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Sentenza

Sentenza del 07/08/2019 n. 21072 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il Comune ha impugnato la sentenza della CTR Toscana che aveva riconosciuto alla contribuente l'agevolazione ICI prevista per l'abitazione principale relativamente all'anno 2009. Ha dedotto, in particolare, violazione e falsa applicazione dell'art. 2697 c.c. e dell'art. 8, comma 2, del D.Lgs. n. 504/1992, nonché ulteriori violazioni della disciplina sull'abitazione principale e omesso esame di fatti decisivi. Il motivo ritenuto fondato dalla Corte riguardava l'erronea concessione di una seconda agevolazione nello stesso nucleo familiare: il coniuge della contribuente già usufruiva del beneficio ICI per un diverso immobile e i coniugi non risultavano legalmente separati.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il ricorso del Comune, ritenendo che, per i coniugi non legalmente separati, l'agevolazione per l'abitazione principale possa spettare una sola volta per nucleo familiare. Ha quindi cassato la sentenza della CTR e, non essendo necessari ulteriori accertamenti, ha deciso direttamente nel merito rigettando il ricorso originario della contribuente contro l'avviso di accertamento. Le spese del giudizio di merito sono state compensate, mentre la contribuente è stata condannata alle spese del giudizio di cassazione, liquidate in 400 euro oltre rimborso forfettario e accessori di legge.

Norme richiamate

  • D.Lgs. n. 504/1992, art. 8, comma 2

    "Per abitazione principale" deve intendersi l'immobile nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente

    L'agevolazione ICI per l'abitazione principale richiede che l'immobile costituisca la dimora abituale e la residenza anagrafica del possessore e del suo nucleo familiare. Per i coniugi non legalmente separati, il beneficio non può essere duplicato su due immobili diversi.

  • Art. 2697 c.c.

    Disciplina l'onere della prova. La decisione richiama la norma in relazione alla dimostrazione dei presupposti necessari per ottenere l'agevolazione fiscale.

  • Art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5

    Individua i motivi di ricorso per cassazione relativi alla violazione o falsa applicazione di norme di diritto e all'omesso esame di un fatto decisivo discusso tra le parti.

  • Artt. 143 e 144 c.c.

    Sono richiamati nel ricorso in relazione ai doveri e alla posizione dei coniugi, ma la decisione si fonda principalmente sull'interpretazione della disciplina ICI relativa all'unità del nucleo familiare.

  • Art. 378 c.p.c.

    Regola il deposito delle memorie illustrative in Cassazione; il Comune ha depositato una memoria.

  • Cass. civ., sentenza n. 14389 del 15 giugno 2010

    È richiamata quale precedente secondo cui l'abitazione principale deve essere la dimora abituale e la residenza del possessore e del suo nucleo familiare, non essendo sufficiente il requisito riferito al solo contribuente.

Massime di principio

  • Nel regime ICI applicabile al caso, l'agevolazione per l'abitazione principale è un beneficio eccezionale e, per un nucleo familiare composto da coniugi non legalmente separati, può essere riconosciuta per un solo immobile.
  • La mera residenza o dimora abituale del singolo coniuge in un immobile diverso da quello già agevolato per il nucleo familiare non consente, di regola, di ottenere una seconda agevolazione.
  • Quando un componente del nucleo familiare beneficia già dell'agevolazione per un immobile e non vi è separazione legale, l'utilizzo di un diverso immobile come seconda abitazione principale può essere considerato strumentale e non idoneo a fondare il beneficio.
  • Le circostanze non contestate nel giudizio possono essere considerate ammesse e risultare decisive per la decisione.
  • In presenza di fatti già accertati e sufficienti a definire la controversia, la Cassazione può cassare la sentenza impugnata e decidere direttamente nel merito, senza rinvio.

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