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Sentenza

Sentenza del 13/01/2017 n. 712 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

La controversia nasce da una verifica fiscale relativa all'anno d'imposta 2004, con cui l'Agenzia delle entrate aveva rettificato il reddito della società, contestando il valore delle rimanenze finali e alcuni costi, e aveva richiesto maggiori imposte IRES, IVA e IRAP, oltre alle sanzioni. Nel primo giudizio la società contestava la quantificazione del maggior reddito e dell'IVA. Nel secondo giudizio veniva impugnata la cartella di pagamento emessa in pendenza del processo sull'accertamento, sostenendo che la cartella comprendesse imposte non più dovute e che gli importi iscritti a ruolo non fossero stati correttamente determinati.

La decisione

La Corte di cassazione ha riunito i due ricorsi perché collegati alla medesima attività accertativa. Ha accolto il ricorso RGN 20912/2010 rilevando una motivazione contraddittoria: la CTR aveva criticato il criterio dell'Ufficio per il calcolo delle rimanenze e della percentuale di sfrido, ma aveva poi utilizzato il risultato di quel medesimo calcolo per determinare la maggiore IVA, senza fornire una spiegazione coerente. Ha inoltre accolto il primo motivo del ricorso RGN 21481/2012, ritenendo insufficiente la motivazione della CTR sulla legittimità della cartella e sul contenuto della precedente sentenza, in particolare quanto alla permanenza di maggiori pretese IVA e IRAP. Ha invece respinto la censura relativa alla tardività dell'appello dell'Agenzia, poiché la notifica si era perfezionata per il notificante con la consegna dei plichi all'ufficio postale entro il termine. Le sentenze impugnate sono state cassate con rinvio alla CTR della Puglia, in diversa composizione, per un nuovo esame e per la liquidazione delle spese.

Norme richiamate

  • Art. 156, comma 3, c.p.c.

    Nullità della sentenza per motivazione contraddittoria e illogica.

    La Corte ha ritenuto viziata la sentenza d'appello perché la CTR aveva criticato il criterio di calcolo dell'Amministrazione, ma lo aveva comunque utilizzato senza spiegare coerentemente tale scelta.

  • Art. 112 c.p.c.

    Principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato.

    La questione non è stata esaminata nel merito perché assorbita dall'accoglimento del motivo principale sulla contraddittorietà della motivazione.

  • D.P.R. n. 633 del 1972, art. 16

    Aliquote IVA applicabili a determinate categorie di beni.

    La censura sull'applicazione dell'aliquota IVA del 20% anziché del 10% è stata dichiarata assorbita.

  • D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 19

    Impugnabilità degli atti della riscossione, inclusa la cartella di pagamento.

    La Corte ha ritenuto necessario verificare adeguatamente se la cartella fosse stata impugnata per vizi propri o anche perché richiedeva imposte non più dovute dopo la precedente decisione.

  • D.P.R. n. 602 del 1973, art. 15

    Riscossione provvisoria delle somme dovute durante il giudizio.

    La questione sulla corretta percentuale di iscrizione a ruolo è stata assorbita dall'accoglimento della censura sulla motivazione della cartella.

  • D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 68

    Riscossione del tributo in pendenza del processo tributario.

    La Corte non ha deciso quale fosse la corretta misura della riscossione provvisoria, perché la questione dovrà essere riesaminata dopo il nuovo accertamento sul contenuto e sugli effetti della precedente sentenza.

  • Legge n. 212 del 2000, art. 7

    Obbligo di motivazione degli atti dell'Amministrazione finanziaria.

    La doglianza sulla motivazione della cartella è stata assorbita, ma il rinvio impone di valutare adeguatamente le ragioni della pretesa tributaria residua.

  • Art. 327 c.p.c.

    Termine lungo per l'impugnazione delle sentenze.

    L'appello dell'Agenzia è stato considerato tempestivo perché, ai fini del notificante, rileva la data di consegna dell'atto all'ufficio postale e non quella di ricezione da parte del destinatario.

Massime di principio

  • Una sentenza tributaria deve essere logicamente coerente: non può criticare un criterio di accertamento e poi utilizzarne il risultato senza spiegare perché lo ritenga comunque attendibile.
  • Quando una precedente sentenza riduce il reddito accertato, occorre verificare espressamente quali imposte e quali basi imponibili siano state effettivamente rideterminate; la riduzione del reddito non comporta automaticamente la definizione di IVA e IRAP.
  • La cartella emessa durante un processo tributario può essere contestata anche per l'errata quantificazione delle somme provvisoriamente riscuotibili o perché include tributi non più dovuti, non soltanto per vizi formali propri della cartella.
  • In presenza di una motivazione insufficiente su fatti decisivi, la Cassazione può cassare la sentenza e rinviare il caso al giudice di merito, senza definire direttamente l'importo delle imposte.
  • Per valutare la tempestività di una notifica effettuata a mezzo posta, normalmente rileva per il notificante la data di consegna dell'atto all'ufficio postale, mentre per il destinatario rileva la data di ricezione.

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