Cassazione Penale, Sentenza n. 13161/2022 del 06/04/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
I ricorrenti hanno impugnato l'ordinanza che aveva dichiarato inammissibile la loro dichiarazione di ricusazione del Collegio del Tribunale di Roma, deducendo vizio di motivazione e erronea applicazione dell'art. 41 c.p.p. Sostengono che la sentenza del Tribunale di Roma del 10.05.2019, pur non nominandoli, ha evocato i "responsabili" e i "rappresentanti" della Sicurezza e Ambiente S.p.a. (ruoli corrispondenti alle loro posizioni) e ha espresso valutazioni sul fumus del reato di corruzione e riferimenti alle intercettazioni, manifestando così un indebito convincimento anticipato sulla loro responsabilità, non necessario alla decisione adottata nei confronti di altri coimputati (Giuliani e Santoro). Chiedevano pertanto annullamento dell'ordinanza e nuovo esame della ricusazione.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso, ritenendo che la Corte d'appello abbia compiuto una verifica parziale. Pur riconoscendo che i ricorrenti non venivano nominativamente indicati nella sentenza del Tribunale del 10.05.2019, la Cassazione ha rilevato che il Tribunale aveva evocato i "responsabili" e i "rappresentanti" della Sicurezza e Ambiente S.p.a., riferimenti che possono ricondurre alle posizioni di Cacciotti e Scognamiglio. Perciò è necessario che la Corte d'appello verifichi se tali riferimenti costituiscano espressioni non funzionali e gratuite di convincimento sul merito, idonee a giustificare la ricusazione. La sentenza impugnata è stata annullata e il procedimento rinviato alla Corte d'appello di Roma per nuovo esame.
Norme richiamate
art. 41 cod. proc. pen.
Richiamato dai ricorrenti come norma la cui applicazione sarebbe stata erronea: l'articolo è assunto come parametro per valutare la correttezza della decisione di inammissibilità della ricusazione e la sufficienza della motivazione data dalla Corte d'appello.
art. 37, comma 1, lett. b), cod. proc. pen.
Interpretato dalla giurisprudenza citata come disciplina che rileva la "indebita manifestazione del proprio convincimento" del giudice: l'anticipazione di valutazioni sul merito dell'imputato, non funzionali all'atto o alla fase procedimentale, può costituire causa di ricusazione.
art. 129, comma 2, cod. proc. pen.
Richiamato in sentenza dal Tribunale per escludere l'insussistenza del fatto: utilizzato come riferimento alla correttezza della valutazione degli elementi probatori nella fase che ha portato alla pronuncia di non doversi procedere per prescrizione nei confronti di altri imputati.
art. 23, comma 8, d.l. n.137/2020 conv. dalla legge n.176/2020
Norma procedurale richiamata per la trattazione scritta del ricorso in Cassazione; ha disciplinato la modalità di svolgimento del giudizio di cassazione in questo caso.
Massime di principio
- La mera coincidenza dell'imputazione tra soggetti già giudicati e soggetti sottoposti a giudizio non determina automaticamente incompatibilità del giudice: occorre che le condotte siano distinguibili e che le valutazioni siano scindibili.
- Può fondare la ricusazione l'anticipazione ingiustificata di valutazioni sul merito dell'imputato (indebita manifestazione di convincimento) espressa in altra decisione, se tali valutazioni non risultano funzionali o necessarie alla decisione presa in quel procedimento.
- Quando una decisione precedente evoca soggetti non nominativamente ma per ruolo o qualifica (es. "responsabili" o "rappresentanti" di una società) e tali riferimenti possono ragionevolmente ricondurre agli attuali imputati, il giudice chiamato a valutare la ricusazione deve esaminare se quelle espressioni fossero strumentali e necessarie o invece gratuite e pregiudizievoli.
- La verifica della sussistenza di motivi di ricusazione richiede una valutazione completa e non parziale: se la Corte d'appello compie un accertamento incompleto, la Cassazione può annullare e rinviare per un nuovo esame.
- Frasi incidentali o conferme generiche di illiceità non sono di per sé sufficienti a provare la parzialità se non risultano collegate a un convincimento sul ruolo specifico dell'imputato e se non hanno influito sulla decisione presa.
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