ricorrente permaneva in ragione della responsabilità solidale prevista dall'ordinanza e della possibile esposizione ad azioni di rivalsa da parte del soggetto che stava eseguendo le opere. Nel merito, il TAR ha accolto la censura assorbente di difetto di istruttoria e motivazione. L'art. 192 d.lgs. 152/2006 impone l'obbligo di rimozione principalmente all'autore dell'abbandono o del deposito e, in solido, al proprietario o al titolare di diritti reali o personali di godimento soltanto quando la condotta sia loro imputabile a titolo di dolo o colpa, accertati in contraddittorio. Non è quindi configurabile una responsabilità oggettiva o meramente derivante dalla posizione rivestita. La sentenza penale richiamata dall'ordinanza individuava la responsabilità della ricorrente per il deposito presente nell'area da essa condotta, ma non attestava alcun suo contributo causale alla realizzazione del diverso deposito presente nell'area gestita dall'altra società. La contiguità delle aree, la presenza di accessi comuni e la possibile integrazione funzionale delle attività non dimostravano, neppure in via indiziaria, una partecipazione eziologicamente rilevante della ricorrente al deposito contestato. Le ulteriori spiegazioni fornite dal Comune in una memoria processuale non potevano integrare postumamente la motivazione dell'ordinanza e, comunque, si limitavano a descrivere la situazione dei luoghi senza provare il dolo o la colpa della ricorrente né un suo contributo causale. Il TAR ha pertanto annullato l'ordinanza nella parte impugnata, assorbendo le ulteriori censure, e ha condannato il Comune alle spese di lite, liquidate in euro 2.000 oltre accessori.
Norme richiamate
art. 192 d.lgs. 152/2006
“l’abbandono e il deposito incontrollati di rifiuti sul suolo e nel suolo sono vietati (...) Fatta salva l’applicazione della sanzioni di cui agli articoli 255 e 256, chiunque viola i divieti di cui ai commi 1 e 2 è tenuto a procedere alla rimozione, all’avvio a recupero o allo smaltimento dei rifiuti ed al ripristino dello stato dei luoghi in solido con il proprietario e con i titolari di diritti reali o personali di godimento sull’area, ai quali tale violazione sia imputabile a titolo di dolo o colpa, in base agli accertamenti effettuati, in contraddittorio con i soggetti interessati, dai soggetti preposti al controllo. Il Sindaco dispone con ordinanza le operazioni a tal fine necessarie ed il termine entro cui provvedere, decorso il quale procede all’esecuzione in danno dei soggetti obbligati ed al recupero delle somme anticipate”.
L'obbligo di rimozione grava sull'autore dell'abbandono o del deposito e, in solido, sul proprietario o sul titolare di diritti reali o personali di godimento soltanto quando la violazione sia loro imputabile a titolo di dolo o colpa, accertati in contraddittorio. È esclusa una responsabilità oggettiva o meramente da posizione; occorre dimostrare una condotta causalmente rilevante del destinatario.
art. 8 l. 241/1990
Richiamato quale base dell'avviso di avvio del procedimento, senza una specifica interpretazione nella decisione.
art. 255 d.lgs. 152/2006
Richiamato dall'art. 192 quale disposizione sanzionatoria applicabile alla violazione dei divieti di abbandono e deposito incontrollato.
art. 256 d.lgs. 152/2006
Richiamato dall'art. 192 quale disposizione sanzionatoria applicabile alla violazione dei divieti di abbandono e deposito incontrollato.
Massime di principio
- L'ordine di rimozione dei rifiuti previsto dall'art. 192 d.lgs. 152/2006 non può essere rivolto al proprietario o al titolare di un diritto reale o personale di godimento sull'area in base alla sola relazione qualificata con il bene: è necessario accertare e motivare una condotta dolosa o colposa, anche omissiva, causalmente rilevante nella realizzazione dell'abbandono o del deposito incontrollato.
- La responsabilità solidale prevista dall'art. 192 d.lgs. 152/2006 non configura una responsabilità oggettiva o da posizione; anche quando l'accertamento possa fondarsi su presunzioni, l'amministrazione deve dimostrare elementi idonei a collegare soggettivamente e causalmente il destinatario allo specifico deposito contestato.
- Quando un provvedimento di rimozione richiama una sentenza penale, l'amministrazione deve verificare e motivare la corrispondenza tra i fatti accertati in sede penale e lo specifico deposito imputato al destinatario; non può estendere la responsabilità a depositi diversi da quelli considerati nella sentenza.
- La contiguità fisica delle aree, la presenza di accessi comuni o l'integrazione funzionale tra attività imprenditoriali non sono, di per sé, sufficienti a dimostrare il contributo causale doloso o colposo di un'impresa alla realizzazione di un deposito di rifiuti collocato nell'area gestita da altra impresa.
- La motivazione di un'ordinanza di rimozione dei rifiuti deve risultare dall'atto adottato; elementi e argomentazioni sviluppati dall'amministrazione soltanto in una memoria processuale non possono integrare postumamente una motivazione carente.
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