Cassazione Civile, Sentenza n. 15506/2020 del 21/07/2020
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (società di riscossione)
La controversia
La controversia riguardava la richiesta di rimborso delle addizionali provinciali all’accisa sull’energia elettrica utilizzata dalla società contribuente nel proprio stabilimento nel periodo giugno 2010-dicembre 2011. La società consumatrice aveva presentato l’istanza ai sensi dell’art. 14 TUA, contestando il diniego di rimborso. La Commissione tributaria di primo grado di Trento aveva accolto il ricorso; la Commissione tributaria di secondo grado di Trento, con sentenza n. 97/02/17 depositata il 27 settembre 2017, aveva respinto l’appello della società di riscossione, salvo compensare le spese, ritenendo il consumatore legittimato a chiedere il rimborso e l’addizionale incompatibile con la direttiva 2008/118/CE. La società di riscossione ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi: 1) difetto di giurisdizione del giudice tributario e carenza di interesse attuale della contribuente, perché non aveva versato direttamente l’addizionale all’Erario; 2) difetto di legittimazione attiva del consumatore finale a domandare direttamente all’Amministrazione finanziaria il rimborso delle addizionali; 3) insussistenza del contrasto dell’addizionale con il diritto dell’Unione e contestazione dell’efficacia diretta della direttiva. La controricorrente ha inoltre sostenuto che, poiché non avrebbe potuto invocare nei rapporti con il fornitore la disapplicazione della norma interna incompatibile con la direttiva, avrebbe dovuto esserle riconosciuta un’azione diretta contro l’Amministrazione finanziaria.
La decisione
La Corte ha accolto l’eccezione di inammissibilità della notificazione del ricorso nei confronti dell’Agenzia delle dogane, non essendo questa parte del giudizio di merito né destinataria della domanda. Il primo motivo è stato dichiarato inammissibile: la decisione di merito della Commissione tributaria di primo grado aveva implicitamente affermato la giurisdizione tributaria e, non essendo stata impugnata su tale punto, si era formato il giudicato implicito; la censura relativa all’interesse era inoltre impropriamente prospettata come questione di giurisdizione. Il secondo motivo è stato accolto. La Corte ha stabilito che, nei rapporti con l’Amministrazione finanziaria, il soggetto passivo dell’accisa e delle relative addizionali è il fornitore di energia, mentre l’addebito al consumatore opera sul distinto piano civilistico della rivalsa; il consumatore non è quindi legittimato, di regola, a chiedere direttamente all’Erario il rimborso. Può agire con azione civilistica di ripetizione dell’indebito contro il fornitore e può rivolgersi eccezionalmente direttamente all’Amministrazione solo se l’azione contro il fornitore sia impossibile o eccessivamente difficile in relazione alla situazione di quest’ultimo. La contribuente non aveva allegato né provato circostanze idonee a fondare tale legittimazione straordinaria. La tesi relativa all’efficacia della direttiva nei rapporti tra privati non ha quindi condotto al riconoscimento dell’azione diretta. Il terzo motivo, relativo alla compatibilità dell’addizionale con il diritto dell’Unione e all’efficacia della direttiva, è rimasto assorbito. La Corte ha cassato senza rinvio la sentenza impugnata e, non essendovi ulteriori questioni di fatto da esaminare, ha deciso nel merito rigettando l’originario ricorso della contribuente. Le spese dell’intero giudizio sono state compensate per la sostanziale novità della questione.
Norme richiamate
art. 14 D.Lgs. 504/1995
La disposizione (più sopra riprodotta) prevede, infatti, che una volta esercitata vittoriosamente da parte del consumatore finale l’azione di rimborso nei confronti del fornitore, è quest’ultimo che ha novanta giorni dal passaggio in giudicato della sentenza per far valere il diritto al rimborso nei confronti dell’Amministrazione finanziaria, attribuendo, quindi, espressamente l’azione di rimborso al fornitore che abbia traslato l’imposta sul consumatore all’esito dell’azione da questi vittoriosamente esercitata nei suoi confronti.
La disciplina riconosce al fornitore, quale soggetto obbligato verso l’Amministrazione, il diritto di chiedere il rimborso; se il consumatore ha ottenuto dal fornitore la restituzione dell’indebito, il fornitore può chiedere il rimborso entro novanta giorni dal passaggio in giudicato della relativa sentenza.
art. 53, comma 1, lett. a), D.Lgs. 504/1995
Gli obbligati al pagamento dell’accisa sull’energia elettrica sono, tra gli altri, “i soggetti che procedono alla fatturazione dell’energia elettrica ai consumatori finali, di seguito indicati come venditori” (art. 53, comma 1, lett. a), mentre “i crediti vantati dai soggetti passivi dell’accisa verso i cessionari dei prodotti per i quali i soggetti stessi hanno assolto tale tributo possono essere addebitati a titolo di rivalsa” (art. 16, comma 3); all’art. 56 si precisa, altresì, che le società fornitrici “hanno diritto di rivalsa sui consumatori finali” (art. 56).
Il fornitore che fattura l’energia è soggetto obbligato al pagamento dell’accisa; può trasferirne economicamente l’onere sul consumatore mediante rivalsa, senza che ciò renda il consumatore parte del rapporto tributario con l’Amministrazione.
art. 6, comma 3, D.L. 511/1988
In buona sostanza, l’imposta è dovuta dai soggetti che forniscono direttamente il prodotto ai consumatori, di guisa che soggetto passivo dell’imposta è il fornitore del prodotto; quanto al consumatore, l’onere corrispondente all’imposta è su di lui traslato in virtù e nell’ambito di un fenomeno meramente economico. Ne deriva che il rapporto tributario inerente al pagamento dell’imposta si svolge soltanto tra l’Amministrazione finanziaria ed i soggetti che forniscono direttamente i prodotti, essendo ad esso estraneo l’utente consumatore.
Le addizionali provinciali sull’energia elettrica sono dovute dal fornitore, secondo le modalità dell’accisa; il trasferimento del relativo costo al consumatore è un fenomeno economico che non lo rende soggetto del rapporto tributario.
art. 29, comma 2, L. 428/1990
Per il rimborso dei tributi rilevanti per l’ordinamento comunitario dispone della L. n. 428 del 1990, art. 29, comma 2, il quale stabilisce che: “I diritti doganali all’importazione, le imposte di fabbricazione, le imposte di consumo, il sovrapprezzo dello zucchero e i diritti erariali riscossi in applicazione di disposizioni nazionali incompatibili con norme comunitarie sono rimborsati a meno che il relativo onere non sia stato trasferito su altri soggetti, circostanza che non può essere assunta dagli uffici tributari a mezzo di presunzioni”.
La disposizione disciplina il rimborso dei tributi riscossi in base a norme nazionali incompatibili con il diritto dell’Unione e considera il trasferimento dell’onere; secondo la decisione, la legittimazione alla domanda di rimborso spetta al fornitore, soggetto passivo del tributo.
art. 2697 c.c.
In questo contesto, Tessilquattro s.p.a. non ha allegato, nè tantomeno provato che il proprio fornitore, soggetto passivo legittimato a richiedere il rimborso, non abbia avuto la possibilità di chiedere il rimborso e nemmeno che non abbia proposto la relativa domanda e, quindi, non ha provato, come suo onere specifico, i presupposti della propria legittimazione straordinaria (cfr. Cass. S.U. n. 2951 del 16/02/2016; Cass. n. 16904 del 27/06/2018).
Il consumatore che invochi eccezionalmente la legittimazione ad agire direttamente contro l’Amministrazione deve allegare e provare i fatti che rendono impossibile o eccessivamente difficile ottenere il rimborso dal fornitore.
Massime di principio
- Nel rapporto tributario relativo alle accise sull’energia elettrica e alle relative addizionali, il soggetto passivo obbligato verso l’Amministrazione è il fornitore; la rivalsa sul consumatore attiene a un distinto rapporto civilistico e non attribuisce, di regola, al consumatore la legittimazione a chiedere direttamente all’Erario la restituzione del tributo.
- Il consumatore finale al quale siano state addebitate accise o addizionali indebitamente versate può domandarne la restituzione al fornitore mediante l’ordinaria azione civilistica di ripetizione dell’indebito; il fornitore che abbia restituito le somme può chiedere il rimborso all’Amministrazione nei termini previsti dalla disciplina applicabile.
- In via eccezionale, il consumatore può chiedere il rimborso direttamente all’Amministrazione finanziaria se l’azione contro il fornitore risulta impossibile o eccessivamente difficile in considerazione della situazione di quest’ultimo. La legittimazione straordinaria presuppone l’allegazione e la prova delle circostanze di fatto che giustificano tale eccezione; non basta che l’indebito derivi dal contrasto della norma nazionale con una direttiva.
- La decisione di merito che presuppone l’affermazione della giurisdizione, se non impugnata sul punto, determina la formazione del giudicato implicito sulla giurisdizione.
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