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Cassazione Civile, Ordinanza n. 26359/2021 del 29/09/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (contribuente)

La controversia

La controversia nasce da un avviso di liquidazione e irrogazione sanzioni con cui l'Ufficio recuperava l'imposta di registro per la registrazione di una sentenza del tribunale resa in un giudizio di opposizione allo stato passivo. La sentenza aveva ammesso parzialmente un credito bancario al passivo fallimentare, riconoscendone in parte il rango ipotecario e, per il resto, eliminando la condizione dell'escussione delle fideiussioni. In primo grado la CTP aveva accolto solo in parte il ricorso della società, ritenendo dovuta l'imposta in misura proporzionale solo per alcune enunciazioni e riducendone l'importo in relazione ad altre componenti. La CTR aveva respinto gli appelli. In cassazione la società deduceva, con un primo motivo, la violazione delle norme sulla motivazione dell'avviso e sull'allegazione dell'atto giudiziario, sostenendo che l'Ufficio avrebbe dovuto allegare la sentenza alla cartella/avviso e indicare compiutamente i presupposti della pretesa; con un secondo motivo lamentava motivazione apparente e violazione della disciplina sull'imposta di registro, sostenendo che la sentenza che si limita a mutare il grado del credito o a eliminare una condizione già apposta in sede di ammissione non realizza un autonomo accertamento patrimoniale imponibile in misura proporzionale, dovendosi applicare eventualmente la misura fissa, anche per evitare duplicazioni d'imposta.

La decisione

La Corte ha respinto il primo motivo, affermando che, in tema di imposta di registro su sentenze civili, l'Amministrazione non è tenuta ad allegare materialmente all'avviso la sentenza quando il contribuente ne sia parte e il contenuto della pretesa sia sufficientemente intellegibile; ha invece accolto il secondo motivo, rilevando che la CTR non ha correttamente applicato i principi in materia di tassazione delle sentenze rese sull'opposizione allo stato passivo. La Corte ha distinto l'ipotesi in cui la sentenza si limiti a rimuovere una riserva o condizione già apposta al credito da quella in cui la decisione incida anche sul quantum o sul titolo del credito: nel caso concreto, la decisione di opposizione aveva eliminato la condizione senza incidere su titolo e ammontare, ma la CTR non aveva verificato se il decreto di ammissione fosse già stato tassato in misura proporzionale, elemento decisivo per stabilire se la sentenza dovesse essere tassata in misura fissa o proporzionale. Per questo la sentenza impugnata è stata cassata con rinvio alla CTR Sicilia in diversa composizione, anche per le spese.

Norme richiamate

  • art. 7 L. 212/2000

    l'obbligo motivazionale dell'atto impositivo va commisurato alla funzione di consentire al contribuente una difesa piena e immediata, non a imporre allegazioni superflue di atti già conosciuti o conoscibili.

  • art. 3 L. 241/1990

    richiamato come parametro generale di motivazione degli atti amministrativi, senza discostarsi dalla regola secondo cui non occorre l'allegazione materiale della sentenza tassata se già conosciuta dal contribuente.

  • art. 52, comma 2-bis, d.P.R. 131/1986

    richiamato tra le norme sulla motivazione e sulla liquidazione dell'imposta di registro.

  • art. 54 d.P.R. 131/1986

    l'avviso di liquidazione deve indicare imponibile, aliquota e imposta liquidata; non è necessario allegare la sentenza se il contenuto della pretesa è già conoscibile dal contribuente.

  • art. 20 d.P.R. 131/1986

    richiamato dalla ricorrente nella censura sull'applicazione dell'imposta di registro agli atti giudiziari.

  • art. 8, comma 1, lett. c), Tariffa, parte prima, d.P.R. 131/1986

    gli atti dell'autorità giudiziaria di accertamento di diritti a contenuto patrimoniale scontano l'imposta proporzionale; la sentenza che incide anche su titolo o quantum del credito rientra in tale previsione.

  • art. 8, comma 1, lett. d), Tariffa, parte prima, d.P.R. 131/1986

    la sentenza che si limita a mutare il solo profilo qualitativo del credito, senza incidere su titolo o ammontare, è tassabile in misura fissa.

  • art. 9 Tariffa, parte prima, d.P.R. 131/1986

    evocato nel ragionamento sulla possibile duplicazione/triplicazione dell'imposta se applicato oltre i limiti derivanti dalla natura dell'atto giudiziario.

  • art. 95 L. fall.

    nel testo anteriore alla riforma del 2006, consente l'ammissione con riserva o sotto condizione dei crediti condizionali o non documentati; lo scioglimento della riserva richiede un successivo provvedimento di cognizione.

  • art. 93 L. fall.

    la domanda di ammissione al passivo deve indicare somma, titolo e ragioni di prelazione; la quantità del credito e il suo titolo sono i dati fiscalmente rilevanti.

  • art. 98, comma 2, L. fall.

    la situazione di ammissione con riserva o sotto condizione integra una soccombenza che legittima l'opposizione.

  • art. 111 Cost.

    richiamato quale parametro di motivazione delle decisioni giudiziarie.

  • art. 24 Cost.

    richiamato dalla ricorrente a sostegno del diritto di difesa in relazione alla motivazione e all'allegazione dell'atto tassato.

  • art. 132 c.p.c.

    richiamato come norma sulla motivazione della sentenza; la Corte esclude il vizio di motivazione apparente sul primo motivo ma ravvisa carenza nel secondo profilo deciso dalla CTR.

  • art. 118 disp. att. c.p.c.

    richiamato in tema di sufficienza della motivazione della decisione.

  • art. 380-bis c.p.c.

    norma richiamata per la trattazione camerale e la memoria difensiva.

Massime di principio

  • In tema di imposta di registro sugli atti giudiziari, l'avviso di liquidazione deve contenere gli elementi essenziali della pretesa fiscale, ma non è necessaria l'allegazione materiale della sentenza quando il contribuente sia parte del giudizio e l'atto sia già da lui conosciuto o comunque agevolmente conoscibile.
  • L'obbligo di motivazione dell'atto impositivo non impone formalismi inutili: è sufficiente che il contribuente possa comprendere agevolmente base imponibile, aliquota e imposta liquidata senza dover svolgere attività di ricerca.
  • Nella tassazione delle decisioni rese sull'opposizione allo stato passivo, occorre distinguere tra pronunce che incidono sul solo profilo qualitativo del credito e pronunce che incidono anche su titolo o quantum; solo queste ultime esprimono un autonomo accertamento patrimoniale rilevante ai fini dell'imposta proporzionale.
  • Se il decreto di ammissione del credito al passivo è già stato assoggettato a imposta proporzionale, la successiva sentenza che si limiti a rimuovere la riserva o la condizione non può essere tassata nuovamente nello stesso modo, altrimenti si determinerebbe una duplicazione dell'imposta incompatibile con i principi di capacità contributiva e uguaglianza.
  • In materia fallimentare previgente, l'ammissione con riserva o sotto condizione non esaurisce la tutela del creditore: per ottenere lo scioglimento della riserva è necessaria l'opposizione allo stato passivo, che costituisce il mezzo processuale idoneo a un pieno accertamento in contraddittorio.

Come è indicizzato

MaterieRiscossioneContenzioso tributarioAccertamento del passivoImpugnazioni
RamiTributiFallimentare / Crisi d'impresaProcesso civile
IstitutiOnere della provaBuona fede e correttezzaGiudicato

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