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Sentenza

Sentenza del 25/01/2022 n. 336 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio

Irpef - Riscossione - Temine di prescrizione decennale - Decorrenza - Data di notifica della cartella di pagamento - Atto interruttivo - Rilevanza.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

il giudice ha ritenuto valida l'interruzione del termine prescrizionale decennale operata dalla comunicazione di iscrizione ipotecaria notificata mediante raccomandata A/R. Tale atto interruttivo è stato considerato efficace per tutte le cartelle riferibili agli omessi versamenti di IRPEF e contributo sanitario nazionale, con conseguente sospensione del decorso della prescrizione e mantenimento dell'azione esecutiva dell'Amministrazione.

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

contesto relativo alla prescrizione decennale delle cartelle per omesso versamento IRPEF e contributo sanitario nazionale (imposte dirette). La questione era se il termine decennale, decorrente dalla data di notifica di ciascuna cartella, fosse validamente interrotto da una comunicazione di iscrizione ipotecaria regolarmente notificata a mezzo raccomandata A/R alla contribuente; la notifica si presumeva conosciuta al momento del rilascio dell'avviso di giacenza presso l'ufficio postale.

Norme richiamate

  • d.P.R. 600/1973, art. 26

    disciplina la notifica degli atti fiscali e i relativi presupposti per la decorrenza dei termini; nel contesto è richiamato per stabilire la data da cui decorre la prescrizione e le modalità di notifica.

  • d.P.R. 600/1973, art. 30

    riguarda le modalità di controllo e riscossione delle imposte dirette; raccordato alla questione della conservazione e della notificazione degli atti che incidono sulla prescrizione.

  • d.P.R. 600/1973, art. 60

    si riferisce alle conseguenze delle notifiche e alle presunzioni relative alla conoscenza degli atti notificati, utili per ritenere efficace la comunicazione di iscrizione ipotecaria notificata tramite raccomandata A/R e avviso di giacenza.

  • L. 892/1982

    norma richiamata in relazione alle modalità e agli effetti della iscrizione ipotecaria e degli atti interruttivi della prescrizione nella riscossione coattiva.

Massime di principio

  • Per le imposte dirette (IRPEF e contributo sanitario) la prescrizione è decennale e decorre dalla data di notifica di ciascuna cartella di pagamento.
  • Un atto interruttivo valido (ad es. comunicazione di iscrizione ipotecaria) interrompe il termine decennale e sospende la prescrizione anche per tutte le cartelle collegate, non solo per quella cui l'atto è materialmente riferito.
  • La notificazione a mezzo raccomandata A/R, con rilascio dell'avviso di giacenza all'ufficio postale, si presume conosciuta dal destinatario al momento del rilascio dell'avviso stesso: ciò rende efficace l'interruzione anche se la raccomandata non è stata materialmente ritirata.
  • In una situazione simile va verificata la regolarità formale della notifica (indirizzo, avviso di giacenza, data) perché difetti formali possono consentire al contribuente di azionare rimedi e contestare l'efficacia dell'interruzione.
  • Il contribuente che intende opporsi dovrebbe agire tempestivamente: se ritiene invalida la notifica o l'iscrizione ipotecaria, deve raccogliere prove (ricevute postali, documenti di giacenza, dichiarazioni) e proporre i rimedi processuali entro i termini utili.
  • L'Amministrazione può utilizzare un singolo atto interruttivo ben notificato per bloccare la prescrizione di più atti impositivi correlati; pertanto il contribuente deve controllare la documentazione relativa a tutte le cartelle potenzialmente coinvolte.

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