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Regolamento

Regolamento (UE) 2025/154

Regolamento di esecuzione (UE) 2025/154 della Commissione, del 29 gennaio 2025, relativo all’autorizzazione di un preparato di Saccharomyces cerevisiae DSM 34246 come additivo per mangimi destinati ai cani e ai gatti (titolare dell’autorizzazione: ACEL pharma s.r.l.)

Normativa europea32025R0154

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento autorizza, a livello unionale, un preparato di Saccharomyces cerevisiae DSM 34246 come additivo per mangimi per cani e gatti. L’adozione segue la valutazione favorevole dell’EFSA sulla sicurezza per le specie di destinazione e sull’efficacia come stabilizzatore della flora intestinale, con indicazione di misure di protezione per gli utilizzatori in ragione del potenziale carattere sensibilizzante per pelle e vie respiratorie. Il prodotto è classificato come additivo zootecnico e il regolamento specifica composizione, metodo di analisi, condizioni d’uso e scadenza dell’autorizzazione. L’atto è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.

Autorizzazione del preparato di Saccharomyces cerevisiae DSM 34246 come additivo per mangimi destinati a cani e gatti, nella categoria degli additivi zootecnici e nel gruppo degli stabilizzatori della flora intestinale.

Ambito di applicazione

Si applica agli operatori del settore dei mangimi, al titolare dell’autorizzazione ACEL pharma s.r.l. e, in via generale, all’immissione sul mercato e all’uso del preparato di Saccharomyces cerevisiae DSM 34246 nei mangimi per cani e gatti nell’Unione europea. L’autorizzazione riguarda esclusivamente cani e gatti, con impiego nel mangime completo a un tenore minimo di 5 × 10^9 CFU/kg di mangime completo (umidità al 12%). Sono incluse prescrizioni sull’etichettatura, sulla conservazione, sulla stabilità al trattamento termico e sulla protezione degli utilizzatori; non risultano estensioni ad altre specie, né a mangimi destinati a consumo umano o ad altri impieghi ambientali.

Autorizzazione di Saccharomyces cerevisiae DSM 34246 come additivo per mangimi per cani e gatti

Il regolamento di esecuzione (UE) 2025/154 della Commissione autorizza l’impiego del preparato di Saccharomyces cerevisiae DSM 34246 come additivo per mangimi destinati a cani e gatti. L’intervento si inserisce nel quadro del regolamento (CE) n. 1831/2003 sugli additivi per l’alimentazione animale e recepisce il parere favorevole dell’EFSA, con particolare attenzione alla sicurezza per le specie destinatarie e alla necessità di misure di protezione per gli utilizzatori.

Quadro normativo e presupposti dell’autorizzazione

La Commissione richiama il regolamento (CE) n. 1831/2003, che disciplina l’autorizzazione degli additivi destinati all’alimentazione animale e ne fissa motivi e procedure. La domanda di autorizzazione, presentata ai sensi dell’articolo 7 di tale regolamento, era corredata della documentazione richiesta dall’articolo 7, paragrafo 3. L’additivo è stato chiesto come appartenente alla categoria degli "additivi zootecnici" e al gruppo funzionale degli "stabilizzatori della flora intestinale".

Valutazione EFSA e motivazione dell’atto

Nel parere del 17 aprile 2024, l’Autorità europea per la sicurezza alimentare ha concluso che il preparato è sicuro per cani e gatti alle condizioni d’uso proposte. Ha inoltre ritenuto non necessaria una valutazione di sicurezza per consumatori e ambiente, poiché l’additivo è destinato esclusivamente a mangimi per cani e gatti. Sul piano della sicurezza per gli utilizzatori, l’EFSA ha escluso la natura irritante per pelle e occhi, ma ha qualificato il prodotto come sensibilizzante per la pelle e le vie respiratorie. Quanto all’efficacia, ha ritenuto che il preparato possa funzionare come additivo zootecnico se aggiunto ai mangimi nella misura di 5 × 10^9 CFU/kg di mangime completo. La Commissione ha quindi ritenuto soddisfatte le condizioni dell’articolo 5 del regolamento (CE) n. 1831/2003 e ha adottato l’autorizzazione, prevedendo misure adeguate di protezione per evitare effetti nocivi sulla salute degli utilizzatori.

Ambito di applicazione e classificazione dell’additivo

L’autorizzazione riguarda unicamente il preparato di Saccharomyces cerevisiae DSM 34246, con titolare ACEL pharma s.r.l. L’additivo è classificato nella categoria degli additivi zootecnici e nel gruppo funzionale degli stabilizzatori della flora intestinale. L’uso è limitato ai mangimi per cani e gatti, senza estensione ad altre specie o ad altri impieghi.

Specifiche tecniche, dosaggio e metodi di analisi

L’allegato descrive il preparato come forma solida contenente un minimo di 2 × 10^10 CFU/g, costituito da cellule vitali di Saccharomyces cerevisiae DSM 34246. Per il controllo analitico sono previsti due metodi: il conteggio nell’additivo e nei mangimi composti mediante semina per inclusione o spatolamento superficiale secondo EN 15789, e l’identificazione mediante PCR secondo CEN/TS 15790. Il tenore minimo autorizzato è pari a 5 × 10^9 CFU/kg di mangime completo con umidità al 12%.

Obblighi di etichettatura, conservazione e protezione degli utilizzatori

Le istruzioni per l’uso dell’additivo e delle premiscele devono riportare le condizioni di conservazione e la stabilità al trattamento termico. Inoltre, gli operatori del settore dei mangimi devono adottare procedure operative e misure organizzative per prevenire i rischi cui possono essere esposti gli utilizzatori. Se tali rischi non possono essere eliminati con misure organizzative, l’additivo e le premiscele devono essere maneggiati con dispositivi di protezione individuale per le vie respiratorie e per la pelle.

Durata dell’autorizzazione ed efficacia temporale

Il periodo di autorizzazione termina il 19 febbraio 2035. Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri, secondo la formula tipica dei regolamenti UE.

Disposizioni principali

Autorizzazione dell’additivo

L’allegato autorizza il preparato di Saccharomyces cerevisiae DSM 34246, titolare dell’autorizzazione ACEL pharma s.r.l., come additivo per mangimi, nella categoria "additivi zootecnici" e nel gruppo funzionale "stabilizzatori della flora intestinale". L’autorizzazione è concessa alle condizioni indicate nell’allegato, ai sensi dell’articolo 1.

Specie destinatarie e dose d’impiego

L’additivo è autorizzato esclusivamente per cani e gatti. Il tenore minimo indicato è pari a 5 × 10^9 CFU/kg di mangime completo con un tasso di umidità del 12%; non è indicato un tenore massimo.

Composizione e caratteristiche del preparato

Il preparato è descritto come Saccharomyces cerevisiae DSM 34246 in forma solida, contenente un minimo di 2 × 10^10 CFU/g. La sostanza attiva è costituita da cellule vitali di Saccharomyces cerevisiae DSM 34246.

Metodi di analisi

Il conteggio nell’additivo per mangimi e nei mangimi composti deve essere effettuato mediante metodo di semina per inclusione o per spatolamento superficiale (EN 15789). L’identificazione avviene tramite PCR (CEN/TS 15790).

Condizioni di etichettatura e uso

Nelle istruzioni per l’uso dell’additivo e delle premiscele devono essere indicate le condizioni di conservazione e la stabilità al trattamento termico. Gli operatori del settore dei mangimi devono adottare procedure operative e misure organizzative per prevenire i rischi per gli utilizzatori; se tali rischi non possono essere eliminati, l’additivo e le premiscele devono essere utilizzati con dispositivi di protezione individuale per vie respiratorie e pelle.

Valutazione scientifica e sicurezza

L’EFSA, nel parere del 17 aprile 2024, ha ritenuto il preparato sicuro per cani e gatti alle condizioni proposte, non ha ritenuto necessaria una valutazione per consumatori e ambiente, ha concluso che il preparato non è irritante per pelle e occhi ma va considerato sensibilizzante per pelle e vie respiratorie, e ha ritenuto possibile l’efficacia a 5 × 10^9 CFU/kg di mangime completo.

Durata dell’autorizzazione

L’autorizzazione ha termine il 19 febbraio 2035.

Entrata in vigore e applicabilità

Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Come è indicizzato

Materiealimentazione animaleadditivi per mangimisicurezza alimentaresalute e sicurezza sul lavoroetichettatura dei mangimi

Testo integrale

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