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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 13161/2022 del 06/04/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

I ricorrenti hanno impugnato l'ordinanza che aveva dichiarato inammissibile la loro dichiarazione di ricusazione del Collegio del Tribunale di Roma, deducendo vizio di motivazione e erronea applicazione dell'art. 41 c.p.p. Sostengono che la sentenza del Tribunale di Roma del 10.05.2019, pur non nominandoli, ha evocato i "responsabili" e i "rappresentanti" della Sicurezza e Ambiente S.p.a. (ruoli corrispondenti alle loro posizioni) e ha espresso valutazioni sul fumus del reato di corruzione e riferimenti alle intercettazioni, manifestando così un indebito convincimento anticipato sulla loro responsabilità, non necessario alla decisione adottata nei confronti di altri coimputati (Giuliani e Santoro). Chiedevano pertanto annullamento dell'ordinanza e nuovo esame della ricusazione.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il ricorso, ritenendo che la Corte d'appello abbia compiuto una verifica parziale. Pur riconoscendo che i ricorrenti non venivano nominativamente indicati nella sentenza del Tribunale del 10.05.2019, la Cassazione ha rilevato che il Tribunale aveva evocato i "responsabili" e i "rappresentanti" della Sicurezza e Ambiente S.p.a., riferimenti che possono ricondurre alle posizioni di Cacciotti e Scognamiglio. Perciò è necessario che la Corte d'appello verifichi se tali riferimenti costituiscano espressioni non funzionali e gratuite di convincimento sul merito, idonee a giustificare la ricusazione. La sentenza impugnata è stata annullata e il procedimento rinviato alla Corte d'appello di Roma per nuovo esame.

Norme richiamate

  • art. 41 cod. proc. pen.

    Richiamato dai ricorrenti come norma la cui applicazione sarebbe stata erronea: l'articolo è assunto come parametro per valutare la correttezza della decisione di inammissibilità della ricusazione e la sufficienza della motivazione data dalla Corte d'appello.

  • art. 37, comma 1, lett. b), cod. proc. pen.

    Interpretato dalla giurisprudenza citata come disciplina che rileva la "indebita manifestazione del proprio convincimento" del giudice: l'anticipazione di valutazioni sul merito dell'imputato, non funzionali all'atto o alla fase procedimentale, può costituire causa di ricusazione.

  • art. 129, comma 2, cod. proc. pen.

    Richiamato in sentenza dal Tribunale per escludere l'insussistenza del fatto: utilizzato come riferimento alla correttezza della valutazione degli elementi probatori nella fase che ha portato alla pronuncia di non doversi procedere per prescrizione nei confronti di altri imputati.

  • art. 23, comma 8, d.l. n.137/2020 conv. dalla legge n.176/2020

    Norma procedurale richiamata per la trattazione scritta del ricorso in Cassazione; ha disciplinato la modalità di svolgimento del giudizio di cassazione in questo caso.

Massime di principio

  • La mera coincidenza dell'imputazione tra soggetti già giudicati e soggetti sottoposti a giudizio non determina automaticamente incompatibilità del giudice: occorre che le condotte siano distinguibili e che le valutazioni siano scindibili.
  • Può fondare la ricusazione l'anticipazione ingiustificata di valutazioni sul merito dell'imputato (indebita manifestazione di convincimento) espressa in altra decisione, se tali valutazioni non risultano funzionali o necessarie alla decisione presa in quel procedimento.
  • Quando una decisione precedente evoca soggetti non nominativamente ma per ruolo o qualifica (es. "responsabili" o "rappresentanti" di una società) e tali riferimenti possono ragionevolmente ricondurre agli attuali imputati, il giudice chiamato a valutare la ricusazione deve esaminare se quelle espressioni fossero strumentali e necessarie o invece gratuite e pregiudizievoli.
  • La verifica della sussistenza di motivi di ricusazione richiede una valutazione completa e non parziale: se la Corte d'appello compie un accertamento incompleto, la Cassazione può annullare e rinviare per un nuovo esame.
  • Frasi incidentali o conferme generiche di illiceità non sono di per sé sufficienti a provare la parzialità se non risultano collegate a un convincimento sul ruolo specifico dell'imputato e se non hanno influito sulla decisione presa.

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