Ordinanza n. 585/2026 - Roma, Sezione 1Q
per l'annullamento previa sospensione cautelare del decreto di esclusione n.1379 del 31.03.2025 del Ministero dell’Interno, Dipartimento dei Vigili del fuoco, del Soccorso pubblico e della Difesa pubblica - Direzione centrale per le Risorse umane, notificato il 01.04.2025, in forza del quale il ricorrente è stato escluso dalla procedura concorsuale in questione, in seguito al giudizio espresso, in data 12.03.2025, dalla Commissione medica, recante “Alterazione dei parametri fisici della composizione corporea. Massa grassa (FM): 29,2% - Decreto Ministero Interno 4 novembre 2019 n. 166, Art. 1, comma 1, lett. b)”; del Verbale della Commissione medica concorsuale n.166 datato 12.03.2025, nella parte relativa alla misurazione della massa grassa, nonché l’esito della relativa bioimpedenziometria; e di ogni altro atto presupposto, connesso o consequenziale, anche se di data e numero sconosciuti, comunque, lesivo degli interessi del ricorrente;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: decreto di esclusione da una procedura concorsuale per non idoneità fisica, fondata sul superamento del parametro relativo alla massa grassa corporea
Esito
Favorevole al ricorrente (candidato a concorso)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il decreto ministeriale di esclusione dalla procedura concorsuale, il verbale della Commissione medica e l'esito della bioimpedenziometria, contestando la valutazione di non idoneità relativa all'alterazione dei parametri fisici della composizione corporea. Ha chiesto l'annullamento degli atti e la sospensione cautelare della loro efficacia. Il giudice ha inoltre rilevato la necessità di integrare il contraddittorio nei confronti di tutti i soggetti collocati nella graduatoria finale di merito.
La decisione
Il TAR ha accolto la domanda cautelare, valorizzando anche l'esito della verificazione tecnica depositata il 21 ottobre 2025, che ha accertato l'idoneità del ricorrente al servizio. Ha quindi disposto l'ammissione con riserva del candidato al prosieguo della procedura concorsuale. Ha ordinato l'integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i collocati nella graduatoria finale, autorizzando la notifica mediante pubblicazione sul sito web del Ministero dell'Interno del ricorso, dell'ordinanza e dell'elenco dei controinteressati, ai sensi degli artt. 41, comma 4, 49, comma 3, e 52, comma 2, c.p.a. Il ricorrente dovrà adempiere entro sessanta giorni dalla comunicazione o notificazione dell'ordinanza e depositare nei successivi dieci giorni l'attestazione dell'avvenuta pubblicazione, a pena di decadenza. L'udienza pubblica per il prosieguo è stata fissata al 7 luglio 2026. Le spese della fase cautelare sono state compensate.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
Disciplina la tutela cautelare nel processo amministrativo; nel caso concreto ha consentito l'accoglimento della domanda cautelare e l'ammissione con riserva del candidato.
art. 41, comma 4, c.p.a.
Richiamato quale base normativa, insieme all'art. 49, comma 3, c.p.a., per l'integrazione del contraddittorio mediante forme semplificate di notificazione.
art. 49, comma 3, c.p.a.
Richiamato per autorizzare l'integrazione del contraddittorio attraverso la notificazione nelle forme semplificate.
art. 52, comma 2, c.p.a.
Richiamato per autorizzare la notificazione mediante pubblicazione sul sito web dell'amministrazione, con specifici obblighi di mantenimento online e attestazione.
art. 1, comma 1, lett. b), d.m. Interno 4 novembre 2019, n. 166
Indicato nel giudizio medico quale parametro normativo relativo alla composizione corporea e alla massa grassa, sulla cui applicazione è stata fondata l'esclusione concorsuale.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196
Richiamato quale fondamento dell'oscuramento delle generalità della parte.
artt. 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679
Richiamati, insieme alla disciplina nazionale sulla protezione dei dati personali, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata.
Massime di principio
- Quando una verificazione tecnica disposta nel giudizio accerta l'idoneità fisica del candidato rispetto al requisito oggetto dell'esclusione, tale esito può fondare, nella fase cautelare, l'ammissione con riserva al prosieguo della procedura concorsuale.
- L'ammissione cautelare con riserva è una misura idonea a preservare l'utilità della decisione di merito quando l'esclusione concorsuale incide sulla possibilità del candidato di proseguire nella procedura.
- Quando il ricorso contro l'esclusione da una procedura concorsuale può incidere sulla posizione dei soggetti collocati nella graduatoria finale, il giudice può disporre l'integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i controinteressati.
- La notifica per pubblici proclami mediante pubblicazione sul sito web dell'amministrazione può essere autorizzata per integrare il contraddittorio, imponendo all'amministrazione di mantenere pubblicati gli atti fino alla sentenza definitiva e di rilasciare l'attestazione dell'avvenuta pubblicazione.
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