Cassazione Civile, Sentenza n. 03025/2026 del 11/02/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti avevano impugnato la sentenza d'appello che aveva respinto la loro eccezione di estinzione del processo promossa contro Cecilia Turi. L'eccezione era fondata sul fatto che, a seguito della dichiarazione di incompetenza del Tribunale di Taranto, la Turi avrebbe riassunto il giudizio davanti al Tribunale di Bari mediante deposito di un ricorso (e non mediante comparsa/citazione) e avrebbe notificato l'atto fuori dal termine perentorio di tre mesi previsto dall'art. 125 disp. att. c.p.c., con la conseguente nullità o estinzione del processo. I ricorrenti deducevano violazioni di varie norme processuali (tra cui artt. 302, 305, 307, 50, 156 e 121 c.p.c. e art. 125 disp. att. c.p.c.) e hanno impugnato in cassazione per violazione di legge.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha confermato che, nell'ambito del medesimo plesso giurisdizionale, la riassunzione del medesimo giudizio è utile e valida se la parte manifesta tempestivamente la volontà di prosecuzione con un atto idoneo, sia esso ricorso o atto di citazione/comparsa: la tempestività si verifica, rispettivamente, con il deposito del ricorso in cancelleria o con la notificazione della citazione/comparsa alla controparte. Le irregolarità formali (ad es. deposito cartaceo anziché telematico) sono sanabili se lo scopo dell'atto è raggiunto (principio di conservazione degli atti e sanatoria per raggiungimento dello scopo ex art. 156 c.p.c.). La Corte ha richiamato la giurisprudenza di legittimità che definisce il contenuto minimo dell'atto di riassunzione (riferimento alla precedente fase, indicazione delle parti, volontà di riattivare il processo) e ha stabilito che, solo se la riassunzione avviene davanti a un diverso plesso giurisdizionale, trova applicazione l'art. 59, co. 2, legge n. 69/2009 con l'obbligo di riproporre la domanda secondo le forme del rito del giudice adito. I ricorrenti sono stati condannati alle spese di giudizio e al versamento dell'ulteriore contributo unificato, con l'indicazione degli importi liquidati.
Norme richiamate
art. 125 disp. att. c.p.c.
termine perentorio di tre mesi per la notificazione della comparsa di riassunzione
La Corte ha ritenuto che i requisiti essenziali indicati dall'art. 125 debbano essere valutati in funzione dello scopo dell'atto di riassunzione; la forma richiesta (comparsa/citazione) non è esclusiva quando la riassunzione avvenga nel medesimo plesso giurisdizionale e la parte abbia tempestivamente manifestato la volontà di prosecuzione tramite deposito del ricorso.
art. 156 c.p.c.
Principio di conservazione degli atti e sanatoria della nullità formale per raggiungimento dello scopo: se con l'atto la parte ottiene l'effetto voluto (riattivazione del processo), le irregolarità formali sono sanabili.
art. 159, co. 3 c.p.c.
Principio di conversione dell'atto processuale: un atto viziato che non può produrre un certo effetto può comunque produrne altri per i quali è idoneo; applicato per valorizzare il deposito tempestivo del ricorso quale manifestazione di volontà di prosecuzione.
artt. 303 e 305 c.p.c.
Richiamati in relazione alla riassunzione: il deposito del ricorso in cancelleria entro il termine prescritto può essere sufficiente a evitare l'estinzione del processo, analogamente alla notificazione della comparsa/citazione.
art. 297 c.p.c.
Richiamato quanto al termine perentorio per la riassunzione/ prosecuzione del giudizio; la Corte ha interpretato che la tempestività va valutata secondo la disciplina propria del tipo di atto adottato (deposito o notificazione).
art. 291 c.p.c.
Richiamato per la fissazione di un nuovo termine per la notificazione qualora la notifica non sia avvenuta dopo il deposito del ricorso; il giudice deve fissare un termine per adempiere.
art. 126 disp. att. c.p.c.
Prevede che il cancelliere del giudice davanti al quale la causa è riassunta richieda il fascicolo d'ufficio al cancelliere del giudice precedente; la Corte lo usa per giustificare che il contenuto dell'atto di riassunzione possa essere compendiato per relationem tramite il fascicolo preesistente.
art. 59, co. 2, legge n. 69/2009
la domanda si ripropone con le modalita e secondo le forme previste per il giudizio davanti al giudice adito in relazione al rito applicabile
Norma speciale che si applica quando la riassunzione debba avvenire davanti a un diverso plesso giurisdizionale, imponendo il rispetto delle forme e delle modalità del rito del giudice competente; la Corte la contrappone alla regola piu 'deformalizzata' applicabile entro lo stesso plesso.
art. 360 n. 4 c.p.c.
Norma invocata come motivo di cassazione (violazione di legge); la Corte ha ritenuto infondato il motivo dedotto ai sensi di tale disposizione.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
Richiamato in relazione all'obbligo dei ricorrenti di versare l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato se dovuto.
artt. 302, 307, 50, 121 c.p.c.
Norme indicate dai ricorrenti come violate nell'impugnazione; la Corte ha esaminato la doglianza e non ha ritenuto sussistere violazioni tali da inficiare la validità della riassunzione nel caso concreto.
Massime di principio
- Nello stesso plesso giurisdizionale vale il principio di equivalenza delle forme: la riassunzione è tempestiva se la parte manifesta entro il termine perentorio la volontà di prosecuzione mediante un atto idoneo, depositando il ricorso o notificando la citazione/comparsa; la tempestività si valuta in base alla forma scelta (deposito per il ricorso, notificazione per la comparsa/citazione).
- Le irregolarità formali (es. deposito cartaceo invece che telematico) sono sanabili se l'atto raggiunge lo scopo di riattivare il processo, ai sensi del principio di conservazione degli atti (art. 156 c.p.c.).
- Il contenuto minimo dell'atto di riassunzione deve permettere l'identificazione del processo riassunto e manifestare la volontà di prosecuzione (riferimento alla precedente fase, indicazione delle parti, provvedimento che legittima la riassunzione). In mancanza di tali elementi essenziali può sussistere nullità per impossibilità di raggiungere lo scopo.
- Se la riassunzione è davanti a un diverso plesso giurisdizionale trova applicazione l'art. 59, co. 2, legge n. 69/2009: la domanda deve essere riproposta secondo le modalità e le forme del rito del giudice competente, con minore spazio per la 'deformalizzazione'.
- La scelta errata del modello di atto processuale da parte della parte che intende riassumere (es. deposito di ricorso invece di notifica della comparsa) non comporta automaticamente l'estinzione se l'atto dimostra tempestività e idoneità a manifestare la volontà di prosecuzione.
- Il giudice, ove il deposito del ricorso sia avvenuto tempestivamente ma la notifica non sia stata effettuata, deve fissare un termine per la notificazione ai sensi dell'art. 291 c.p.c., anziché dichiarare immediatamente l'estinzione del processo.
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