Sentenza n. 15544/2026 - Roma, Sezione 1T
per l’ottemperanza - alla sentenza del Tar Lazio, sez. II-ter, 12 settembre 2022, n. 11788, resa a definizione del giudizio n.r.g. 1701/2017; nonché per la conseguente declaratoria di nullità o comunque inefficacia - della nota di Roma capitale, Dipartimento sviluppo economico ed attività produttive, Direzione mercati e commercio su suolo pubblico, prot. n. QH/2023/0033684 del 10 maggio 2023, come pure di tutti gli atti ad essa presupposti, connessi e conseguenti, anche non conosciuti e, in particolare, della nota della polizia locale di Roma capitale acquisita al prot. n. QH/33205 dell’8 maggio 2023; - dell’ulteriore nota di Roma capitale, Dipartimento sviluppo economico ed attività produttive, Direzione mercati e commercio su suolo pubblico, prot. n. QH/2023/0039314 del 29 maggio 2023 recante «Comunicazione dei motivi ostativi all’accoglimento dell’istanza ai sensi dell’art. 10-bis l. 241/90 - Rif.prot.n.QH/32323 del 3 maggio 2023 presentate dallo studio legale Marini avente ad oggetto “istanza-diffida all’esecuzione della sentenza Tar Lazio-Roma, sez. II-ter, n. 11788/2022, pubblicata in data 12 settembre 2022, resa a definizione del giudizio r.g.n. 1701/2017, trasmessa via PEC in data 20 marzo 2023. ULTERIORE DIFFIDA”»; - di tutti gli atti ad essa presupposti, connessi e conseguenti, anche non conosciuti; per la nomina di un commissario ad acta che proceda all’esecuzione della sentenza in luogo dell’amministrazione, in caso di perdurante inottemperanza; nonché per la condanna dell’amministrazione inadempiente al pagamento in favore dei ricorrenti di una somma di denaro per ogni giorno di ritardo nell’esecuzione della sentenza e per ogni violazione o inosservanza successiva; in subordine, e previa conversione del rito, per l’annullamento - delle note di Roma capitale, Dipartimento sviluppo economico ed attività produttive, Direzione mercati e commercio su suolo pubblico, prot. n. QH/2023/0033684 del 10 maggio 2023 e prot. n. QH/2023/0039314 del 29 maggio 2023; - degli atti ad esse presupposti, connessi e conseguenti; nonché per la conseguente condanna - dell’amministrazione capitolina a disporre il ripristino immediato delle localizzazioni originarie dei posteggi fissi dei ricorrenti, come risultanti dalle rispettive concessioni;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Nel giudizio di ottemperanza, note di Roma Capitale del 10 e 29 maggio 2023, rispettivamente interlocutoria e di preavviso di rigetto, relative alle istanze di ricollocazione dei posteggi; in via subordinata, le stesse note erano impugnate con azione di annullamento
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
I ricorrenti, titolari di concessioni per posteggi fissi, chiedevano l’esecuzione della sentenza del TAR Lazio n. 11788 del 12 settembre 2022, che aveva annullato le proroghe della ricollocazione temporanea dei posteggi per violazione delle garanzie partecipative. Sostenevano che la nota del 10 maggio 2023, che avviava interlocuzioni con gli uffici del tavolo del decoro, impedisse la loro partecipazione e disattendesse il giudicato, che a loro avviso avrebbe imposto il ripristino immediato degli stalli originari. Contestavano inoltre il preavviso di rigetto del 29 maggio 2023 per eccesso di potere, poiché avrebbe ritenuto ancora efficace la decisione originaria di ricollocazione, mentre, secondo i ricorrenti, questa sarebbe stata travolta dall’annullamento delle proroghe. Chiedevano anche la nomina di un commissario ad acta e una penalità per ogni giorno di ritardo; in subordine, l’annullamento delle note e il ripristino delle localizzazioni originarie.
La decisione
La domanda di ottemperanza era già stata respinta con sentenza parziale del TAR n. 19359/2023, confermata dal Consiglio di Stato con sentenza n. 7138/2024: la sentenza n. 11788/2022 aveva censurato soltanto la mancata partecipazione procedimentale e non aveva imposto la ricollocazione negli stalli originari né vincolato la discrezionalità comunale sull’assegnazione dei posteggi. Nel presente giudizio la domanda subordinata di annullamento delle note è stata dichiarata inammissibile perché rivolta contro atti infraprocedimentali, privi di autonoma lesività e quindi non sorretti da interesse ad agire. Il TAR ha rilevato anche l’improcedibilità per sopravvenuta carenza di utilità, dato che il procedimento si era concluso con un provvedimento finale del 25 ottobre 2023, non impugnato, e che erano stati successivamente approvati un nuovo piano municipale del commercio su area pubblica e i relativi atti attuativi. In ogni caso, le censure sono state ritenute infondate: gli atti originari di rilocalizzazione del 2014 e del 2015 non erano stati annullati e la loro legittimità era stata già accertata dal Consiglio di Stato; Roma Capitale poteva dunque valutare proposte di posteggi fuori dal centro storico, assicurando agli interessati la possibilità di presentare osservazioni e documenti mediante interlocuzione procedimentale e preavviso di rigetto. La sentenza dichiara inammissibile il ricorso e compensa le spese.
Norme richiamate
art. 32 c.p.a.
disponeva, ai sensi dell’art. 32 c.p.a., il mutamento del rito per la definizione della domanda di annullamento presentata parimenti con il ricorso.
La disposizione consente il mutamento del rito per esaminare la domanda di annullamento proposta insieme alla domanda di ottemperanza.
art. 10-bis l. 241/1990
Roma capitale ha correttamente interloquito con le parti interessate, esponendo le proprie ragioni, notificando un preavviso di rigetto e consentendo ai privati di difendersi adeguatamente nel procedimento: ne consegue l’assoluta assenza di vizî che affliggono la nota del 10 maggio 2023 e il preavviso del 23 maggio 2023.
Il preavviso di rigetto, insieme all’interlocuzione con gli interessati e alla possibilità di presentare difese nel procedimento, costituisce nel caso concreto garanzia partecipativa adeguata.
Massime di principio
- La sentenza che annulla un atto per violazione delle garanzie partecipative non impone, in assenza di una specifica statuizione conformativa, un determinato esito sostanziale del successivo esercizio del potere né elimina gli atti presupposti che non siano stati annullati.
- Gli atti meramente infraprocedimentali, privi di autonoma lesività, non sono immediatamente impugnabili in assenza di un interesse concreto e attuale; l’interesse può inoltre venire meno quando il procedimento si conclude con un provvedimento finale non impugnato e sopravvengono nuovi atti pianificatori che rendono inutile la rimozione degli atti endoprocedimentali.
- Quando il giudicato lascia impregiudicata la discrezionalità amministrativa, l’amministrazione può procedere a una nuova valutazione nel rispetto della partecipazione, interloquendo con gli interessati e consentendo loro di presentare osservazioni e documenti.
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