Sentenza n. 686/2026 - Bari, Sezione 3
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: provvedimento dello Sportello Unico per l'Immigrazione della Prefettura di Foggia che ha archiviato l'istanza relativa al rilascio del permesso di soggiorno per lavoro subordinato per tardiva trasmissione del contratto firmato digitalmente
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente ha impugnato l'archiviazione della pratica di stipula del contratto di soggiorno per lavoro subordinato, sostenendo che il provvedimento fosse manifestamente illegittimo, ingiusto, illogico e arbitrario. L'amministrazione aveva rilevato che il contratto sottoscritto era stato trasmesso il 25 aprile 2026, oltre il termine del 24 aprile 2026 previsto dall'art. 22, commi 5-ter e 6, del d.lgs. n. 286/1998. La ricorrente non ha dedotto né dimostrato, né nel procedimento né in giudizio, l'esistenza di cause di forza maggiore o di impedimenti oggettivi non imputabili che avessero reso impossibile il rispetto del termine.
La decisione
Il TAR ha respinto il ricorso. Ha ritenuto pacifica la tardività della trasmissione e ha qualificato come perentorio il termine previsto dall'art. 22, comma 5-ter, del d.lgs. n. 286/1998, la cui inosservanza determina il diniego o l'archiviazione della pratica relativa al permesso di soggiorno. In assenza della prova di cause di forza maggiore o di impedimenti oggettivi non imputabili, l'amministrazione era tenuta ad adottare il provvedimento contestato. Il giudice ha applicato l'art. 21-octies, comma 2, della l. n. 241/1990, ritenendo il provvedimento non annullabile poiché, trattandosi di attività vincolata, il suo contenuto non avrebbe potuto essere diverso. È stata inoltre negata l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato per la manifesta infondatezza della domanda. Le spese di lite sono state compensate.
Norme richiamate
art. 22, comma 5-ter, d.lgs. 286/1998
termine per la trasmissione del contratto sottoscritto
Il termine per la trasmissione del contratto di soggiorno sottoscritto è perentorio; la sua inosservanza, in mancanza di cause di forza maggiore o impedimenti oggettivi non imputabili, comporta il diniego o l'archiviazione della pratica relativa al permesso di soggiorno.
art. 22, comma 6, d.lgs. 286/1998
È richiamato quale ulteriore fondamento normativo dell'obbligo e del termine per la trasmissione del contratto firmato digitalmente.
art. 21-octies, comma 2, l. 241/1990
il provvedimento di archiviazione non è annullabile in quanto il suo contenuto non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato
Il provvedimento vincolato non è annullabile quando, anche in presenza dei vizi dedotti, il suo contenuto non avrebbe potuto essere diverso da quello adottato.
Massime di principio
- Il termine previsto dalla normativa sull'immigrazione per la trasmissione del contratto di soggiorno sottoscritto è perentorio; la trasmissione tardiva comporta il diniego o l'archiviazione della pratica relativa al permesso di soggiorno, salvo la prova di cause di forza maggiore o di impedimenti oggettivi non imputabili al richiedente.
- Quando l'inosservanza di un termine perentorio impone all'amministrazione un esito vincolato e il ricorrente non dimostra cause non imputabili che abbiano impedito il rispetto del termine, le censure di illegittimità non possono condurre all'annullamento dell'atto, poiché il suo contenuto non avrebbe potuto essere diverso ai sensi dell'art. 21-octies, comma 2, della l. n. 241/1990.
- La prova della forza maggiore o dell'impedimento oggettivo non imputabile che giustifichi il mancato rispetto di un termine perentorio deve essere dedotta e dimostrata dal richiedente sia nel procedimento amministrativo sia, se necessario, nel giudizio.
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