Sentenza n. 3666/2026 - Roma, Sezione 1
per la dichiarazione di illegittimità del silenzio serbato dalle Amministrazioni intimate in ordine all’istanza del 14 settembre 2025, avente ad oggetto il rilascio del visto per motivi di studio e la fissazione di un appuntamento per la formalizzazione della richiesta del suddetto visto; nonché per l’accertamento dell’obbligo delle Amministrazioni intimate di provvedere in ordine alle menzionate istanze, secondo le rispettive competenze; e per la condanna delle stesse Amministrazioni intimate a provvedere in ordine alle menzionate istanze, secondo le rispettive competenze, entro un termine non superiore a trenta giorni, con richiesta di nomina di un Commissario ad acta ex art. 117, co. 3 c.p.a.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: silenzio serbato sull’istanza di attivazione del procedimento per il rilascio di un visto di ingresso per motivi di studio e per la fissazione dell’appuntamento necessario alla formalizzazione della domanda
Esito
La controversia
Il ricorrente ha proposto ricorso ai sensi dell’art. 117 c.p.a. contro il silenzio del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale e dell’Ambasciata d’Italia ad Islamabad sull’istanza del 14 settembre 2025, chiedendo il rilascio del visto per motivi di studio, la fissazione di un appuntamento per formalizzare la richiesta, l’accertamento dell’obbligo delle amministrazioni di provvedere secondo le rispettive competenze e la condanna a provvedere entro un termine non superiore a trenta giorni, con eventuale nomina di un commissario ad acta.
La decisione
Il TAR ha dichiarato la cessazione della materia del contendere. Nel corso del giudizio, infatti, la sede diplomatica ha fissato l’appuntamento per la presentazione della domanda di visto, calendarizzato per l’11 novembre 2025. Tale attività ha determinato l’attivazione del procedimento e il pieno soddisfacimento della pretesa azionata, ai sensi del combinato disposto degli artt. 34, comma 5, e 117 c.p.a. Le spese di lite sono state compensate, poiché il periodo intercorso tra la richiesta di appuntamento e la notificazione del ricorso non è stato ritenuto particolarmente esteso e l’amministrazione si è attivata in tempi ragionevoli, anche in considerazione dell’elevato numero di istanze analoghe. L’amministrazione è stata comunque condannata a restituire al ricorrente il contributo unificato, ove versato.
Norme richiamate
art. 117 c.p.a.
silenzio serbato dalle amministrazioni intimate; richiesta di nomina di un Commissario ad acta ex art. 117, co. 3 c.p.a.
Disciplina l’azione avverso il silenzio della pubblica amministrazione. L’attivazione del procedimento nel corso del giudizio, con il conseguente soddisfacimento della pretesa, conduce alla cessazione della materia del contendere.
art. 34, comma 5, c.p.a.
integra pieno soddisfacimento della pretesa fatta valere in giudizio, alla stregua del combinato disposto degli articoli 34, comma 5, e 117 c.p.a.
Consente di dichiarare la cessazione della materia del contendere quando, nel corso del giudizio, l’amministrazione adotta un’attività pienamente satisfattiva della pretesa azionata.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all’oscuramento delle generalità della parte ricorrente
È richiamato quale fondamento della tutela della riservatezza mediante oscuramento delle generalità della parte ricorrente.
artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679
a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata
Sono richiamati, unitamente alla normativa nazionale sulla privacy, a sostegno dell’oscuramento delle generalità della parte ricorrente.
Massime di principio
- Nel giudizio avverso il silenzio, la fissazione dell’appuntamento necessario alla presentazione e formalizzazione della domanda può integrare pieno soddisfacimento della pretesa quando l’oggetto dell’azione sia l’attivazione del procedimento amministrativo.
- Se, durante il giudizio promosso ai sensi dell’art. 117 c.p.a., l’amministrazione attiva il procedimento e soddisfa integralmente la pretesa fatta valere, il giudice deve dichiarare la cessazione della materia del contendere ai sensi del combinato disposto degli artt. 34, comma 5, e 117 c.p.a.
- La compensazione delle spese può essere giustificata quando il ritardo dell’amministrazione non sia particolarmente esteso e l’amministrazione abbia comunque provveduto in tempi ragionevoli, anche in presenza di un elevato numero di istanze analoghe.
- Anche in caso di compensazione delle spese, il giudice può porre a carico dell’amministrazione la restituzione del contributo unificato sostenuto dal ricorrente.
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