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Sentenza

Sentenza n. 2576/2026 - Napoli, Sezione 9

per l'annullamento del provvedimento in data 14 novembre 2022, depositato il 05/12/2022 e comunicato a mezzo pec il 07/12/2022, con cui il Comitato di Seconda istanza per la Formazione dell'Albo dei Consulenti Tecnici, costituito presso la Corte d'Appello di Napoli ha rigettato il reclamo proc. n-OMISSIS-, proposto, ex art. 20 disp. att. c.p.c. dal ricorrente Dott. -OMISSIS-, con il patrocino dell'Avv. -OMISSIS-, avverso il deliberato, in data 11/04/2022, con cui il Comitato per la tenuta dell'Albo dei Consulenti Tecnici, costituito presso il Tribunale di S. Maria C.V., aveva disposto la cancellazione del medesimo ricorrente dall'Albo dei CTU, in quanto “risulta giudicato nel p.p. n.-OMISSIS-, concluso con sentenza n-OMISSIS- di improcedibilità per prescrizione per numerosi gravi fatti relativi a false perizie (…) il professionista non ha dimostrato nel processo la sua estraneità ai fatti e di conseguenza, attesa anche la tipologia di reato per i quali vi è stato giudizio, appare difettare il requisito della specchiata moralità per cui il professionista non offre adeguate garanzie di affidabilità all'AG quale CTU”, nonché di tutti gli altri atti presupposti;

Giustizia amministrativa202301087

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Napoli, Sez. IXSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: provvedimento del Comitato di seconda istanza per la formazione dell’Albo dei consulenti tecnici, che aveva respinto il reclamo contro la cancellazione dall’Albo dei CTU

Esito

ESTINZIONE

La controversia

Il ricorrente aveva impugnato il provvedimento con cui il Comitato di seconda istanza presso la Corte d’Appello di Napoli aveva respinto il reclamo proposto contro la deliberazione del Comitato per la tenuta dell’Albo presso il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, che ne aveva disposto la cancellazione dall’Albo dei consulenti tecnici d’ufficio. La cancellazione era stata motivata dal riferimento a un procedimento penale concluso con sentenza di improcedibilità per prescrizione, relativo a numerosi gravi fatti concernenti false perizie, ritenendo non dimostrata l’estraneità del professionista ai fatti e carente il requisito della specchiata moralità. Nel corso del giudizio il ricorrente ha rinunciato al ricorso con atto sottoscritto dai difensori muniti di procura speciale e notificato all’amministrazione resistente.

La decisione

Il TAR ha dichiarato estinto il giudizio per rinuncia. Ha ritenuto che l’atto di rinuncia, depositato il 16 marzo 2026, fosse idoneo a determinare l’estinzione, trattandosi di azione disponibile, e ha applicato gli artt. 84 e 35, comma 2, lett. c), c.p.a. Non sono stati esaminati i motivi di legittimità relativi alla cancellazione dall’Albo dei CTU o al rigetto del reclamo. Le spese sono state integralmente compensate tra le parti in ragione della natura processuale della decisione.

Norme richiamate

  • art. 84 c.p.a.

    Disciplina la rinuncia al ricorso e consente la dichiarazione di estinzione del giudizio quando ne ricorrono i presupposti processuali.

  • art. 35, comma 2, lett. c), c.p.a.

    Costituisce la base processuale per la dichiarazione di estinzione del giudizio.

  • art. 87, comma 4-bis, c.p.a.

    Richiamato in relazione alla trattazione dell’udienza straordinaria di smaltimento dell’arretrato da remoto.

  • art. 20 disp. att. c.p.c.

    Indicato nell’epigrafe quale norma in base alla quale era stato proposto il reclamo amministrativo contro la cancellazione dall’Albo dei CTU; non è stato oggetto di esame nel merito.

Massime di principio

  • La rinuncia al ricorso, quando proviene dalla parte tramite difensori muniti di procura speciale ed è notificata alla controparte, consente al giudice amministrativo di dichiarare estinto il giudizio qualora l’azione abbia natura disponibile.
  • La dichiarazione di estinzione per rinuncia preclude l’esame dei motivi di ricorso e delle questioni sostanziali relative all’atto impugnato.
  • In presenza di una decisione estintiva fondata sulla rinuncia, le spese possono essere integralmente compensate per la natura processuale della pronuncia, ove ricorrano giusti motivi.

Come è indicizzato

MaterieEstinzione, perenzione e improcedibilitàSpese di lite
RamiProcesso amministrativo

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