Cassazione Penale, Ordinanza n. 09492/2026 del 11/03/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili entrambi i ricorsi, condannando ciascun ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. La declaratoria di inammissibilità è stata fondata sull'aspecificità e sulla manifesta infondatezza del primo motivo, nonché sulla genericità del secondo motivo.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Due imputati hanno proposto distinti ricorsi, dal contenuto sovrapponibile, avverso la sentenza della Corte d'appello che li aveva ritenuti responsabili in relazione a un episodio qualificato come tentato riciclaggio di un'autovettura. Con il primo motivo hanno sostenuto che il fatto avrebbe dovuto essere riqualificato in ricettazione, deducendo che la condotta non integrasse il tentativo di riciclaggio; hanno inoltre censurato il diniego delle circostanze attenuanti generiche. Con il secondo motivo hanno dedotto un vizio di motivazione sulla responsabilità. La Suprema Corte ha ritenuto il primo motivo aspecifico e comunque manifestamente infondato, perché la motivazione di merito aveva correttamente valorizzato lo smontaggio del veicolo e la sostituzione delle targhe con altre contraffatte come atti univocamente idonei a ostacolarne l'identificazione, interrotti solo dall'intervento dei Carabinieri; ha inoltre ritenuto infondata la censura sulle attenuanti generiche, richiamando la gravità del fatto e l'assenza di elementi positivamente valutabili. Il secondo motivo è stato dichiarato generico, in quanto privo di specificità impugnatoria.
Norme richiamate
artt. 56, 648-bis c.p.
Lo smontaggio dell'autovettura e la sostituzione delle targhe con altre contraffatte sono stati considerati atti univocamente idonei a ostacolare l'identificazione del bene, integrando il tentativo di riciclaggio, interrotto solo dall'intervento delle forze dell'ordine.
art. 648 c.p.
La richiesta di riqualificazione del fatto in ricettazione è stata respinta perché incompatibile con la concreta modalità della condotta ritenuta dal giudice di merito.
art. 62-bis c.p.
circostanze ex art. 62-bis cod. pen.
Il diniego delle attenuanti generiche è stato ritenuto adeguatamente motivato in ragione della gravità del fatto, delle modalità della condotta e dell'assenza di elementi positivamente valutabili.
Massime di principio
- In sede di legittimità non è ammissibile un motivo che, sotto la veste del vizio di qualificazione giuridica o di motivazione, miri in realtà a ottenere una rivalutazione del fatto già compiuta in modo congruo e non illogico dal giudice di merito.
- Nel tentato riciclaggio, possono integrare atti univocamente idonei alla realizzazione del reato le condotte dirette a ostacolare l'identificazione del bene, come lo smontaggio del veicolo e la sostituzione delle targhe con targhe contraffatte, quando l'azione sia stata interrotta dall'intervento degli operanti.
- Il diniego delle attenuanti generiche è legittimo quando il giudice valorizzi la gravità del fatto e le modalità della condotta e constati l'assenza di elementi favorevoli specificamente apprezzabili.
- Il motivo di ricorso è inammissibile quando sia generico o aspecifico, ossia non confronti in modo puntuale le rationes decidendi della sentenza impugnata.
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