Cassazione Civile, Ordinanza n. 23120/2024 del 26/08/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (datore di lavoro)
La controversia
La controversia riguarda il diritto di una dirigente medica a percepire, per il periodo marzo 2012 - febbraio 2016, differenze retributive a titolo di indennità di pronta disponibilità in misura superiore a quella minima prevista dalla contrattazione collettiva nazionale. La lavoratrice fondava la pretesa sull'accordo decentrato recepito con deliberazione aziendale del 1999, che aveva aumentato l'importo dell'indennità, sostenendo che tale assetto non fosse stato superato dal successivo CCNL del 3 novembre 2005 e che, comunque, spettasse all'azienda provare l'incapienza del fondo. Con il ricorso per cassazione deduceva: 1) violazione dell'art. 51 CCNL dirigenza medica, per avere la Corte d'appello ritenuto caducato l'accordo decentrato del 1999 per effetto della contrattazione nazionale sopravvenuta; 2) violazione degli artt. 1312, 1355, 1358 e 2697 c.c. e dell'art. 51 CCNL, oltre a vizi motivazionali, per mancata prova da parte della ASL dell'incapienza del fondo; 3) violazione dell'art. 17 CCNL 3 novembre 2005, assumendo che la disposizione non prevedesse più il limite della capienza del fondo.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto decisivo che sulla medesima questione fosse già intervenuta una precedente sentenza della stessa Corte, successiva alla decisione d'appello ma passata in giudicato tra le stesse parti, la quale aveva respinto analoga domanda della medesima ricorrente. La Corte ha richiamato i principi sulla rilevabilità d'ufficio del giudicato esterno e sulla sua operatività nei rapporti di durata, affermando che la questione della valenza dell'accordo del 1999 era identica e già definita in modo sfavorevole alla lavoratrice, senza sopravvenienze di fatto o di diritto idonee a consentirne il riesame. Ne è seguita la condanna della ricorrente alle spese di lite e l'ordine di versamento dell'ulteriore contributo unificato, ove dovuto.
Norme richiamate
art. 51 CCNL dirigenza medica del 3 novembre 2005
non supera il riferimento alle disponibilità del fondo aziendale e non consente di fondare il diritto alla maggiorazione dell'indennità su un atto del 1999 in assenza di successiva contrattazione integrativa compatibile con le risorse disponibili
art. 17 CCNL dirigenza medica del 3 novembre 2005
richiamato come disposizione che, secondo la Corte, non elimina il vincolo delle disponibilità del fondo nel sistema complessivo della contrattazione
art. 40 d.lgs. n. 165/2001
la contrattazione integrativa deve rispettare i vincoli dei contratti collettivi nazionali e quelli derivanti dalle disponibilità di bilancio e dalla programmazione dell'amministrazione
art. 2697 c.c.
l'onere di provare l'avveramento della condizione sospensiva o del fatto costitutivo del diritto grava su chi lo fa valere
art. 372 c.p.c.
il divieto di produzione in cassazione non ostacola la deduzione del giudicato esterno formatosi successivamente alla sentenza impugnata
d.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater
sussistono i presupposti processuali per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato
Massime di principio
- Nel pubblico impiego contrattualizzato, i trattamenti economici spettano solo se previsti dalla contrattazione collettiva e alle condizioni da essa stabilite; un atto unilaterale o un accordo aziendale risalente non basta a fondare stabilmente un diritto economico se non sia successivamente richiamato e reso compatibile dalla contrattazione integrativa vigente.
- L'efficacia di un accordo decentrato in materia retributiva è temporalmente limitata dal sistema della contrattazione collettiva: la sopravvenienza di un nuovo CCNL può incidere sulla disciplina precedente e il diritto alla maggiorazione deve essere verificato alla luce della contrattazione vigente nel periodo considerato.
- Nei rapporti di durata, il giudicato su una questione identica impedisce il riesame della medesima pretesa per il periodo successivo, salvo sopravvenienze di fatto o di diritto che mutino il regolamento del rapporto.
- Il giudicato esterno è rilevabile d'ufficio in cassazione anche se formatosi dopo la sentenza impugnata, purché la sua esistenza e portata risultino dagli atti o siano altrimenti conoscibili nei limiti consentiti dal processo.
- Quando l'acquisto del diritto dipende dal verificarsi di un fatto costitutivo o di una condizione sospensiva, l'onere di provarne l'avveramento incombe su chi invoca il diritto stesso.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza giuslavoristica, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza giuslavoristica
- ordinanza_civile_lavoro · 26 ago 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 23059/2024 del 26/08/2024
- ordinanza_civile_lavoro · 26 ago 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 23063/2024 del 26/08/2024
- ordinanza_civile_lavoro · 26 ago 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 23074/2024 del 26/08/2024
- ordinanza_civile_lavoro · 26 ago 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 23086/2024 del 26/08/2024
- ordinanza_civile_lavoro · 26 ago 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 23103/2024 del 26/08/2024
- ordinanza_civile_lavoro · 26 ago 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 23106/2024 del 26/08/2024
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza giuslavoristica →