Cassazione Penale, Ordinanza n. 21472/2025 del 06/06/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Milano che lo aveva ritenuto responsabile, in continuità con il primo giudice, dei reati previsti dall'art. 189, commi 1, 6 e 7, cod. strada. Ha dedotto: 1) inosservanza o erronea applicazione della legge penale e di altre norme rilevanti nella decisione di merito, con riferimento alle premesse normative della pronuncia; 2) contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione. In sostanza, contestava la mancata applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis c.p. e, con il secondo motivo, chiedeva una diversa ricostruzione dei fatti e una rivalutazione del compendio probatorio.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto infondati i motivi di ricorso. Ha osservato che l'esclusione della particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p. era stata motivata valorizzando il disvalore oggettivo della condotta, con argomentazione coerente e immune da illogicità. Ha poi rilevato che le censure sulla ricostruzione del fatto e sulla valutazione delle prove investivano profili rimessi al giudice di merito e non sindacabili in cassazione, essendo preclusa la rilettura autonoma degli elementi fattuali e la sostituzione dei criteri valutativi adottati dalla Corte territoriale. Ne è derivata la dichiarazione di inammissibilità del ricorso, con condanna del ricorrente alle spese processuali e al pagamento di euro tremila alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 189, commi 1, 6 e 7, cod. strada
È la base normativa della responsabilità già accertata nei giudizi di merito; la decisione di legittimità non ne rivede il merito, ma prende atto della condanna già intervenuta.
art. 131-bis c.p.
La causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto è stata ritenuta legittimamente esclusa, perché la condotta presentava un apprezzabile disvalore oggettivo incompatibile con il riconoscimento del beneficio.
art. 546 c.p.p.
Non citato espressamente nel testo.
art. 616 c.p.p.
La declaratoria di inammissibilità comporta la condanna alle spese processuali e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.
Massime di principio
- La causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto può essere esclusa quando la motivazione di merito valorizzi in modo congruo il disvalore oggettivo della condotta, senza che tale apprezzamento sia sindacabile in cassazione se immune da vizi logici.
- In sede di legittimità non è consentita la rilettura del materiale probatorio né la sostituzione della ricostruzione dei fatti operata dal giudice di merito con una diversa, anche se prospettata come più plausibile dal ricorrente.
- Le doglianze che si risolvono in una contestazione della valutazione delle prove e della ricostruzione fattuale sono inammissibili quando la sentenza impugnata sia sorretta da motivazione congrua, coerente e logicamente argomentata.
- La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e al pagamento della somma stabilita in favore della Cassa delle ammende.
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