Salta al contenuto
ordinanza_penale

Cassazione Penale, Ordinanza n. 26309/2025 del 18/07/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte dichiara inammissibile il ricorso; conseguentemente condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende, non ravvisando ragioni di esonero. La sentenza impugnata resta ferma quanto all'affermazione di responsabilità e al trattamento sanzionatorio.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

La Corte di cassazione esamina il ricorso proposto dall'imputato avverso la sentenza della Corte di appello che aveva confermato l'affermazione di responsabilità per il reato contestato. Il ricorrente lamentava, in sostanza, l'erroneità e l'inadeguatezza della motivazione sulla responsabilità e sulla valutazione del fatto, nonché la determinazione della pena. La Corte ritiene però che la decisione impugnata sia sorretta da motivazione adeguata e immune da vizi logico-giuridici, fondata su significative acquisizioni probatorie: la responsabilità per l'illecita detenzione e il trasporto di sostanza stupefacente è stata desunta dal rinvenimento addosso all'imputato, occultati nelle mutande, di due involucri di cellophane sigillati con nastro adesivo nero, contenenti ciascuno 22 grammi di cocaina; sono state valorizzate, inoltre, le modalità dell'occultamento, il quantitativo, la tipologia della sostanza, il luogo del ritrovamento e i mezzi impiegati. Anche il trattamento sanzionatorio è ritenuto correttamente determinato ai sensi dell'art. 133 c.p., in base alla gravità del fatto e ai precedenti penali dell'imputato.

Norme richiamate

  • art. 133 c.p.

    norma richiamata per la commisurazione della pena, con valutazione della gravità del fatto e della personalità dell'imputato; apprezzamento di merito non sindacabile in cassazione se motivato

  • art. 616 c.p.p.

    in caso di declaratoria di inammissibilità del ricorso, comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende, salvo ragioni di esonero

Massime di principio

  • Il ricorso per cassazione è inammissibile quando si risolve in una critica generica o manifestamente infondata della motivazione della sentenza impugnata, a fronte di una decisione di merito sorretta da argomentazione logica e da specifiche risultanze probatorie.
  • In tema di detenzione e trasporto di stupefacenti, la prova della responsabilità può essere desunta dal rinvenimento della droga addosso all'imputato e dalle concrete modalità dell'occultamento, dal quantitativo, dalla tipologia della sostanza e dalle circostanze del ritrovamento.
  • La determinazione della pena ai sensi dell'art. 133 c.p. è censurabile in cassazione solo nei limiti del vizio di motivazione, non essendo consentita una nuova valutazione del merito quando il giudice abbia considerato gli elementi rilevanti in modo congruo.
  • La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta, salvo esonero, la condanna del ricorrente alle spese processuali e al pagamento di una somma alla Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieSpaccioImpugnazioni
RamiStupefacentiProcesso penale
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.