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Sentenza

Sentenza del 15/05/2017 n. 1710 - Comm. Trib. Reg. per la Puglia

Imposte dirette - Irpef - Reddito di lavoro dipendente - Indennità percepite in virtù della disciplina dell'assicurazione contro le malattie della gente di mare - Imponibilità.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il contribuente chiedeva il rimborso delle ritenute IRPEF, addizionali regionale e comunale operate dall'INAIL negli anni d'imposta 2010, 2011 e 2012 sulle indennità per inabilità temporanea al lavoro percepite ai sensi della disciplina dell'assicurazione contro le malattie della gente di mare. Sosteneva che l'art. 24 del R.D.L. n. 1918/1937, prevedendo l'esenzione dall'imposta di ricchezza mobile, mantenesse efficacia anche rispetto all'IRPEF. L'Agenzia delle Entrate contestava tale equiparazione, sostenendo che l'imposta di ricchezza mobile era stata abolita e che l'agevolazione non era stata trasferita né resa nuovamente operativa nel sistema IRPEF.

La decisione

La Commissione Tributaria Regionale della Puglia ha accolto l'appello dell'Agenzia delle Entrate e riformato la sentenza di primo grado, che aveva riconosciuto il diritto al rimborso. Ha stabilito che l'esenzione dall'imposta di ricchezza mobile non è transitata automaticamente nell'IRPEF, poiché le agevolazioni fiscali sono di stretta interpretazione e sono collegate allo specifico sistema tributario per il quale sono state previste. L'indennità, pari al 75% del salario, è stata qualificata come reddito di lavoro dipendente sostitutivo della retribuzione non percepita e, pertanto, assoggettabile a IRPEF. È stato confermato il silenzio-rifiuto dell'Amministrazione e il contribuente è stato condannato al pagamento delle spese del grado d'appello, liquidate in 500 euro.

Norme richiamate

  • Art. 6 e art. 24 del R.D.L. n. 1918/1937, convertito dalla legge n. 831/1938

    L'indennità giornaliera è riconosciuta nella misura del 75% del salario effettivamente goduto; le indennità sono esenti dall'imposta di ricchezza mobile.

    La disciplina riconosceva l'indennità ai lavoratori marittimi malati e prevedeva un'esenzione riferita esclusivamente all'imposta di ricchezza mobile, non automaticamente estensibile all'IRPEF.

  • Legge delega n. 825/1971 e D.P.R. n. 597/1973

    Il D.P.R. n. 597/1973 ha abolito, con decorrenza 1 gennaio 1974, l'imposta di ricchezza mobile e istituito il nuovo sistema dell'IRPEF.

    L'abolizione dell'imposta cui era collegata l'esenzione ha fatto venir meno il presupposto dell'agevolazione, senza trasferimento automatico della stessa al nuovo tributo.

  • D.P.R. n. 601/1973, art. 42

    Le esenzioni e agevolazioni tributarie relative a sistemi fiscali cessati sono state abrogate o hanno cessato di avere efficacia, salvo quelle espressamente mantenute.

  • Legge delega n. 246/2005 e D.Lgs. n. 179/2009

    L'inserimento della disciplina dell'assicurazione contro le malattie della gente di mare tra le disposizioni mantenute in vigore non ha fatto rivivere l'esenzione dall'imposta di ricchezza mobile, già abrogata, né l'ha adattata al sistema IRPEF.

  • Art. 48, comma 1, del D.P.R. n. 917/1986 (T.U.I.R.)

    Le somme derivanti dal rapporto di lavoro, anche se corrisposte in sostituzione della retribuzione non percepita o per la perdita di redditi, costituiscono redditi di lavoro dipendente e sono soggette a IRPEF.

  • Art. 53 del D.Lgs. n. 546/1992

    L'appello dell'Agenzia è stato ritenuto ammissibile perché conteneva uno specifico motivo di impugnazione, consistente nella violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 179/2009.

  • Art. 11, comma 2, del D.Lgs. n. 546/1992

    Gli uffici periferici dell'Agenzia delle Entrate hanno legittimazione processuale e possono stare in giudizio tramite il dirigente o un funzionario delegato alla firma, salvo contestazioni concrete sulla sua appartenenza all'ufficio o sull'usurpazione del potere di impugnare.

  • Art. 57 del D.Lgs. n. 546/1992

    Le questioni nuove non possono essere introdotte per la prima volta in appello e, nel caso concreto, sono state dichiarate inammissibili.

Massime di principio

  • Un'esenzione fiscale prevista per un'imposta abrogata non si trasferisce automaticamente a un tributo successivo, anche quando quest'ultimo sostituisce il precedente.
  • Le agevolazioni tributarie sono soggette a interpretazione restrittiva: per applicarle a un nuovo sistema impositivo occorre una norma espressa e specifica.
  • Il mantenimento in vigore di una disciplina sostanziale non implica necessariamente la sopravvivenza delle agevolazioni fiscali originariamente collegate a un'imposta ormai soppressa.
  • Le indennità corrisposte in sostituzione della retribuzione, anche se derivano da malattia o inabilità temporanea e sono erogate da un ente assicurativo, sono normalmente imponibili come redditi di lavoro dipendente, salvo una specifica esenzione vigente.
  • La mancata contestazione concreta dell'appartenenza del firmatario all'ufficio dell'Agenzia delle Entrate consente, di regola, di presumere la validità della sottoscrizione dell'atto processuale.
  • In situazioni analoghe occorre verificare non solo la norma che prevede l'indennità, ma anche l'esistenza di una disposizione fiscale attuale che ne stabilisca espressamente l'esenzione dall'IRPEF.

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