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Sentenza

Sentenza del 31/03/2015 n. 6521 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale l’amministrazione

La controversia

L'Agenzia delle Entrate ha impugnato la sentenza della CTR Piemonte deducendo, in via principale, la nullità dell'intero giudizio ai sensi dell'art. 2495 c.c., degli artt. 75 e 83 c.p.c. e degli artt. 10, 11 e 12 del D.Lgs. n. 546/1992. La società aveva infatti proposto il ricorso tributario il 27 febbraio 2006, dopo essere stata cancellata dal registro delle imprese il 31 dicembre 2005 e quindi dopo la propria estinzione. L'Agenzia ha sostenuto che il ricorso originario fosse inammissibile perché proposto da un soggetto ormai privo di capacità processuale e sottoscritto sulla base di una procura nulla. In via subordinata, il secondo motivo riguardava la legittimità della metodologia contabile del consorzio, che secondo l'Agenzia avrebbe occultamente ribaltato costi e utili sulle consorziate mediante compensazione, in violazione della disciplina civilistica, fiscale e IVA.

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto il primo motivo, ritenendo che la società fosse già estinta al momento della proposizione del ricorso di primo grado e, pertanto, priva della capacità di stare in giudizio. L'inammissibilità del ricorso era rilevabile d'ufficio e non poteva essere sanata dalla successiva costituzione dei soci, poiché questi non si erano costituiti nel giudizio di primo grado. Il secondo motivo è stato dichiarato assorbito, senza esaminare nel merito la correttezza della gestione contabile e fiscale del consorzio. La sentenza impugnata è stata cassata senza rinvio ai sensi dell'art. 382, comma 3, c.p.c., perché la causa non poteva essere proposta. Le spese di tutti i gradi sono state integralmente compensate, in considerazione del fatto che il ricorso era stato promosso prima dei successivi chiarimenti delle Sezioni Unite.

Norme richiamate

  • Art. 2495 c.c.

    A seguito della cancellazione dal registro delle imprese la società si estingue.

    La cancellazione della società dal registro delle imprese determina l'estinzione dell'ente e la perdita della capacità processuale; la società non può più proporre azioni né essere convenuta in giudizio.

  • Artt. 75 e 83 c.p.c.

    Le norme disciplinano la capacità di stare in giudizio e la procura alle liti. Una procura conferita da una società già estinta non è idonea a fondare validamente la rappresentanza processuale.

  • Artt. 10, 11 e 12 del D.Lgs. n. 546/1992

    Le disposizioni regolano la capacità processuale, la rappresentanza e la difesa nel processo tributario. La società estinta non può validamente proporre un ricorso tributario.

  • Art. 382, comma 3, c.p.c.

    Consente alla Corte di Cassazione di cassare senza rinvio quando la causa non poteva essere proposta. È stato applicato perché il giudizio era stato instaurato da una società già estinta.

  • Sezioni Unite, sentenze n. 4060/2010, n. 4061/2010, n. 4062/2010 e n. 6070/2013

    Hanno chiarito che la cancellazione della società dal registro delle imprese ne determina l'estinzione, con perdita della capacità di stare in giudizio e successione dei soci nei rapporti residui.

  • Sezioni Unite, sentenza n. 15295/2014

    Ha precisato che, pur esistendo in generale il principio di ultrattività del mandato in caso di morte o incapacità della parte, tale principio non consente di ritenere ammissibile un ricorso originariamente proposto da una società già cancellata ed estinta.

  • Artt. 2602 e 1241 c.c.

    Erano richiamati nel secondo motivo con riferimento alla struttura consortile e alla compensazione, ma la relativa questione non è stata esaminata perché assorbita dall'accoglimento del motivo processuale.

  • Art. 37-bis del D.P.R. n. 600/1973

    Era richiamato dall'Agenzia in relazione al possibile abuso del diritto e alla contestata modalità di ribaltamento dei costi, ma non è stato applicato nel merito.

  • Art. 92 del D.P.R. n. 917/1986 e art. 4, commi 2 e 4, del D.P.R. n. 633/1972

    Erano invocati per contestare la qualificazione e il trattamento fiscale delle operazioni consortili, ma la Corte non ha deciso tali questioni sostanziali.

Massime di principio

  • Una società cancellata dal registro delle imprese è estinta e, dopo la cancellazione, non può validamente iniziare un nuovo giudizio né proporre un ricorso tributario.
  • La legittimazione e la capacità processuale devono sussistere già al momento della proposizione della domanda; la successiva costituzione dei soci non sana automaticamente un giudizio iniziato dalla società ormai estinta.
  • L'inammissibilità derivante dall'inesistenza o dall'incapacità processuale della parte può essere rilevata d'ufficio anche nei gradi successivi e può comportare la cassazione senza rinvio della sentenza.
  • Quando una causa viene definita per una preclusione processuale, le questioni di merito, anche fiscali e contabili, restano normalmente assorbite e non vengono esaminate.
  • Prima di proporre un ricorso o un'impugnazione occorre verificare lo stato giuridico attuale della società nel registro delle imprese e individuare correttamente i soggetti subentrati nei rapporti della società estinta.
  • La cancellazione della società non elimina necessariamente i rapporti sostanziali residui, che possono proseguire nei confronti dei soci o di altri successori, ma il processo deve essere instaurato o riassunto nei confronti dei soggetti processualmente legittimati.

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