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Sentenza

Sentenza n. 6162/2026 - Roma, Sezione 4B

per l'annullamento del provvedimento prefettizio n. -OMISSIS-/Area 1 Ter O.S.P. emesso il 22 dicembre 2022 e notificato in data 3 gennaio 2023 recante rigetto del ricorso gerarchico presentato avverso il provvedimento emesso dal Questore di Roma, Mod. 23 (ex Mod. 286), Div. III Cat. 10A del 27 ottobre 2022, notificato in data 28 ottobre 2022, con il quale era stata disposta la cessazione dell’attività di intrattenimenti danzanti e di pubblico spettacolo e la sospensione mediante chiusura, di giorni 10 della attività di somministrazione e ristorazione esercitata presso il locale di -OMISSIS- , oltre ad ogni atto presupposto, connesso e consequenziale , ancorché di contenuto sconosciuto e comunque lesivo.

Giustizia amministrativa202303922

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. I TerSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: provvedimento prefettizio di rigetto del ricorso gerarchico contro la cessazione dell'attività di intrattenimenti danzanti e pubblico spettacolo e la sospensione per dieci giorni, mediante chiusura, dell'attività di somministrazione e ristorazione

Esito

IMPROCEDIBILITA

Favorevole al resistente (prefettura e ministero)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La società ricorrente ha impugnato il provvedimento prefettizio del 22 dicembre 2022, notificato il 3 gennaio 2023, con cui era stato rigettato il ricorso gerarchico proposto contro il provvedimento del Questore di Roma del 27 ottobre 2022. Quest'ultimo aveva disposto la cessazione dell'attività di intrattenimenti danzanti e pubblico spettacolo e la sospensione, mediante chiusura per dieci giorni, dell'attività di somministrazione e ristorazione esercitata presso il locale. Sono stati dedotti quattro motivi: eccesso di potere; violazione di legge per assenza dei presupposti; eccesso di potere in relazione alla ricostruzione dei fatti; ulteriore violazione di legge per assenza dei presupposti.

La decisione

Il TAR non ha esaminato nel merito i vizi dedotti. Ha rilevato che il provvedimento impugnato aveva esaurito i propri effetti inibitori e che erano ampiamente decorsi gli effetti ostativi delle misure contestate. Dopo aver dato avviso alle parti della possibile improcedibilità, il Collegio ha constatato che la ricorrente non aveva manifestato, né negli atti difensivi né all'udienza, l'interesse alla definizione della lite ai sensi dell'art. 34, comma 4, c.p.a., mediante accertamento dell'illegittimità degli atti ai soli fini risarcitori. Il comportamento processuale della parte e il decorso del tempo sono stati quindi considerati elementi univoci della sopravvenuta carenza di interesse, ai sensi dell'art. 84, comma 4, c.p.a. Il ricorso è stato dichiarato improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse, con compensazione delle spese di lite in ragione delle concrete modalità della vicenda e della sua risalenza.

Norme richiamate

  • art. 74 c.p.a.

    Nel caso in cui ravvisi la manifesta fondatezza ovvero la manifesta irricevibilità, inammissibilità, improcedibilità o infondatezza del ricorso, il giudice decide con sentenza in forma semplificata.

    La manifesta improcedibilità consente la definizione del giudizio con sentenza in forma semplificata e motivazione sintetica.

  • art. 84, comma 4, c.p.a.

    Anche in assenza delle formalità di cui ai commi precedenti il giudice può desumere dall'intervento di fatti o atti univoci dopo la proposizione del ricorso ed altresì dal comportamento delle parti argomenti di prova della sopravvenuta carenza d'interesse alla decisione della causa.

    Il decorso degli effetti dell'atto impugnato e il comportamento processuale della parte possono dimostrare la sopravvenuta carenza di interesse, anche senza le formalità previste dai commi precedenti.

  • art. 34, comma 4, c.p.a.

    Quando l'interesse all'annullamento viene meno, la parte può chiedere che sia accertata l'illegittimità dell'atto ai soli fini risarcitori; in assenza di tale richiesta, il giudizio può essere dichiarato improcedibile.

Massime di principio

  • Il ricorso per annullamento diviene improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse quando gli effetti inibitori o ostativi del provvedimento impugnato siano integralmente esauriti e il ricorrente non manifesti un interesse residuo alla decisione, neppure ai sensi dell'art. 34, comma 4, c.p.a., ai fini di un'eventuale domanda risarcitoria.
  • La sopravvenuta carenza di interesse può essere desunta, ai sensi dell'art. 84, comma 4, c.p.a., dal decorso degli effetti dell'atto impugnato e dal comportamento processuale della parte, compresa l'assenza di iniziative difensive o di una richiesta di accertamento dell'illegittimità ai soli fini risarcitori.

Come è indicizzato

MaterieEstinzione, perenzione e improcedibilitàDecisione e riti speciali
RamiProcesso amministrativo
IstitutiSopravvenuta carenza di interesse

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