Sentenza n. 223/2026 - Bari, Sezione 2
per l'annullamento a) della Determinazione dell’Amministratore Unico n. AU-25-074 del 17.3.2025, comunicata con nota pec prot. n. U-CO25-00173 del 19.3.2025, con la quale è stata disposta l’aggiudicazione del Lotto 2 - Legno (CIG B2BC687CE1) della procedura aperta telematica gara n. id 920/2024 ex art. 71 del d.lgs. 36/2023 per l’affidamento servizi di trattamento/invio a recupero e/o smaltimento di rifiuti urbani prodotti dai Comuni di Bitonto, Corato, Terlizzi, Ruvo di Puglia e raccolti dalla SANB SPA, in favore della Decom s.r.l.; b) in parte qua e nei limi dell’interesse della ricorrente, del verbale di gara del 18.10.2024 relativo al Lotto 2 - Legno (CIG B2BC687CE1); c) in parte qua e nei limi dell’interesse della ricorrente, del verbale di gara n. 1 del 18.11.2024 relativo al Lotto 2 - Legno (CIG B2BC687CE1); d) in parte qua e nei limi dell’interesse della ricorrente, del verbale di gara n. 6 del 15.1.2025 relativo al Lotto 2 - Legno (CIG B2BC687CE1); e) in parte qua e nei limi dell’interesse della ricorrente, del verbale di gara n. 7 del 23.1.2025 relativo al Lotto 2 - Legno (CIG B2BC687CE1); f) del Bando relativo al Lotto 2 - Legno (CIG B2BC687CE1), del Disciplinare relativo al Lotto 2 - Legno (CIG B2BC687CE1) e del Capitolato Speciale di Appalto relativo al Lotto 2 - Legno (CIG B2BC687CE1), qualora interpretati in maniera difforme da quanto rappresentato nel presente ricorso; g) di tutti gli atti connessi presupposti e conseguenti, ancorché non conosciuti.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: aggiudicazione del Lotto 2 - Legno di una procedura aperta telematica per servizi di trattamento, recupero e smaltimento di rifiuti urbani, nonché verbali di gara e lex specialis
Esito
Favorevole al ricorrente (impresa concorrente)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente, seconda classificata, ha impugnato l'aggiudicazione del lotto disposta in favore dell'aggiudicataria, deducendo principalmente la violazione dell'art. 100 del d.lgs. 36/2023, dell'art. 212 del d.lgs. 152/2006 e degli artt. 8 e 9 del d.m. 120/2014, nonché eccesso di potere per difetto di istruttoria, omesso apprezzamento dei presupposti, violazione della par condicio e dei principi di buona amministrazione. Secondo la ricorrente, il disciplinare, nel richiedere l'iscrizione all'Albo nazionale dei gestori ambientali nella categoria 1 per le imprese incaricate del trasporto, doveva essere eterointegrato con la previsione della classe di iscrizione corrispondente alla popolazione complessivamente servita. Poiché i Comuni interessati avevano una popolazione complessiva superiore a 150.000 abitanti, era necessaria l'iscrizione alla categoria 1, classe B, mentre l'aggiudicataria possedeva soltanto la classe C, relativa a popolazioni inferiori a 100.000 abitanti e pari o superiori a 50.000. La stazione appaltante ha sostenuto che il servizio riguardasse esclusivamente il prelievo dai centri comunali di raccolta e il trasporto agli impianti, senza contatto diretto con l'utenza, e che fosse pertanto sufficiente l'iscrizione alla categoria 1 senza specificazione della classe. È stato inoltre richiamato un chiarimento dell'Albo dei gestori ambientali relativo alla sottocategoria D5.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso in relazione al primo motivo e ha assorbito l'ulteriore censura. Ha ritenuto che la popolazione complessivamente servita costituisca un parametro imprescindibile per verificare l'idoneità professionale degli operatori nelle gare relative a servizi di igiene ambientale. La necessità della classe di iscrizione non dipende dal contatto diretto con gli utenti, ma dalla quantità di rifiuti da prelevare e trasportare, correlata alla popolazione dei Comuni interessati e al numero delle operazioni previste. La classe B segnala il possesso di mezzi e organizzazione adeguati all'esecuzione del servizio. La lex specialis doveva quindi essere eterointegrata dagli artt. 212 del d.lgs. 152/2006 e 8 e 9 del d.m. 120/2014, con conseguente necessità dell'iscrizione alla categoria 1, classe B. L'aggiudicataria, iscritta alla classe C, non possedeva il requisito richiesto. Il successivo chiarimento dell'Albo, sollecitato dalla stazione appaltante, non poteva ampliare in corso di gara la platea dei concorrenti né modificare i requisiti soggettivi, perché ciò avrebbe violato la par condicio. Il TAR ha quindi annullato l'aggiudicazione e condannato la stazione appaltante e l'aggiudicataria, in solido e in parti uguali, al pagamento di 4.000 euro di spese processuali, oltre contributo unificato e accessori.
Norme richiamate
art. 100 d.lgs. 36/2023
I requisiti di idoneità professionale e di partecipazione devono essere pertinenti e proporzionati all'oggetto dell'appalto; nel caso concreto, la verifica doveva includere la classe di iscrizione all'Albo coerente con la popolazione servita.
art. 212 d.lgs. 152/2006
L'iscrizione all'Albo è requisito per lo svolgimento delle attività di raccolta e trasporto di rifiuti, di bonifica dei siti, di bonifica dei beni contenenti amianto, di commercio ed intermediazione dei rifiuti senza detenzione dei rifiuti stessi
L'iscrizione all'Albo nazionale dei gestori ambientali costituisce requisito per lo svolgimento delle attività di raccolta e trasporto dei rifiuti.
art. 8 d.m. 120/2014
L'iscrizione all'Albo è richiesta per le seguenti categorie di attività: a) categoria 1: raccolta e trasporto di rifiuti urbani
La raccolta e il trasporto di rifiuti urbani rientrano nella categoria 1 dell'Albo dei gestori ambientali.
art. 9 d.m. 120/2014
La categoria 1 [...] è suddivisa nelle seguenti classi, a seconda che la popolazione complessivamente servita sia: [...] b) inferiore a 500.000 abitanti e superiore o uguale a 100.000 abitanti; c) inferiore a 100.000 abitanti e superiore o uguale a 50.000 abitanti
La categoria 1 è articolata per classi in base alla popolazione complessivamente servita; per un servizio rivolto a Comuni con popolazione complessiva superiore a 150.000 abitanti è necessaria la classe B, non essendo sufficiente la classe C.
art. 71 d.lgs. 36/2023
Costituisce la base normativa della procedura aperta telematica oggetto della controversia.
Massime di principio
- Nelle gare per l'affidamento di servizi di raccolta, trasporto e avvio a recupero o smaltimento di rifiuti urbani, la popolazione complessivamente servita costituisce un parametro imprescindibile per determinare l'idoneità professionale dell'operatore economico.
- Quando la lex specialis richiede l'iscrizione alla categoria 1 dell'Albo nazionale dei gestori ambientali senza indicare la classe, essa deve essere eterointegrata con gli artt. 8 e 9 del d.m. 120/2014, sicché deve essere posseduta la classe corrispondente alla popolazione complessivamente servita.
- La necessità della classe di iscrizione alla categoria 1 non dipende dall'esistenza di un contatto diretto tra l'operatore e gli utenti del servizio, ma dalla quantità di rifiuti da prelevare e trasportare e dall'organizzazione necessaria per assicurare l'esecuzione del servizio.
- Un chiarimento dell'ente gestore di un albo, reso su richiesta della stazione appaltante durante la procedura, non può modificare o ampliare i requisiti soggettivi di partecipazione stabiliti dall'ordinamento e dalla lex specialis, poiché ciò viola la par condicio tra concorrenti.
- L'iscrizione alla categoria 1, classe C, dell'Albo nazionale dei gestori ambientali non è sufficiente per partecipare a una gara relativa a servizi rivolti a una popolazione complessiva superiore a 100.000 abitanti, per la quale è richiesta la classe B.
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