Sentenza del 29/05/2017 n. 3796 - Comm. Trib. Prov. Milano
Pubblicità - Insegne di esercizio - Superficie inferiore a 5 mq - Esenzione.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLe insegne di esercizio e il cassonetto con scritta, se complessivamente inferiori a 5 metri quadrati, sono esenti dall'imposta sulla pubblicità. L'esenzione è coerente con la risoluzione del Ministero dell'economia e delle finanze del 24 aprile 2009, n. 2/DF, secondo cui l'esposizione di logo, marchio e scritte generiche, quando serve a identificare l'esercizio, rientra nella nozione di insegna di esercizio e non integra pubblicità ordinaria.
Esito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La controversia riguarda l'assoggettamento all'imposta comunale sulla pubblicità di insegne di esercizio e di un cassonetto recante una scritta, aventi una superficie complessiva inferiore a 5 metri quadrati. È stato ritenuto che tali elementi costituiscano insegne di esercizio e non pubblicità ordinaria, anche quando riportano un logo, un marchio o scritte generiche riferibili all'attività.
Norme richiamate
Risoluzione del Ministero dell'economia e delle finanze 24 aprile 2009, n. 2/DF
L'esposizione del logo e/o del marchio con l'estensione alle scritte, per la loro genericità, non possono essere pubblicità ordinaria, come tali esenti, trattandosi di insegne di esercizio.
La presenza di logo, marchio o scritte generiche non trasforma automaticamente un'insegna di esercizio in un messaggio pubblicitario imponibile. Quando il manufatto identifica semplicemente il luogo o l'attività esercitata e la superficie è inferiore a 5 metri quadrati, opera l'esenzione.
Massime di principio
- Per stabilire se un'insegna è imponibile occorre verificare sia la sua funzione concreta, cioè identificare l'esercizio oppure promuovere prodotti e servizi, sia la superficie complessiva esposta.
- Le insegne destinate principalmente a identificare la sede o l'attività possono beneficiare dell'esenzione se hanno una superficie inferiore a 5 metri quadrati.
- La mera presenza di un marchio, di un logo o di una scritta generica non è sufficiente, da sola, a qualificare il manufatto come pubblicità ordinaria.
- Se invece il contenuto contiene messaggi promozionali specifici, offerte, slogan o indicazioni dirette a incentivare l'acquisto, l'amministrazione può qualificarlo come pubblicità e assoggettarlo all'imposta secondo la disciplina applicabile.
- In caso di più elementi riferibili alla stessa attività, occorre verificare la superficie complessiva e non soltanto quella dei singoli componenti.
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