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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 26645/2026 del 15/07/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (imputato)

La controversia

Il giudice dell'esecuzione aveva revocato la sospensione condizionale della pena già concessa all'interessato, rilevando che lo stesso era stato successivamente condannato con sentenza irrevocabile per un fatto commesso dopo quello oggetto della prima condanna. Il ricorrente ha dedotto violazione degli artt. 168, primo comma, n. 1), e 164, ultimo comma, c.p., nonché motivazione apparente e illogica, sostenendo che il giudice avrebbe dovuto verificare se la seconda pena, sommata alla prima, rientrasse nel limite dei due anni di reclusione previsto per una seconda concessione del beneficio e se, per la nuova condanna, fosse stata a sua volta concessa la sospensione condizionale.

La decisione

La Corte ha ritenuto fondato il primo motivo di ricorso. Ha affermato che la revoca della sospensione condizionale non può essere disposta automaticamente per il solo fatto della seconda condanna irrevocabile nel quinquennio, dovendosi invece verificare in concreto se, per effetto del cumulo tra la pena della prima e quella della seconda condanna, non sia superato il limite di due anni di reclusione e, in tale ipotesi, se ricorrano gli ulteriori presupposti per la permanenza del beneficio. Poiché il Tribunale di Catanzaro non aveva compiuto tale verifica, il provvedimento impugnato è stato annullato con rinvio per nuovo esame al medesimo Tribunale.

Norme richiamate

  • art. 168 c.p.

    prevede la revoca di diritto della sospensione condizionale nei casi contemplati, ma opera salvo il coordinamento con la disciplina dell'art. 164 c.p. quando venga in rilievo una seconda condanna potenzialmente sospendibile.

  • art. 164 c.p.

    consente una seconda concessione della sospensione condizionale se le pene separatamente inflitte e poi cumulate non superano il limite di due anni di reclusione.

  • art. 163 c.p.

    rappresenta il parametro di limite entro il quale va verificato il cumulo delle pene ai fini della sospensione condizionale.

Massime di principio

  • La revoca della sospensione condizionale della pena non può essere disposta in modo meramente automatico per la sola sopravvenienza di una seconda condanna irrevocabile nel quinquennio, quando si ponga il problema della possibile nuova sospensione del trattamento sanzionatorio.
  • In caso di seconda condanna, il giudice dell'esecuzione deve verificare concretamente se, sommando la nuova pena a quella precedente, il totale resti entro il limite legale di due anni di reclusione previsto per la seconda concessione del beneficio.
  • La clausola di riserva contenuta nell'art. 168 c.p. impone di coordinare la regola della revoca con la disciplina dell'art. 164 c.p., impedendo la revoca quando la seconda condanna sia essa stessa suscettibile di sospensione condizionale nei limiti di legge.

Come è indicizzato

MaterieMisure alternative
RamiEsecuzione penale
IstitutiNullità processuale

Testo integrale

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